Testo dell'articoloVigente
Art. 5 Cont. Trib. – Incompetenza
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile.
2. L’incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
3. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
5. La riassunzione del processo davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 5 disciplina l'incompetenza territoriale delle corti di giustizia tributaria: a differenza del difetto di giurisdizione, è rilevabile solo nel grado in cui il vizio è verificato e con termini di decadenza specifici.
Contenuto della disposizione
Il primo comma stabilisce che l'incompetenza è rilevata anche d'ufficio non oltre la prima udienza. La sentenza che dichiara l'incompetenza è impugnabile. Il secondo comma prevede la riassunzione davanti alla corte indicata entro il termine fissato e comunque non oltre sei mesi, pena l'estinzione del processo.
Ratio e inquadramento sistematico
La regola mira a stabilizzare rapidamente il foro tributario, evitando che il difetto di competenza emerga tardivamente con dispendio di attività processuale e impedimento alla pronuncia di merito.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore controlla la competenza prima di proporre ricorso; l'eccezione di incompetenza si solleva con controdeduzioni o discutendola in prima udienza. In caso di translatio iudicii il termine di riassunzione di 6 mesi decorre dalla comunicazione del dispositivo.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Entro quando si può eccepire l'incompetenza territoriale?
Non oltre la prima udienza di trattazione; oltre tale termine il vizio si sana e la corte adita decide nel merito.
Cosa succede dopo la sentenza di incompetenza?
Il processo prosegue davanti alla corte indicata se riassunto entro il termine fissato e comunque non oltre 6 mesi dalla comunicazione del dispositivo.
L'incompetenza si rileva anche in appello?
No, l'incompetenza territoriale è rilevabile solo in primo grado entro la prima udienza, salvi i casi di translatio iudicii.