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Art. 42 Cont. Trib. – Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo seguente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 Codice Civile: Diversa destinazione dei fondi
- Articolo 42 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 42 Codice del Consumo: Inadempimento del fornitore
- Articolo 42 Codice della Strada: Segnali complementari
- Articolo 42 Codice di Procedura Civile: Regolamento necessario di competenza
- Articolo 42 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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