Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 5 L. Fall. – Stato d’insolvenza

Stato d’insolvenza

In sintesi

  • L'art. 5 R.D. 267/1942 definiva lo stato di insolvenza come presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento.
  • L'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
  • Va distinta dalla mera temporanea difficoltà finanziaria (c.d. illiquidità) e dallo squilibrio patrimoniale di natura non strutturale.
  • La norma è stata abrogata dal Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019) e oggi corrisponde all'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, che ne riprende fedelmente la definizione.
  • Continua ad applicarsi alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022 ai sensi dell'art. 390 CCII.
  • Resta cardine giurisprudenziale anche per i reati fallimentari ancora puniti dagli artt. 216 ss. L. Fall.
Indice dei contenuti

L'art. 5 della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) ha rappresentato per oltre ottant'anni la norma cardine del diritto concorsuale italiano, individuando nell'insolvenza il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento. Il testo originario stabilisce che «l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito» e che «lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

Insolvenza e nozione classica

La definizione del 1942 è rimasta sostanzialmente immutata anche dopo i correttivi del 2006 (D.Lgs. 5/2006) e del 2007 (D.Lgs. 169/2007), che pure hanno riscritto in profondita' altre parti della legge. La giurisprudenza ha consolidato una nozione oggettiva e prospettica dell'insolvenza: non un singolo inadempimento, ma un'incapacita' strutturale di adempiere regolarmente, cioè con mezzi normali (non straordinari come liquidazione di cespiti strategici, prestiti di favore, dilazioni anomale).

Insolvenza vs. crisi

Punto qualificante della disciplina è la distinzione fra insolvenza (presupposto del fallimento e della liquidazione giudiziale) e crisi (presupposto di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione ex art. 160 ss. L. Fall.). La crisi è uno stato di difficolta' economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza ma non è ancora insolvenza; la nozione è stata progressivamente chiarita dalla Cassazione e oggi codificata dall'art. 2 CCII.

Correttivi 2006-2007 e profili procedurali

Con la riforma del 2006-2007 sono state precisate le soglie quantitative di fallibilita' (art. 1 L. Fall., poi art. 2 CCII), l'iniziativa per la dichiarazione (art. 6 L. Fall.) e l'istruttoria prefallimentare (art. 15 L. Fall.). La nozione di insolvenza, però, è rimasta quella del 1942 perché considerata sufficientemente elastica per adattarsi alle diverse forme di crisi d'impresa.

Sostituzione con l'art. 2 CCII

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), in vigore dal 15 luglio 2022, ha abrogato l'art. 5 L. Fall. e ne ha trasferito il contenuto all'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, che definisce l'insolvenza come «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». La continuita' lessicale è totale e la giurisprudenza formatasi sull'art. 5 L. Fall. è integralmente trasferibile al nuovo testo.

Disciplina transitoria (art. 390 CCII)

Ai sensi dell'art. 390 CCII, le procedure di fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e amministrazione straordinaria pendenti al 15 luglio 2022 continuano ad essere regolate dalla legge fallimentare. Anche i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati prima di tale data restano disciplinati dal R.D. 267/1942. L'art. 5 conserva dunque rilievo applicativo per anni a venire, sia in sede civile (procedure pendenti) sia in sede penale (reati di bancarotta).

Casi pratici

La Cassazione ha ribadito che integrano insolvenza i ripetuti protesti cambiari, le procedure esecutive infruttuose, la chiusura dei conti correnti per scopertura, il mancato pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per importi rilevanti, la perdita totale del capitale sociale non ricostituito. Non integrano insolvenza, di norma, un singolo inadempimento contestato di buona fede o l'attesa di un incasso certo (es. crediti verso la pubblica amministrazione già liquidati).

Rilievo penale

L'insolvenza accertata è presupposto per la configurabilita' dei reati fallimentari (artt. 216-223 L. Fall., oggi artt. 322-347 CCII). La sentenza dichiarativa di fallimento, oltre a costituire condizione obiettiva di punibilita' della bancarotta, definisce il perimetro temporale entro cui collocare gli atti distrattivi rilevanti per la responsabilita' penale del fallito.

Massime giurisprudenziali

Cass. SU 23 gennaio 2013 n. 1521

Lo stato di insolvenza richiede una valutazione complessiva e prospettica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, non potendo desumersi dal solo dato contabile nè da singoli inadempimenti.

Fonte ufficiale

Pronunce della Corte Costituzionale

Casi pratici

Caso 1: Tizio imprenditore in crisi, insolvenza o difficolta'?

Tizio, titolare di una SRL meccanica, accumula scaduti verso fornitori per 180.000 euro e ritarda gli stipendi di due mesi. Sotto il vecchio art. 5 R.D. 267/1942 sarebbe stato dichiarato fallito per insolvenza (incapacita' non transitoria di adempiere regolarmente). Oggi l'art. 2 lett. b) CCII conserva la stessa nozione ma la inserisce nella liquidazione giudiziale: il tribunale valuta gli stessi indici (inadempimenti, mancato pagamento retribuzioni) per aprire la procedura ex art. 121 CCII.

Caso 2: Caio artigiano, chiusura locali e fuga del debitore

Caio, artigiano edile, chiude improvvisamente il cantiere e diventa irreperibile lasciando debiti per 95.000 euro. Sotto l'art. 5 R.D. 267/1942 questi erano indici tipici di insolvenza (fuga, irreperibilita', chiusura locali). Il CCII all'art. 2 lett. b) mantiene identica la definizione e gli indici sintomatici, ma il creditore deve oggi attivare il ricorso per liquidazione giudiziale ex art. 37 CCII, non più l'istanza di fallimento. La sostanza probatoria resta invariata.

Caso 3: Sempronio, sottrazione di attivo e tentativo di composizione

Sempronio, amministratore di una SRL commerciale, trasferisce immobili aziendali a un parente mentre i debiti salgono a 400.000 euro. Sotto l'art. 5 R.D. 267/1942 la sottrazione di attivo era indice classico di insolvenza. Oggi il CCII (art. 2 lett. b) conserva la nozione, ma Sempronio può tentare prima la composizione negoziata ex art. 12 CCII o un concordato preventivo ex art. 84, evitando la liquidazione giudiziale se l'impresa e' risanabile. Il regime previgente non offriva queste alternative strutturate.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 5 R.D. 267/1942 e' formalmente abrogato dal 15 luglio 2022, ma la sua eredita' sopravvive nell'art. 2 lett. b) CCII che riproduce la definizione di insolvenza come incapacita' non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni. Cambia il contenitore (liquidazione giudiziale anziche' fallimento) e si affiancano strumenti di allerta e composizione negoziata, ma gli indici sintomatici (inadempimenti, fuga, chiusura locali, sottrazione attivo) restano i medesimi nella giurisprudenza di merito.

Domande frequenti

Si applica ancora oggi l'art. 5 L. Fall.?

Si', limitatamente alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022 (art. 390 CCII). Per le nuove istanze si applica l'art. 2, lett. b) CCII, che ne riproduce il testo.

Qual è la differenza tra insolvenza e crisi?

L'insolvenza è l'incapacita' attuale e strutturale di soddisfare le obbligazioni; la crisi è uno stato di difficolta' economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza (art. 2, lett. a, CCII).

Quali fatti esteriori dimostrano l'insolvenza?

Protesti, esecuzioni infruttuose, chiusura dei conti per scopertura, mancato pagamento di stipendi e contributi, perdita integrale del capitale, fuga del debitore, cessazione dell'attività senza pagare i creditori.

Un singolo inadempimento basta per il fallimento?

No. Serve un'incapacita' strutturale e non temporanea di adempiere; un singolo inadempimento contestato in buona fede o compensabile non integra di per sè insolvenza.

Cosa succede alla giurisprudenza pre-2022 sull'art. 5?

Resta integralmente applicabile, sia perché la definizione è trasmigrata identica nell'art. 2 CCII, sia perché continua a regolare le procedure ancora pendenti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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