Testo dell'articoloVigente
Art. 23 Cont. Trib. – Costituzione in giudizio della parte resistente
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. L’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.
2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espo- ne le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 23 disciplina la costituzione in giudizio della parte resistente (ente impositore o agente della riscossione), che si esegue con il deposito delle controdeduzioni nel PTT entro 60 giorni dalla notifica del ricorso.
Contenuto della disposizione
L'ente impositore si costituisce depositando controdeduzioni che indicano le proprie difese, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, e i documenti offerti. Il termine è ordinatorio: la costituzione tardiva è ammessa fino alla discussione, salvo decadenze su eccezioni e prove.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma assicura il contraddittorio sulle pretese fiscali e permette al giudice di conoscere le ragioni dell'amministrazione, con preclusioni che disincentivano la difesa tardiva.
Profili operativi e casi tipici
L'Avvocatura dello Stato o il funzionario delegato deposita controdeduzioni motivate con documenti relativi al rapporto tributario. Eccezioni non rilevabili d'ufficio (es. prescrizione) devono essere sollevate nel termine ordinario; le prove documentali sono valutate anche se prodotte tardivamente, con possibile riapertura del contraddittorio.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Entro quando si costituisce l'ente impositore?
Entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, depositando controdeduzioni e documenti nel PTT.
Cosa contengono le controdeduzioni?
Difese di merito e di rito, eccezioni non rilevabili d'ufficio, documenti del rapporto tributario.
La costituzione tardiva è sempre inammissibile?
No, l'art. 23 prevede solo decadenze su eccezioni e produzioni documentali: la parte può comunque difendersi fino alla discussione.