In sintesi
- La Consob vigila sull’osservanza dei Titoli II, III e IV del Regolamento MiFIR (UE) n. 600/2014, inclusi gli obblighi di negoziazione e le regole sull’accesso non discriminatorio agli indici di riferimento.
- A tal fine si avvale dei poteri di vigilanza previsti dagli artt. 62-octies, 62-novies e 62-decies TUF.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 73 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza)
In vigore dal 01/07/1998
((1. La Consob vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 600/2014 , sugli obblighi di negoziazione previsti dagli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 , nonché sull’accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e sull’obbligo di concedere una licenza per gli stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del medesimo regolamento, nonché sul rispetto delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. A tali fini si avvale dei poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies.)) ((73))
Stesso numero, altri codici
- Art. 73 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla persona di
- Articolo 73 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 73 Codice del Consumo: Diritto di recesso
- Articolo 73 Codice della Strada: Veicoli su rotaia in sede promiscua
- Articolo 73 Codice di Procedura Civile: Astensione del pubblico ministero
- Articolo 73 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti cautelari
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La vigilanza sull’applicazione di MiFIR
L’art. 73 TUF attribuisce alla Consob la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni dei Titoli II, III e IV del Regolamento MiFIR (UE) n. 600/2014. Si tratta di un rinvio diretto alla normativa europea primaria: la Consob non vigila su una norma italiana di recepimento, ma direttamente sul regolamento europeo, che è immediatamente applicabile negli Stati membri.
Ambito della vigilanza: Titoli II, III e IV di MiFIR
Il Titolo II di MiFIR riguarda la trasparenza per i mercati azionari (pre- e post-negoziazione); il Titolo III riguarda la trasparenza per i mercati degli strumenti non azionari (obbligazioni, derivati, ETP); il Titolo IV disciplina gli obblighi di negoziazione (obblighi di negoziare certi strumenti su sedi regolamentate). L’art. 73 aggiunge anche la vigilanza sull’accesso non discriminatorio agli indici di riferimento (benchmark) e sulle licenze d'uso, ai sensi dell’art. 37 MiFIR.
Strumenti di vigilanza
La Consob esercita la vigilanza ai sensi dell’art. 73 avvalendosi dei poteri previsti dagli artt. 62-octies (poteri informativi generali), 62-novies (ispezioni) e 62-decies (collaborazione con autorità estere) del TUF. Questo rimando assicura che la Consob disponga degli strumenti necessari senza doverli ridefinire per ciascuna norma applicata.
Domande frequenti
Cosa vigila la Consob ai sensi dell’art. 73 TUF in materia di MiFIR?
Vigila sulla trasparenza pre- e post-negoziazione (Titoli II e III MiFIR), sugli obblighi di negoziazione su sedi regolamentate (Titolo IV MiFIR) e sull’accesso non discriminatorio agli indici di riferimento finanziari usati come sottostanti.
Gli obblighi di negoziazione di MiFIR si applicano a tutti gli strumenti finanziari?
No. L’obbligo di negoziare su sedi regolamentate (art. 23 MiFIR per le azioni, art. 28 MiFIR per i derivati) si applica a specifiche categorie di strumenti. Per le azioni è previsto l’obbligo per quelle ammesse a negoziazione su mercati regolamentati; per i derivati l’obbligo riguarda quelli dichiarati soggetti all’obbligo di clearing EMIR.
La Consob sanziona direttamente le violazioni di MiFIR o deve attendere una segnalazione ESMA?
La Consob sanziona autonomamente le violazioni di MiFIR commesse da soggetti italiani, nell’ambito dei propri poteri sanzionatori nazionali. Il coordinamento con ESMA avviene tramite le notifiche obbligatorie dei procedimenti e dei provvedimenti, ma non richiede autorizzazione preventiva dell’autorità europea.