Art. 35 Cont. Trib. – Deliberazioni del collegio giudicante
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consi- glio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
Stesso numero, altri codici
- Art. 35 Codice Civile: Disposizione penale
- Articolo 35 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 35 Codice del Consumo: Forma e interpretazione
- Articolo 35 Codice della Strada: Competenze
- Articolo 35 Codice di Procedura Civile: Eccezione di compensazione
- Articolo 35 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio
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