Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 Cont. Trib. – Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo seguente.
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Vedi anche
→Cont. trib. art. 41 - Articolo 41 Contenzioso Tributario→Cont. trib. art. 43 - Articolo 43 Contenzioso Tributario→T.U. IVA art. 1 - Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili→IRAP art. 1 - Art. 1 IRAP - Istituzione dell’imposta→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Art. 40 Cont. Trib. – interruzione del processo→Art. 44 Cont. Trib. – estinzione per rinuncia→Art. 39 Cont. Trib. – sospensione del processo→Art. 45 Cont. Trib. – estinzione per inattività→Art. 38 Cont. Trib. – copie e notifica sentenza→Art. 46 Cont. Trib. – cessazione materia del contendere→Art. 37 Cont. Trib. – pubblicazione e comunicazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 42 disciplina gli effetti della sospensione e dell'interruzione del processo tributario, in particolare sul decorso dei termini.
Contenuto della disposizione
Durante la sospensione o l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo; i termini in corso sono interrotti o sospesi e riprendono a decorrere dalla ripresa o riassunzione. Atti compiuti nel periodo sono nulli salvo conferma con la riassunzione.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma tutela il diritto di difesa congelando il processo finché l'evento interruttivo o sospensivo non sia superato, evitando decadenze in periodi di impossibilità a difendersi.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore conserva traccia delle date di sospensione/interruzione e ripresa per ricalcolare i termini; verifica che nessun atto sia stato compiuto irregolarmente. Eventuali atti rilevanti vanno rinnovati alla ripresa.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Cosa succede ai termini durante la sospensione?
Sono congelati e riprendono dalla ripresa del processo; nessun atto può essere compiuto nel frattempo.
Gli atti compiuti durante la sospensione sono validi?
No, sono nulli salvo conferma successiva con la riassunzione del processo.
La sospensione vale per tutte le parti?
Sì, l'efficacia è oggettiva: il processo è bloccato per tutti i soggetti coinvolti.