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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 331 c.c. [Passaggio della patria potestà alla madre]
[Abrogato]
(1) […]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 330 Codice Civile: Decadenza dalla potestà sui figli→Art. 332 Codice Civile: Reintegrazione nella potestà→Art. 329 Codice Civile: Godimento dei beni dopo la cessazione→Art. 333 Codice Civile: Condotta del genitore pregiudizievole ai figli→Art. 328 Codice Civile: Nuove nozze→Art. 334 Codice Civile: Rimozione dall’amministrazione→Art. 327 Codice Civile: Usufrutto legale di uno solo dei genitori→Art. 335 Codice Civile: Riammissione nell’esercizio della→Art. 326 Codice Civile: Inalienabilità dell’usufrutto legale
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