Art. 58 Cont. Trib. – Nuove prove in appello
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito [delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,] delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis.
Stesso numero, altri codici
- Art. 58 Codice Civile: Dichiarazione di morte presunta dell'assente
- Articolo 58 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 58 Codice del Consumo: Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
- Articolo 58 Codice della Strada: Macchine operatrici
- Articolo 58 Codice di Procedura Civile: Altre attività del cancelliere
- Articolo 58 Codice di Procedura Penale: Disponibilità della polizia giudiziaria
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