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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 331 c.c.
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 330 Codice Civile: Decadenza dalla potestà sui figli→Art. 332 Codice Civile: Reintegrazione nella potestà→Art. 329 Codice Civile: Godimento dei beni dopo la cessazione→Art. 333 Codice Civile: Condotta del genitore pregiudizievole ai figli→Art. 328 Codice Civile: Nuove nozze→Art. 334 Codice Civile: Rimozione dall’amministrazione→Art. 327 Codice Civile: Usufrutto legale di uno solo dei genitori→Art. 335 Codice Civile: Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione→Art. 326 Codice Civile: Inalienabilità dell’usufrutto legale
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.