Art. 76 Cont. Trib. – Controversie in sede di rinvio
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Se alla data prevista dall’art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d’appello o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado o secondo grado competente.
2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d’appello non subisce modifiche.
3. Se alla data prevista all’art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla Commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.
4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue.
5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all’art. 72, comma 4.
Stesso numero, altri codici
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