Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1 Cont. Trib. – Gli organi della giurisdizione tributaria

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo grado e dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado di cui all’art. 1 del D.P.R.31.12.1992 n.

545.

2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

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In sintesi

  • La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali e regionali).
  • L'organizzazione e lo status dei giudici tributari sono disciplinati dal D.Lgs. 545/1992, parallelo al 546/1992.
  • I giudici tributari applicano in primis il D.Lgs. 546/1992; per ciò che non disciplinato si rinvia al codice di procedura civile, purché compatibile.
  • Dal 2027 la materia confluirà nell'art. 45 del D.Lgs. 14.11.2024 n. 175 (T.U. della giustizia tributaria).
  • La riforma Cartabia tributaria (L. 130/2022) ha trasformato CTP e CTR in corti di giustizia tributaria con giudici professionali.
Indice dei contenuti

L'articolo 1 del D.Lgs. 546/1992 è la norma di apertura del processo tributario: stabilisce chi giudica e quali regole si applicano. Per il commercialista o l'avvocato tributarista è il punto di partenza obbligato, perché definisce il rapporto fra rito speciale tributario e rito civile ordinario.

Il nuovo assetto: corti di giustizia tributaria

Con la L. 31.08.2022 n. 130 (riforma Cartabia tributaria) le storiche Commissioni tributarie provinciali e regionali sono state ribattezzate corti di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado. Non si tratta di un mero cambio di nome: la riforma ha introdotto giudici tributari professionali a tempo pieno (concorso pubblico per magistrati specializzati), affiancati nella fase transitoria ai giudici onorari.

Il rinvio al codice di procedura civile

Il comma 2 introduce il principio di integrazione subordinata: prima si guarda al D.Lgs. 546/1992, poi alle norme del c.p.c. che siano compatibili con la natura impugnatoria del processo tributario. La Cassazione, in giurisprudenza costante, ha chiarito che il giudizio tributario è processo di impugnazione-merito: il ricorrente impugna un atto, ma il giudice non si limita ad annullarlo, può anche rideterminare la pretesa.

Cosa cambia dal 2027

Il D.Lgs. 14.11.2024 n. 175 ha redatto un vero e proprio Testo Unico della giustizia tributaria, che entrerà in vigore nel 2027 e accorperà 546 e 545. L'art. 45 del nuovo testo riproduce sostanzialmente l'art. 1 attuale, con qualche adeguamento terminologico. Fino a quella data resta in vigore il 546/1992 nella versione consolidata oggi.

Implicazioni pratiche per il contribuente

Per il cliente che riceve un avviso di accertamento o una cartella esattoriale la conseguenza è semplice: il giudice naturale è la corte di giustizia tributaria, non il tribunale ordinario. Sbagliare giudice significa rischiare l'inammissibilità del ricorso o perdere il termine dei 60 giorni. La distinzione vale anche per i tributi locali (IMU, TARI, addizionali), purché la lite riguardi un tributo e non un atto della riscossione coattiva successivo alla cartella.

Rito speciale e principi del giusto processo

Pur essendo un rito speciale, il processo tributario è soggetto ai principi costituzionali dell'art. 111 Cost. (giusto processo, contraddittorio, terzietà del giudice). La Corte costituzionale ha più volte ribadito che il rito tributario è legittimo proprio perché bilanciato dal rinvio al c.p.c. nelle parti non disciplinate.

Massime di Cassazione

Cass. , sent. n. /

Cass. , sent. n. /

Pronunce della Corte Costituzionale

Casi pratici

Caso 1: Tizio impugna avviso di accertamento IRPEF

Tizio riceve nel 2026 un avviso di accertamento IRPEF per 18.000 euro relativo al 2023. Vuole contestarlo davanti a un giudice. Deve rivolgersi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio (ex Commissione tributaria provinciale), non al Tribunale civile, perché l'art. 1 D.Lgs. 546/1992 riserva la giurisdizione sui tributi al giudice tributario.

Caso 2: Caio e la causa sotto i 5.000 euro: giudice monocratico

Caio impugna una cartella IMU da 3.200 euro emessa dal Comune. Dopo la riforma L. 130/2022, le controversie tributarie di valore fino a 5.000 euro sono decise dal giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di primo grado, non dal collegio. Il procedimento resta disciplinato dal D.Lgs. 546/1992, ma la decisione spetta a un solo magistrato tributario professionale.

Caso 3: Sempronio contesta sanzioni amministrative non tributarie

Sempronio riceve una sanzione del Comune per violazione del codice della strada (450 euro) e contemporaneamente un avviso di accertamento TARI (800 euro). Per la multa stradale deve rivolgersi al Giudice di Pace (giurisdizione ordinaria); per la TARI alla Corte di giustizia tributaria. L'art. 1 D.Lgs. 546/1992 delimita la giurisdizione tributaria ai soli tributi e relativi accessori.

Caso 4: Commento applicativo

La L. 130/2022 ha trasformato le Commissioni tributarie in Corti di giustizia tributaria, introducendo magistrati tributari professionali a tempo pieno (concorso pubblico) e il giudice monocratico per cause fino a 5.000 euro. Resta fermo il principio dell'art. 1: la giurisdizione tributaria e' esclusiva sui tributi di ogni genere, comprese sovrimposte, addizionali, sanzioni e interessi. Le controversie non tributarie (sanzioni amministrative, contributi previdenziali, canoni non tributari) restano al giudice ordinario o amministrativo secondo le rispettive competenze.

Domande frequenti

Cosa cambia tra Commissioni tributarie e corti di giustizia tributaria?

Sono lo stesso organo con nuovo nome: dal 16 settembre 2022 (L. 130/2022) le CTP sono diventate corti di giustizia tributaria di primo grado e le CTR di secondo grado. La novità sostanziale è l'introduzione di giudici professionali a tempo pieno reclutati per concorso, affiancati nella fase transitoria ai giudici onorari preesistenti.

Posso rivolgermi al tribunale ordinario per una controversia fiscale?

No. La giurisdizione tributaria è esclusiva per le controversie aventi a oggetto tributi: avviso di accertamento, cartella, sanzioni, interessi. Solo gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella (pignoramenti, opposizioni ex art. 615 c.p.c.) restano al giudice ordinario. Sbagliare giudice comporta declaratoria di difetto di giurisdizione.

Quando entreranno in vigore le nuove norme del D.Lgs. 175/2024?

Il T.U. della giustizia tributaria (D.Lgs. 14.11.2024 n. 175) entra in vigore il 1° gennaio 2027. Fino a quella data continuano ad applicarsi gli articoli del D.Lgs. 546/1992 nella loro versione attuale. Le numerazioni cambieranno (l'art. 1 diventerà art. 45), ma la sostanza resta la stessa con limitati ritocchi.

Il giudice tributario può applicare il codice di procedura civile?

Sì, ma solo in via residuale e per ciò che il D.Lgs. 546/1992 non disciplina espressamente, e solo se le norme del c.p.c. sono compatibili con la struttura impugnatoria del processo tributario. Esempi tipici: regole sulla notificazione, prove documentali, sospensione del processo, intervento di terzi. Non si applicano le norme c.p.c. che presuppongono un rito di cognizione piena.

Chi sono oggi i giudici tributari?

Sono di due categorie: giudici professionali a tempo pieno (magistrati tributari reclutati per concorso ai sensi della riforma 2022) e giudici onorari della fase transitoria (avvocati, commercialisti, magistrati di altre giurisdizioni nominati prima del 2023). Il loro status e organizzazione sono disciplinati dal D.Lgs. 545/1992 e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.