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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 182 Bis L. Fall. – Accordi di ristrutturazione dei debiti
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Vedi anche
→L. fall. art. 168 - Articolo 168 Legge Fallimentare→L. fall. art. 184 - Articolo 184 Legge Fallimentare→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 182 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 182 Ter L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 182 quater L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 182 quinquies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 182 sexies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 182 septies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 182 octies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 182-bis della Legge Fallimentare, introdotto dal D.L. 35/2005 conv. L. 80/2005, disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti: strumento di soluzione concordata della crisi alternativo al concordato preventivo, fondato sulla negoziazione bilaterale fra debitore e singoli creditori, con successiva omologazione del tribunale.
Natura giuridica
Si tratta di un istituto a struttura ibrida: nasce come accordo di natura privatistica (somma di accordi bilaterali fra debitore e singoli creditori aderenti), ma assume rilievo concorsuale attraverso l'omologazione del tribunale, che produce effetti anche verso i creditori estranei (limite agli atti esecutivi durante la fase di trattativa). È lo strumento di elezione per le crisi caratterizzate da pochi creditori finanziari di rilievo (banche, fondi).
Soglia del 60%
L'imprenditore in stato di crisi può chiedere l'omologazione di un accordo concluso con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. La soglia è calcolata sull'esposizione complessiva, non sui singoli creditori. Il piano deve essere idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei nei tempi previsti dalla norma.
Pagamento dei creditori estranei
Il D.Lgs. 169/2007 e il D.L. 83/2012 hanno precisato che i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall'omologazione (per i crediti già scaduti a quella data) o entro 120 giorni dalla scadenza (per i crediti non ancora scaduti). È una tutela forte dei creditori non aderenti, che non subiscono falcidie o dilazioni significative.
Relazione attestativa
Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e l'idoneita' dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. La relazione è presupposto di ammissibilita' dell'omologazione e i suoi requisiti di indipendenza sono i medesimi del concordato preventivo (art. 161, comma 3, L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d L. Fall.).
Misure protettive (comma 6)
Il D.L. 78/2010 ha introdotto la possibilita' di chiedere misure protettive (blocco delle azioni esecutive e cautelari) già durante la fase di trattativa, prima del deposito dell'accordo. Il debitore presenta una proposta di accordo e una dichiarazione di richiesta di moratoria, sospendendo le azioni esecutive per 60 giorni (prorogabili). La disciplina è poi confluita nell'art. 54 CCII.
Accordi con intermediari finanziari e c.d. cram-down
Il D.L. 83/2015 ha introdotto la disciplina degli accordi con intermediari finanziari ad efficacia estesa: se almeno il 75% dei crediti delle banche aderisce, l'accordo può essere esteso anche alle banche non aderenti della stessa categoria, purchè adeguatamente informate e tutelate. È una forma di cram-down settoriale, antesignana della disciplina più ampia del CCII.
Sostituzione con artt. 57-64 CCII
Il CCII ha riorganizzato la disciplina distinguendo tra: art. 57 CCII accordi di ristrutturazione ordinari (60%); art. 60 CCII accordi agevolati (30% se rinuncia a moratoria su estranei); artt. 61-64 CCII accordi ad efficacia estesa con cram-down su categorie omogenee di creditori (anche non finanziari). È stato esteso il termine di pagamento degli estranei (180 giorni) e raccordato l'istituto con la composizione negoziata.
Disciplina transitoria
Gli accordi di ristrutturazione presentati per l'omologazione prima del 15 luglio 2022 restano disciplinati dall'art. 182-bis L. Fall. (art. 390 CCII). La fase esecutiva degli accordi già omologati prosegue secondo la disciplina previgente: gli atti compiuti in esecuzione dell'accordo sono esenti da revocatoria (art. 67, comma 3, lett. e, L. Fall.).
Vantaggi pratici
L'accordo di ristrutturazione presenta vantaggi rispetto al concordato preventivo: (i) maggiore flessibilita' di trattamento dei creditori aderenti; (ii) procedura più rapida e snella (no voto in adunanza, no commissario giudiziale obbligatorio); (iii) riservatezza maggiore; (iv) costi contenuti. È lo strumento ideale per crisi con pochi creditori finanziari e tessuto contrattuale circoscritto.
Massime di Cassazione
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. /
Casi pratici
Caso 1: Tizio imprenditore in crisi negozia con 7 banche
Tizio, titolare di SRL manifatturiera con esposizione bancaria di 8 milioni, raccoglie nel 2018 l'adesione del 65% dei crediti grazie a stralcio del 40% concordato con sette istituti. Deposita ricorso ex art. 182-bis L. Fall. con relazione del professionista indipendente che attesta fattibilita' e integrale pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni. Tribunale omologa l'accordo.
Caso 2: Caio fornitore estraneo pagato integralmente
Caio, fornitore di componentistica per 180.000 euro, non aderisce all'accordo di ristrutturazione promosso dal debitore Beta SRL. Restando creditore estraneo, ex art. 182-bis comma 1 L. Fall. ha diritto al pagamento integrale entro 120 giorni dall'omologazione (credito già scaduto) o dalla scadenza (credito non scaduto). La relazione del professionista attestava proprio questa capacita' di soddisfazione.
Caso 3: Sempronio chiede efficacia estesa al 75% creditori finanziari
Sempronio, amministratore di Gamma SPA, attiva nel 2019 l'art. 182-septies L. Fall. (efficacia estesa) raggiungendo il 75% di adesione tra le banche di una categoria omogenea. L'accordo viene esteso anche alle banche dissenzienti della stessa categoria. Tribunale omologa verificando non deteriore trattamento rispetto alla liquidazione fallimentare alternativa.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 182-bis, introdotto dal D.L. 35/2005, ha rappresentato il primo strumento negoziale stragiudiziale italiano. La soglia base era 60% dei crediti, con varianti 75% per efficacia estesa e 30% per accordi agevolati. Il CCII (D.Lgs. 14/2019) ha trasfuso la disciplina negli artt. 57-64, mantenendo struttura ma introducendo accordi ad efficacia estesa e agevolati come categorie autonome con presupposti specifici.
Domande frequenti
Cos'è l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L. Fall.?
È uno strumento di soluzione concordata della crisi: il debitore conclude accordi con creditori rappresentanti almeno il 60% dell'esposizione e chiede l'omologazione al tribunale.
Cosa succede ai creditori non aderenti?
Devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall'omologazione (se già scaduti) o dalla scadenza (se non ancora scaduti). Non subiscono falcidia nè dilazione significativa.
L'art. 182-bis si applica ancora?
Si', agli accordi presentati per l'omologazione prima del 15 luglio 2022. Per i nuovi accordi si applicano gli artt. 57-64 CCII.
Differenza con il concordato preventivo?
L'accordo è negoziato bilateralmente, non c'è voto in adunanza, procedura più rapida e riservata. Ideale per crisi con pochi creditori finanziari di rilievo.
Cos'è l'accordo con efficacia estesa?
Se il 75% dei creditori finanziari aderisce, l'accordo può essere esteso anche alle banche non aderenti della stessa categoria. Disciplina rafforzata dagli artt. 61-64 CCII.