Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 73 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza)

In vigore dal 01/07/1998

((1. La Consob vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 600/2014 , sugli obblighi di negoziazione previsti dagli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 , nonché sull’accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e sull’obbligo di concedere una licenza per gli stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del medesimo regolamento, nonché sul rispetto delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. A tali fini si avvale dei poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies.)) ((73))

In sintesi

  • La Consob vigila sull'osservanza delle disposizioni dei Titoli II, III e IV del reg. (UE) n. 600/2014 (MiFIR).
  • Vigila sugli obblighi di negoziazione (artt. 23 e 28 MiFIR) e sull'accesso non discriminatorio agli indici di riferimento.
  • Presidia l'obbligo di concedere licenza sugli indici (art. 37 MiFIR) e il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione.
  • A tali fini si avvale dei poteri previsti dagli artt. 62-octies, 62-novies e 62-decies del TUF.
  • La norma raccorda la vigilanza nazionale alla disciplina europea dei mercati degli strumenti finanziari.
Indice dei contenuti

L'art. 73 del TUF attribuisce alla Consob la vigilanza sull'osservanza di un insieme di disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 (noto come MiFIR), che disciplina i mercati degli strumenti finanziari a livello europeo. La norma e' espressione del raccordo tra l'ordinamento interno e il quadro regolatorio dell'Unione: il regolamento europeo fissa le regole sostanziali, mentre la disposizione nazionale individua l'autorita' incaricata di vigilare sulla loro applicazione e i poteri di cui essa dispone a tale fine. La disciplina dei mercati degli strumenti finanziari e' oggi in larga parte di matrice europea e direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali: il regolamento, a differenza della direttiva, non richiede atti di recepimento e produce effetti immediati. ciò non esclude, tuttavia, che spetti agli Stati membri designare le autorita' competenti e dotarle dei poteri necessari a rendere effettiva la vigilanza; e' precisamente in questa funzione di raccordo e di completamento che si colloca l'art. 73 del TUF.

Il contesto: MiFIR e la disciplina dei mercati

Il regolamento (UE) n. 600/2014 costituisce, insieme alla direttiva MiFID II, il pilastro della disciplina europea dei mercati degli strumenti finanziari. Esso detta regole in materia di trasparenza pre e post-negoziazione, di obblighi di negoziazione e di accesso ai mercati e alle infrastrutture. L'efficacia di questo impianto presuppone una vigilanza effettiva da parte delle autorita' nazionali competenti: l'art. 73 del TUF assolve a tale esigenza designando la Consob e perimetrando l'ambito della sua vigilanza.

L'ambito oggettivo della vigilanza

La norma circoscrive la vigilanza della Consob all'osservanza delle disposizioni dei Titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 600/2014. Si tratta dei blocchi normativi che disciplinano profili centrali del funzionamento dei mercati, tra cui la trasparenza e l'accesso. L'individuazione puntuale dei titoli rilevanti delimita con precisione il perimetro dell'azione di vigilanza, assicurando certezza sulle competenze dell'Autorita' e coerenza con la ripartizione europea delle funzioni.

Gli obblighi di negoziazione e l'accesso agli indici

La vigilanza si estende agli obblighi di negoziazione previsti dagli articoli 23 e 28 del regolamento, che impongono che determinate operazioni avvengano su sedi di negoziazione qualificate. La norma menziona inoltre l'accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e l'obbligo di concedere una licenza per gli stessi, secondo l'art. 37 del regolamento. Questi profili attengono al funzionamento concorrenziale dei mercati e delle infrastrutture: la vigilanza mira a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie.

Il rispetto delle norme tecniche

La Consob vigila anche sul rispetto delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione collegate alle disposizioni richiamate. Tali norme tecniche, elaborate a livello europeo, dettagliano e completano le previsioni del regolamento, traducendole in regole operative. L'inclusione del loro rispetto nell'ambito della vigilanza conferma il carattere integrato del sistema, in cui la disciplina di rango primario europeo si completa con standard tecnici di dettaglio, anch'essi presidiati dall'azione dell'Autorita' nazionale.

I poteri esercitabili dalla Consob

Per l'esercizio della vigilanza, la norma rinvia ai poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies del TUF. Si tratta di un rinvio che dota la Consob degli strumenti necessari a rendere effettiva la vigilanza: poteri di natura informativa, ispettiva e di intervento, calibrati sulle esigenze del controllo sui mercati. L'efficacia della vigilanza dipende dall'adeguatezza di tali poteri, che consentono all'Autorita' di acquisire informazioni, accertare violazioni e adottare le misure conseguenti.

La tecnica del rinvio mobile alla disciplina europea

L'art. 73 del TUF e' costruito mediante un rinvio puntuale a specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014. Questa tecnica normativa aggancia la vigilanza nazionale al contenuto, anche evolutivo, della disciplina europea: il perimetro dell'azione della Consob e' definito per relationem rispetto agli articoli e ai titoli richiamati. Ne deriva che eventuali modifiche del quadro europeo si riflettono sull'ambito della vigilanza interna, senza necessita' di un puntuale adeguamento del testo nazionale per ogni variazione. Il rinvio assicura così un allineamento dinamico tra ordinamento interno e diritto dell'Unione, coerente con il carattere direttamente applicabile del regolamento e con l'esigenza di uniformita' della vigilanza nel mercato unico dei servizi finanziari.

L'effettivita' della vigilanza attraverso i poteri richiamati

Il rinvio agli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies del TUF e' funzionale a garantire l'effettivita' della vigilanza: senza adeguati poteri strumentali, la designazione dell'Autorita' competente resterebbe priva di portata concreta. Tali poteri consentono alla Consob di acquisire dati e documenti, di condurre accertamenti e di adottare le misure conseguenti all'eventuale riscontro di violazioni. L'effettivita' della vigilanza si misura proprio sulla capacita' dell'Autorita' di tradurre le previsioni sostanziali del regolamento in un controllo concreto e tempestivo. Il coordinamento tra l'ambito oggettivo della vigilanza, definito dal rinvio alla disciplina europea, e gli strumenti di intervento, individuati dal rinvio interno, costituisce il presupposto perché la disciplina dei mercati trovi attuazione effettiva nell'ordinamento nazionale.

Rilievo pratico per gli operatori dei mercati

Per gli operatori e le infrastrutture di mercato, l'art. 73 del TUF individua con chiarezza l'autorita' di riferimento e l'ambito della sua vigilanza in relazione alla disciplina MiFIR. La conoscenza del perimetro della vigilanza e dei poteri dell'Autorita' consente agli operatori di orientare la propria condotta e di comprendere le conseguenze di eventuali violazioni. La norma contribuisce così alla certezza del quadro regolatorio e all'effettivita' della disciplina europea dei mercati nell'ordinamento interno.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Su cosa vigila la Consob ai sensi dell'art. 73 del TUF?

Vigila sull'osservanza delle disposizioni dei Titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 600/2014, sugli obblighi di negoziazione, sull'accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e sul rispetto delle relative norme tecniche.

Cosa sono gli obblighi di negoziazione richiamati dalla norma?

Sono gli obblighi previsti dagli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, che impongono che determinate operazioni avvengano su sedi di negoziazione qualificate, a tutela della trasparenza e dell'integrita' dei mercati.

Cosa significa accesso non discriminatorio agli indici di riferimento?

Significa che l'accesso agli indici e la concessione delle relative licenze devono avvenire a condizioni eque e non discriminatorie, secondo l'art. 37 del regolamento. La Consob vigila sul rispetto di tale obbligo.

Di quali poteri dispone la Consob per la vigilanza?

La norma rinvia ai poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies del TUF: strumenti informativi, ispettivi e di intervento che rendono effettiva la vigilanza sui mercati.

Perche' la vigilanza riguarda anche le norme tecniche?

Perche' le norme tecniche di regolamentazione e attuazione, elaborate a livello europeo, completano il regolamento traducendolo in regole operative. Il loro rispetto rientra quindi nell'ambito della vigilanza dell'Autorita'.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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