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  1. Testo dell'articolo
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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 50-ter TUF

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

[Fusione e scissione di oicr] 1.

La Banca d’Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di OICR sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dalle banche depositarie dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire loro di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento.

La Banca d’Italia può individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli OICR oggetto dell’operazione o al contenuto dell’informativa ai partecipanti, in cui l’autorizzazione alla fusione o alla scissione di OICR è rilasciata in via generale.

2. Le SGR mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d’Italia una relazione, redatta da una banca depositaria ovvero da un revisore legale o da una società di revisione legale, che attesti la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo, dell’eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

3. Le SICAV coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile , in quanto compatibili.

Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d’Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei relativi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia.

In assenza dell’autorizzazione di cui al comma 1 non si può dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese previste dal codice civile .

4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento: a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni; b) la data di efficacia dell’operazione e i criteri di imputazione dei costi dell’operazione; c) l’informativa da rendere ai partecipanti; d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni; e) l’oggetto delle attestazioni di conformità e della relazione di cui ai commi 1 e 2; f) i diritti dei partecipanti

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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