Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 448 c.c. – Cessazione per morte dell’obbligato
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 447 - Art. 447 c.c.: Inammissibilità di cessione e di compensazione→Cod. civ. art. 448-bis - Art. 448 bis Codice Civile: Cessazione per decadenza dell’avente→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 449 Codice Civile: Registri dello stato civile→Articolo 446 Codice Civile: Assegno provvisorio→Articolo 450 Codice Civile: Pubblicità dei registri dello stato civile→Articolo 445 Codice Civile: Decorrenza degli alimenti→Art. 451 c.c.: Forza probatoria degli atti dello stato civile→Articolo 444 Codice Civile: Adempimento della prestazione alimentare→Art. 452 c.c.: Mancanza, distruzione o smarrimento dei registri
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Personalità dell'obbligo alimentare
L'obbligo degli alimenti è uno dei più personali del diritto civile: nasce da un vincolo familiare, mira a garantire la sopravvivenza del bisognoso, e si modula continuamente sulle condizioni economiche delle parti. È quindi coerente che cessi con la morte dell'obbligato: gli eredi non hanno scelto di entrare in quel rapporto familiare e non possono essere gravati da obblighi che discendono da un vincolo personale del loro dante causa. L'art. 448 c.c. enuncia questa regola in modo esplicito e categorico: la morte dell'obbligato estingue l'obbligo alimentare «anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza». La precisazione ha valore pratico: anche il giudicato che condannava Tizio a pagare alimenti a Caio cessa di produrre effetti alla morte di Tizio. Gli eredi di Tizio non possono essere costretti a continuare la prestazione in forza di quella sentenza.Distinzione dagli altri obblighi familiari
È importante non confondere l'obbligo alimentare con altri obblighi pecuniari derivanti da rapporti familiari: - **Assegno di separazione e mantenimento dei figli**: l'obbligo di mantenimento dei figli minori non cessa con la morte del genitore; grava sull'eredità nei limiti dell'attivo ereditario. - **Assegno divorzile**: secondo la giurisprudenza, può gravare sull'eredità per i ratei già maturati e non pagati; l'obbligazione futura si estingue con la morte. - **Legato alimentare (art. 660 c.c.)**: è un'obbligazione testamentaria, non un obbligo legale; non si estingue con la morte del testatore-debitore (è lui che l'ha creata per via testamentaria).Effetti pratici della cessazione
Alla morte dell'obbligato, il creditore degli alimenti: 1. deve smettere di pretendere l'adempimento dagli eredi del defunto; 2. deve individuare il successivo obbligato nell'ordine dell'art. 433 c.c.; 3. può comunque richiedere agli eredi il pagamento delle rate arretrate già maturate e non pagate (queste costituiscono un credito già sorto, che fa parte del passivo ereditario).Implicazioni per la pianificazione successoria
Il professionista che assiste il disponente nella pianificazione successoria deve verificare se esistono obblighi alimentari in corso. L'erede che accetta l'eredità non risponde degli obblighi alimentari futuri del defunto, ma potrebbe essere chiamato a rispondere dei ratei arretrati. In caso di eredità beneficiata, il passivo ereditario da liquidare può includere tali arretrati.Domande frequenti
Se il debitore degli alimenti muore, i suoi eredi devono continuare a pagarli?
No. L'art. 448 c.c. stabilisce che l'obbligo degli alimenti è personale e cessa con la morte dell'obbligato. Gli eredi non ereditano questo debito, nemmeno se il pagamento avveniva in esecuzione di sentenza.
Cosa può fare il creditore degli alimenti quando il debitore muore?
Deve rivolgersi al successivo soggetto nell'ordine degli obbligati ex art. 433 c.c. Può comunque chiedere agli eredi il pagamento delle rate già maturate e non pagate prima della morte, che sono un credito già sorto.
Le rate di alimenti non pagate prima della morte del debitore si possono recuperare dagli eredi?
Sì. Le rate già scadute e non pagate sono un debito già sorto che fa parte del passivo ereditario. Gli eredi che accettano l'eredità ne rispondono nei limiti dell'attivo ereditario.
L'obbligo di mantenimento dei figli minori cessa anch'esso con la morte del genitore?
No. Il mantenimento dei figli minori grava sull'eredità nei limiti dell'attivo. L'obbligo alimentare strettamente inteso (ex art. 433 c.c.) è il solo che cessa con la morte dell'obbligato.
Un legato alimentare testamentario cessa anch'esso con la morte del testatore?
No. Il legato alimentare (art. 660 c.c.) è un'obbligazione testamentaria creata dal testatore: grava sull'erede e sul patrimonio ereditario, e non si estingue con la morte del testatore.