Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 Rev. Leg. – Contenuto informativo del Registro

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; b) il numero di iscrizione; c) la residenza, anche se all’estero, ed il domicilio in Italia, nonchè, se diverso, il domicilio fiscale; d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.; d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata; e) il nome, il numero di iscrizione, l’indirizzo e il sito Internet dell’eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore; f) l’eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonchè l’iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri e l’informazione se il revisore legale sia abilitato per la revisione o per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio; h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d); i) l’indicazione dell’eventuale rete cui appartiene il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori di società di revisione legale, tali informazioni sono fornite unicamente dalla società di revisione legale; i-bis) l’eventuale abilitazione allo svolgimento degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) la denominazione o la ragione sociale; b) il numero di iscrizione; c) l’indirizzo della sede e di tutti gli uffici; d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonchè l’eventuale sito Internet; e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione se siano abilitati a svolgere gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè gli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), 26, comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e d); f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l’indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri; g) il numero di partita I.V.A. della società; h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l’indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri; i) l’indicazione dell’eventuale rete cui appartiene la società, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico; l) l’eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonchè l’iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri; m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio; n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e 26, comma 1, lettera d).

3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell’articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in Italia. Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi è indicato il numero di iscrizione presso l’autorità competente del Paese terzo, il nome di tale autorità nonchè se l’iscrizione riguardi la revisione legale dei conti, l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambe le attività.

4. Il Registro contiene il nome e l’indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze e della Consob, con l’indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull’attività di revisione legale.

5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell’articolo 21.

6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all’aggiornamento del Registro.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

In sintesi

  • Art. 7 regola contenuto informativo del Registro dei revisori nell'ambito del D.Lgs. 39/2010.
  • La disposizione attua le direttive UE 2006/43/CE e 2014/56/UE in materia di revisione legale.
  • L'applicazione e coordinata con i regolamenti del MEF e i provvedimenti Consob per gli EIP.
Indice dei contenuti

Art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina contenuto informativo del Registro dei revisori. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.

Inquadramento sistematico

Art. 7 si colloca nell'impianto del D.Lgs. 39/2010 che disciplina l'attivita di revisione legale e l'attestazione di sostenibilita. La norma e da leggere in coordinamento con il Reg. UE 537/2014 e con i principi ISA Italia.

Contenuto della disposizione

La disposizione riguarda contenuto informativo del Registro dei revisori. La formulazione legislativa e integrata da regolamenti attuativi del MEF e, per gli EIP, da provvedimenti Consob, che definiscono dettagli operativi e modalita di adempimento.

Operativo / Casi tipici

Per gli operatori (revisori, societa di revisione, organi di controllo dei revisionati) la corretta applicazione richiede aggiornamento periodico, verifica della documentazione e tracciamento delle scelte professionali nelle carte di lavoro.

Sanzioni e responsabilita

L'inosservanza puo determinare contestazioni disciplinari MEF o Consob, fino a sospensione e cancellazione dal Registro, oltre a responsabilita civile verso societa e terzi danneggiati.

Coordinamento UE e prassi nazionale

La lettura dell art. 7 non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio revisore EIP, contenuto della scheda pubblica

Tizio, revisore abilitato per Enti di Interesse Pubblico, verifica la propria scheda nel Registro: vi compaiono dati anagrafici, numero di iscrizione, sezione EIP, copertura assicurativa attiva e assenza di sanzioni. Notando un dato di contatto obsoleto, ne chiede l'aggiornamento al MEF: il Registro deve riflettere informazioni correnti per garantire trasparenza verso clienti e vigilanza.

Caso 2: Caio tirocinante, iscrizione al Registro tirocinanti

Caio, neolaureato, avvia il tirocinio triennale presso uno studio di revisione. Viene iscritto nella sezione dedicata ai tirocinanti del Registro, con dati anagrafici, data di inizio tirocinio e dominus di riferimento. Caio verifica che la sua posizione sia visibile online: l'iscrizione separata distingue chiaramente i praticanti dai revisori abilitati, evitando confusione presso i clienti dello studio.

Caso 3: Sempronio sanzionato, pubblicita' della misura disciplinare

Sempronio riceve dal MEF una sanzione di sospensione di sei mesi per carenze documentali in un incarico di revisione. La misura viene annotata nella sua scheda del Registro, visibile pubblicamente per tutta la durata della sospensione. Un potenziale cliente, consultando il Registro prima di conferire l'incarico, individua la sanzione attiva e decide di rivolgersi ad altro revisore: la trasparenza del Registro funziona come deterrente reputazionale.

Caso 4: Commento applicativo

Il contenuto del Registro previsto dall'art. 7 non e' meramente anagrafico: assicurazione, sezione di abilitazione e sanzioni attive formano un fascicolo pubblico che riduce l'asimmetria informativa tra revisore e cliente. In attuazione delle direttive UE 2006/43/CE e 2014/56/UE, il Registro diventa infrastruttura di fiducia: chi affida la revisione dei propri conti può verificare ex ante competenze, copertura e storia disciplinare del professionista.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 7 del D.Lgs. 39/2010?

Art. 7 regola contenuto informativo del Registro dei revisori nell'ambito della revisione legale dei conti.

Quali sono i riferimenti UE?

Direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP).

Quali autorita vigilano?

Il MEF per i revisori non-EIP e la Consob per quelli che assumono incarichi su EIP, in coordinamento con Banca d'Italia e IVASS per i profili settoriali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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