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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 55 TUF – Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Provvedimenti cautelari applicabili ai [consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede] 1.
La CONSOB, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del [consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede] dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB.
2. La CONSOB può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall’esercizio dell’attività qualora il [consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede] sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell’articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati: a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare ; b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; d) reati previsti dal presente decreto
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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