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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 12 dello Statuto disciplina diritti e garanzie del contribuente durante accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati ad attività economiche o professionali. Il comma 1 impone che ogni verifica si fondi su esigenze effettive di indagine, con motivazione esplicita delle ragioni che giustificano l'accesso negli atti di autorizzazione e nei processi verbali ex comma 4; le operazioni si svolgono durante l'orario ordinario e con la minore turbativa possibile, salvo casi eccezionali e documentati. Il comma 2 sancisce il diritto del contribuente, all'inizio della verifica, di essere informato delle ragioni e dell'oggetto, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa tributaria, e dei diritti e obblighi reciproci; resta ferma l'assistenza ai sensi dell'articolo 63 DPR 600/1973. Il comma 3 consente, su richiesta, l'esame dei documenti presso l'ufficio dei verificatori o presso il professionista che assiste il contribuente. Il comma 4 obbliga a verbalizzare osservazioni e rilievi del contribuente e del professionista. Il comma 5 fissa limiti temporali alla permanenza degli operatori presso la sede: trenta giorni lavorativi prorogabili di altri trenta in casi di particolare complessità motivati dal dirigente, riducibili a quindici giorni in un trimestre per imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. Il computo considera solo giorni di effettiva presenza. Il comma 6 (segue nel testo originale) prevede facoltà del contribuente di rivolgersi al Garante del contribuente in caso di modalità non conformi alla legge.

Testo dell'articoloVigente

Art. 12 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

In vigore dal 01/08/2000

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. ((Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso)) . Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. ((25))

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo

13. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219 . (14)

Commento

L'articolo 12 è la disposizione che concretizza il principio di proporzionalità nell'esercizio del potere ispettivo. Il fulcro è la giustificazione documentata dell'accesso: l'autorizzazione e il processo verbale devono indicare le circostanze e le condizioni che hanno motivato l'intervento sul luogo. Non basta un generico richiamo a un piano di controllo; servono ragioni concrete (es. segnalazioni, analisi di rischio, anomalie da banche dati) e necessità sostanziale del sopralluogo, alternativa all'esame da remoto o presso l'ufficio. Le operazioni si svolgono nell'orario di esercizio ordinario, salvo eccezioni documentate (sospetto di occultamento, dispersione probatoria), e con cura della minima turbativa delle relazioni commerciali e professionali.

Il comma 2 fissa i tre pilastri informativi del contribuente: ragioni e oggetto della verifica, diritto di assistenza tecnica, conoscenza dei diritti e degli obblighi che maturano nel corso dell'attività ispettiva. Il rinvio all'articolo 63 DPR 600/1973 ribadisce che la rappresentanza e l'assistenza tecnica restano sempre garantite. Il comma 3 introduce una flessibilità preziosa: l'esame della documentazione può essere trasferito presso l'ufficio dei verificatori o presso il professionista che assiste il contribuente, riducendo l'impatto operativo sulla sede economica. Il comma 4 cristallizza il diritto al contraddittorio in itinere: ogni osservazione del contribuente o del professionista deve risultare a verbale, costituendo materiale probatorio utilizzabile anche in fase contenziosa.

I limiti temporali del comma 5 sono presidio essenziale contro le verifiche prolungate. La regola generale è trenta giorni lavorativi di permanenza presso la sede, prorogabili di altri trenta solo con motivazione del dirigente dell'ufficio fondata su particolare complessità dell'indagine. Per imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi la soglia scende a quindici giorni lavorativi in un trimestre. Il computo considera solo i giorni di effettiva presenza, non quelli di calendario; ulteriori rientri sono ammessi per esame delle osservazioni o, su autorizzazione motivata, per specifiche ragioni. Il superamento ingiustificato dei termini integra vizio del procedimento, deducibile in ricorso entro sessanta giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria. Il comma successivo riconosce il diritto di rivolgersi al Garante del contribuente per modalità irregolari, strumento di tutela non giurisdizionale che può indurre l'ufficio a sospendere o correggere l'attività ispettiva. Da ricordare anche il comma 7 dell'articolo 12, che riconosce al contribuente sessanta giorni dalla chiusura del PVC per trasmettere osservazioni scritte all'ufficio, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, garantendo un contraddittorio endoprocedimentale strutturato.

Prassi e linee guida

Provvedimento · Agenzia delle Entrate

Scheda istituzionale che sistematizza la fase di chiusura della verifica fiscale prevista dall'art. 12 dello Statuto. Espone i contenuti tipici del processo verbale di constatazione, la durata massima della permanenza presso il contribuente (30 giorni lavorativi prorogabili), il diritto del contribuente a formulare osservazioni e richieste entro 60 giorni dal rilascio del PVC e l'obbligo per l'ufficio di non emettere avviso di accertamento prima di tale termine, salvo motivata urgenza. Costituisce la lettura ufficiale dei commi 5 e 7 dell'art. 12.

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Circolare · Circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006

Documento di prassi consolidato sulle indagini finanziarie e bancarie. La circolare richiama i principi dell'art. 12 dello Statuto: il contribuente deve essere informato tempestivamente delle richieste di copia dei conti, può esercitare il diritto di fornire documenti e chiarimenti, deve essere sentito prima dell'emissione dell'avviso di accertamento basato sulle risultanze finanziarie. Costituisce riferimento operativo agli uffici per l'esercizio del potere ispettivo nel rispetto delle garanzie del contribuente verificato.

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Circolare · Circolare n. 21/E del 7 novembre 2024

Sebbene dedicata all'autotutela ex artt. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto, la circolare richiama anche le garanzie procedimentali del contribuente sottoposto a verifica. Chiarisce che gli atti di imposizione affetti da manifesta illegittimità — fra cui quelli emessi in violazione dell'art. 12 (es. accertamento anticipato senza motivata urgenza, mancato rispetto dei 60 giorni) — rientrano nel perimetro dell'autotutela obbligatoria. Fornisce così un raccordo operativo essenziale tra art. 12 e i nuovi presidi di legittimità interna degli atti impositivi.

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Provvedimento · Carta dei diritti

Pagina istituzionale che riassume i diritti del contribuente sottoposto a controllo o verifica, con espresso richiamo all'art. 12 dello Statuto: rispetto del luogo della verifica (sede dell'attività salvo eccezioni motivate), durata massima della permanenza, diritto a farsi assistere da un professionista, diritto al verbale giornaliero e alla formulazione di osservazioni, rinvio alla figura del Garante per le segnalazioni di disfunzioni o irregolarità. Strumento operativo di base utilizzato dagli uffici e dai contribuenti.

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Casi pratici

Caso 1: Verifica oltre i trenta giorni in impresa ordinaria: vizio del procedimento

Tizio gestisce una S.r.l. in contabilità ordinaria con sede commerciale operativa. I verificatori dell'Agenzia delle entrate restano in azienda per quarantacinque giorni di effettiva presenza senza che vi sia un provvedimento di proroga motivato dal dirigente dell'ufficio. Il comma 5 dell'articolo 12 della L. 212/2000 fissa il limite di trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta solo con motivazione formale del dirigente fondata su particolare complessità dell'indagine. Il superamento dei termini integra vizio del procedimento, deducibile come motivo di ricorso ex articolo 19 D.Lgs. 546/1992 contro l'avviso di accertamento entro sessanta giorni dalla notifica. Tizio può inoltre rivolgersi al Garante del contribuente di cui all'articolo 13 dello Statuto per segnalazione preventiva durante la permanenza in azienda, ottenendo eventualmente sollecitazione formale all'ufficio. Le osservazioni vanno verbalizzate ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 e seguite da memoria scritta ex comma 7 entro sessanta giorni dal PVC.

Caso 2: Esame documenti presso il professionista del contribuente

Caio è lavoratore autonomo in contabilità semplificata soggetto a verifica fiscale per due annualità IRPEF. Per non interrompere l'attività professionale con i clienti durante le sessioni di esame, chiede ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della L. 212/2000 che l'esame dei documenti amministrativi e contabili avvenga presso lo studio del consulente contabile che lo assiste, fornendo le credenziali di accesso alla documentazione digitalizzata. L'ufficio accoglie la richiesta, fissando un calendario delle sessioni di analisi. Le successive osservazioni e i rilievi sollevati dal contribuente e dal consulente sono comunque verbalizzati ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 nel processo verbale delle operazioni di verifica. Al termine della verifica, Caio ha diritto a trasmettere osservazioni scritte entro sessanta giorni ai sensi dell'articolo 12, comma 7, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, costringendo l'ufficio a valutarle e motivare l'eventuale rigetto.

Domande frequenti

Per quanto tempo i verificatori possono restare nella mia sede?

Trenta giorni lavorativi di effettiva presenza, prorogabili di altri trenta solo con motivazione del dirigente dell'ufficio per particolare complessità dell'indagine. Per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi il limite è di quindici giorni lavorativi nell'arco di un trimestre. Sono ammessi ulteriori rientri per esaminare le osservazioni del contribuente o, su assenso motivato del dirigente, per specifiche ragioni. Il superamento dei termini integra vizio deducibile in giudizio.

Posso chiedere che la verifica si svolga fuori dalla mia sede?

Sì: il comma 3 consente al contribuente di chiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili avvenga presso l'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste. La facoltà non sospende le operazioni di accesso, ma trasferisce l'attività di analisi documentale, riducendo l'impatto operativo sulla sede. L'amministrazione deve valutare la richiesta in modo non arbitrario; un diniego ingiustificato può essere segnalato al Garante del contribuente.

Cosa devo fare se i verificatori entrano senza motivazione adeguata?

Il comma 1 impone l'indicazione espressa nelle autorizzazioni e nei verbali delle circostanze che hanno giustificato l'accesso. Il contribuente può chiedere immediatamente copia dell'atto di autorizzazione, far verbalizzare l'eccezione di carenza motivazionale ai sensi del comma 4 e farsi assistere da un professionista abilitato. In sede contenziosa, il vizio è deducibile entro sessanta giorni dall'avviso di accertamento davanti alla Corte di giustizia tributaria; è inoltre attivabile il Garante del contribuente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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