Testo dell'articoloVigente
Art. 6 quater D.Lgs. 82/2005 CAD — Articolo 6-quater
In vigore dal 01/01/2006
(Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese)
1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma
1-bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo
6-bis. È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma
1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo
6-bis. 3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti ((nell'ANPR)) nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della ((finanza pubblica)) .
Commento
L'articolo 6-quater completa l'architettura dei pubblici elenchi dei domicili digitali delineata dal CAD, coprendo quella fascia di soggetti privati — persone fisiche e enti non commerciali — che non hanno l'obbligo di iscriversi né all'INI-PEC né all'IPA. Il registro ha natura essenzialmente facoltativa per la maggior parte degli iscritti (tranne i casi in cui specifiche normative di settore rendano obbligatoria l'elezione di un domicilio digitale), ma acquista rilievo giuridico immediato una volta che il soggetto vi abbia eletto il proprio recapito: da quel momento, le comunicazioni PA-privato indirizzate a quel domicilio hanno valore legale pieno, senza necessità di raccomandata postale.
La gestione affidata ad AgID tramite la struttura delle Camere di commercio garantisce continuità con l'INI-PEC e crea economie di scala infrastrutturali. Il flusso costante di aggiornamento verso l'ANPR (comma 3) è il raccordo più rilevante sul piano sistematico: l'ANPR diventa così il punto di aggregazione di tutti i domicili digitali delle persone fisiche, indipendentemente dal registro in cui sono stati eletti. Questo consente alle PA di trovare il domicilio digitale di un cittadino consultando un'unica fonte, l'ANPR, senza dovere interrogare separatamente i tre indici.
Il coordinamento con il GDPR è particolarmente delicato per questo Indice, poiché riguarda dati di privati cittadini. La pubblicità degli elenchi (art. 6-quinquies) deve essere bilanciata con il diritto alla protezione dei dati: l'art. 6-quinquies vieta l'uso dei domicili digitali per l'invio di comunicazioni commerciali non autorizzate, configurando una forma di protezione anti-spam analoga a quella prevista dal GDPR per le comunicazioni di marketing diretto. I titolari possono in ogni momento chiedere la rettifica o la cancellazione del proprio domicilio dall'Indice, esercitando i diritti ex artt. 16-17 GDPR nei confronti di AgID come titolare del trattamento.
Casi pratici
Caso 1: Elezione del domicilio digitale da parte di un'associazione di promozione sociale
Un'associazione di promozione sociale (APS) vuole ricevere tutte le comunicazioni del Ministero del lavoro e della sua regione in forma digitale, snellendo la gestione amministrativa. Non essendo iscritta al registro delle imprese né ad albi professionali, l'APS non rientra nell'INI-PEC. Ai sensi dell'articolo 6-quater, l'associazione può eleggere un domicilio digitale nell'Indice AgID, presentando la richiesta tramite la piattaforma delle Camere di commercio. Una volta iscritto, il domicilio diventa il recapito ufficiale per tutte le comunicazioni istituzionali a valore legale, con benefici immediati in termini di tracciabilità e riduzione dei costi postali.
Caso 2: Notifica di un'ordinanza di demolizione a un privato con domicilio digitale registrato
Un comune deve notificare a un privato cittadino un'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo. Il cittadino ha eletto un domicilio digitale nell'Indice di cui all'articolo 6-quater e tale dato è disponibile nell'ANPR tramite il flusso di allineamento previsto dal comma 3. Il comune notifica il provvedimento via PEC al domicilio digitale registrato: la notifica è valida e i termini per l'impugnazione o l'adempimento decorrono dalla data di disponibilità del messaggio nella casella, senza necessità di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Domande frequenti
Chi si iscrive nell'Indice di cui all'articolo 6-quater?
Persone fisiche, professionisti non iscritti ad albi e enti di diritto privato non obbligati all'iscrizione nell'INI-PEC (art. 6-bis). L'iscrizione è volontaria per la maggior parte dei soggetti e avviene eleggendo un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis del CAD.
Un professionista iscritto a un ordine può avere un domicilio digitale anche nell'Indice 6-quater?
Sì, ma con distinzione: il suo domicilio «principale» per le comunicazioni professionali è nell'INI-PEC. Il professionista può eleggere un domicilio digitale personale diverso nel registro 6-quater, e ne è espressamente riconosciuta la facoltà dal secondo capoverso del comma 6-bis dell'articolo.
I domicili digitali presenti nell'Indice 6-quater confluiscono nell'ANPR?
Sì. Il comma 3 impone ad AgID di trasferire costantemente nell'ANPR i domicili digitali delle persone fisiche contenuti nel presente Indice. Questo crea un'unica fonte di riferimento per le PA che devono notificare atti a un cittadino, indipendentemente dal registro in cui il domicilio è stato originariamente eletto.
Vedi anche