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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 51 TUF – Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV [Di sicaf, di gefia non ue autorizzati in italia] e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità.
2. L’autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l’altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell’intermediario, quando: a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale; b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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