Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 54 TUF – Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l’inosservanza da parte [Degli oicvm ue, dei fia ue e non ue] delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l’offerta delle relative quote o azioni.
In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l’offerta delle quote o delle azioni degli OICR.
1-bis. Se vi è fondato sospetto che [Un oicvm ue, un fia ue e non ue] le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale OICR, non ottemperi agli obblighi derivanti da [disposizioni dell’Unione europea] per le quali sia competente lo Stato di origine dell’OICR, la Banca d’Italia o la Consob informano l’autorità competente di tale Stato affinchè assuma i provvedimenti necessari.
Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente, l’OICR, ovvero il suo gestore, persiste nell’agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d’Italia o la Consob, dopo aver informato l’autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell’OICR
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.