Art. 6 Rev. Leg. – Iscrizione nel Registro
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce: a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione; b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti. 1 bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, se accerta l’insussistenza dei requisiti per l’abilitazione, ne dà comunicazione all’iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l’iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell’economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all’interessato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 6 Codice Civile: Diritto al nome
- Articolo 6 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 6 Codice del Consumo: Contenuto minimo delle informazioni
- Articolo 6 Codice della Strada: Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
- Articolo 6 Codice di Procedura Civile: Inderogabilità convenzionale della competenza
- Articolo 6 Codice di Procedura Penale: Competenza del tribunale
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