Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 387 c.c. Prescrizione delle azioni relative alla tutela
In vigore
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 386 - Articolo 386 Codice Civile: Approvazione del conto→Cod. civ. art. 388 - Art. 388 Codice Civile: Divieto di convenzioni prima dell’approv→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 385 Codice Civile: Conto finale→Articolo 389 Codice Civile: Registro delle tutele→Articolo 384 Codice Civile: Rimozione e sospensione del tutore→Articolo 390 Codice Civile: Emancipazione di diritto→Art. 383 Codice Civile: Esonero dall’ufficio→Articolo 382 Codice Civile: Responsabilità del tutore e del protutore→Art. 392 Codice Civile: Curatore dell’emancipato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della prescrizione quinquennale
L'art. 387 c.c. introduce un termine prescrizionale breve di cinque anni per le azioni reciproche tra minore e tutore relative alla gestione tutelare. La ratio è duplice: da un lato, l'esigenza di rapida definizione dei rapporti pendenti al termine della tutela, dall'altro la tutela della certezza giuridica, evitando contestazioni a distanza eccessiva di tempo, quando la prova del corretto operato del tutore sarebbe difficilmente recuperabile. La norma deroga al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. e si pone in linea con altre prescrizioni brevi previste per rapporti di gestione (mandato, amministrazione di sostegno per certi profili).
Il dies a quo: maggiore età, morte e approvazione del conto
La decorrenza è disciplinata in modo articolato. Regola generale: il termine quinquennale decorre dal compimento della maggiore età (diciotto anni, art. 2 c.c.) o dalla morte del minore. La scelta del legislatore tiene conto del fatto che il minore, durante la tutela, non può agire personalmente: la prescrizione è quindi sospesa di fatto, e ricomincia solo quando l'ex pupillo acquista la piena capacità di agire (coerentemente con l'art. 2941, n. 4, c.c.). Regola speciale: se il tutore ha cessato dall'ufficio (per esonero, rimozione o sostituzione) e ha già presentato il conto della gestione prima della maggiore età del minore, il dies a quo si sposta alla data del provvedimento con cui il giudice tutelare pronuncia sul conto stesso (art. 386 c.c.). In tal caso, l'ex tutore ha interesse a una rapida definizione, e il minore, assistito dal nuovo tutore o dal protutore, è tutelato dal vaglio giudiziale del rendiconto.
L'eccezione: il residuo del conto definitivo
L'ultimo periodo dell'art. 387 c.c. introduce una esclusione fondamentale: la prescrizione quinquennale non si applica all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo. Una volta approvato il rendiconto e quantificato il residuo dovuto al minore (somme di pertinenza dell'ex pupillo non ancora restituite), l'azione di recupero segue il termine ordinario decennale dell'art. 2946 c.c. La differenza è significativa: il termine breve serve per contestare la gestione, mentre la pretesa di pagamento del residuo già accertato è un credito liquido ed esigibile, che merita la tutela ordinaria. La giurisprudenza ha precisato che l'eccezione si applica anche quando il conto sia stato approvato implicitamente o non sia stato contestato nei termini.
Interruzione, sospensione e cause speciali
Il termine quinquennale può essere interrotto con atti idonei a manifestare la volontà di esercitare il diritto (art. 2943 c.c.): diffida stragiudiziale, ricorso, citazione. La sospensione opera nei casi tipici degli artt. 2941-2942 c.c., particolarmente rilevante l'art. 2941, n. 4, c.c. (sospensione tra rappresentante e rappresentato), che spiega anche il differimento del dies a quo al raggiungimento della maggiore età. Per le azioni del tutore contro il minore (es. rimborso spese anticipate), il termine decorre dagli stessi momenti, con simmetria di disciplina.
Casi pratici
Tizio, nominato tutore di Caio orfano, gestisce un patrimonio immobiliare. Caio compie 18 anni il 1° giugno 2020 e Tizio presenta il conto. Caio contesta una vendita immobiliare sospetta: l'azione di responsabilità deve essere proposta entro il 1° giugno 2025 (5 anni dalla maggiore età). Se invece Caio agisce per il pagamento del saldo di € 50.000 quantificato dal rendiconto approvato, il termine è decennale (1° giugno 2030). In ipotesi diversa, se Tizio fosse stato rimosso nel 2017 e il giudice tutelare avesse approvato il conto il 1° marzo 2018, Caio (ancora minore) avrebbe avuto tempo fino al 1° marzo 2023 per contestare la gestione.
Domande frequenti
In quanto tempo si prescrivono le azioni tra minore e tutore relative alla tutela?
Si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore, oppure dal provvedimento del giudice tutelare sul conto se questo è stato presentato prima della maggiore età (art. 387 c.c.).
L'azione per il pagamento del residuo risultante dal conto della tutela si prescrive in 5 anni?
No, l'art. 387 c.c. esclude espressamente questa azione dalla prescrizione quinquennale. Si applica il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di credito liquido ed esigibile già accertato.
Da quando decorre la prescrizione se il tutore è stato sostituito prima della maggiore età del minore?
Se il tutore cessato ha presentato il conto prima della maggiore età del minore, il termine quinquennale decorre dalla data del provvedimento con cui il giudice tutelare ha pronunciato sul conto stesso, non dal compimento dei diciotto anni.
La prescrizione decorre anche durante la tutela?
No, durante la tutela opera la sospensione ex art. 2941, n. 4, c.c. (rapporti tra rappresentante e rappresentato), e infatti il dies a quo è fissato alla fine del rapporto tutelare, ovvero alla maggiore età o alla morte del minore.
Cosa può fare il minore divenuto maggiorenne per interrompere la prescrizione?
Può inviare al tutore una diffida formale scritta, notificare un ricorso o citazione, oppure proporre un'azione giudiziale: qualsiasi atto idoneo a manifestare la volontà di esercitare il diritto interrompe il termine (art. 2943 c.c.) e fa decorrere un nuovo termine quinquennale.