Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 4 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione dell’autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009 , e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito

In vigore dal 01/07/1998

1. La Consob è l’autorità competente ai sensi dell’ articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.

2. La Consob, la Banca d’Italia, l’Ivass e la COVIP sono le autorità settoriali competenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma

1. Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d’intesa. ((61))

In sintesi

  • La Consob e' l'autorita' competente ai sensi dell'art. 22 del reg. (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di rating del credito.
  • Consob, Banca d'Italia, IVASS e COVIP sono le autorita' settoriali competenti ai sensi del medesimo regolamento.
  • Le Autorita' collaborano e si scambiano informazioni, anche tramite appositi protocolli d'intesa.
  • La norma raccorda l'ordinamento interno alla vigilanza europea sulle agenzie di rating.
  • Tutela l'affidabilita' dei rating e la stabilita' dei mercati finanziari.
Indice dei contenuti

L'art. 4-bis del TUF individua, nell'ordinamento interno, le autorita' competenti ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito. La disposizione svolge una funzione di raccordo tra la disciplina europea e l'assetto nazionale di vigilanza: il regolamento europeo richiede che ciascuno Stato membro individui l'autorita' competente e le autorita' settoriali, e l'art. 4-bis assolve a questo compito designando i soggetti italiani e definendone i rapporti di collaborazione. Le valutazioni espresse dalle agenzie di rating incidono profondamente sulle scelte degli investitori e sul costo del credito per emittenti pubblici e privati, al punto che la loro affidabilita' costituisce un fattore di stabilita' dell'intero sistema finanziario. Per questa ragione l'Unione europea ha sottoposto le agenzie a un regime di vigilanza armonizzato, che richiede a ciascuno Stato membro di individuare con chiarezza le autorita' interne incaricate di interloquire con il sistema sovranazionale e di presidiare l'uso dei rating nei rispettivi comparti.

Il contesto: la vigilanza sulle agenzie di rating

Le agenzie di rating del credito esprimono valutazioni sull'affidabilita' creditizia di emittenti e strumenti finanziari, con un impatto significativo sui mercati. Per questo l'Unione europea ha costruito un sistema di vigilanza armonizzato, imperniato sul regolamento n. 1060/2009 e sul ruolo dell'autorita' europea di settore. In tale architettura, gli ordinamenti nazionali conservano compiti di raccordo e di cooperazione, che presuppongono l'individuazione delle autorita' interne competenti: e' precisamente la funzione svolta dall'art. 4-bis del TUF.

La Consob come autorita' competente

Il primo comma designa la Consob quale autorita' competente ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009, attribuendole l'esercizio dei poteri ivi previsti. La scelta riflette il ruolo della Consob nella vigilanza sui mercati e sull'informazione finanziaria, ambito naturale di collocazione della disciplina sul rating. L'attribuzione comporta che la Consob eserciti, nei limiti fissati dal regolamento e dal quadro di cooperazione europea, le funzioni di vigilanza e i poteri connessi alla designazione.

Le autorita' settoriali competenti

Il secondo comma individua Consob, Banca d'Italia, IVASS e COVIP come autorita' settoriali competenti ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento. La pluralita' delle autorita' rispecchia la trasversalita' dell'utilizzo dei rating: essi rilevano per i mercati mobiliari, per il settore bancario, per quello assicurativo e per quello della previdenza complementare. Ciascuna autorita' presidia il proprio comparto, assicurando che l'impiego dei rating nei rispettivi ambiti avvenga in conformita' alla disciplina europea.

La collaborazione e lo scambio di informazioni

La norma prescrive che le autorita' settoriali collaborino tra loro e si scambino informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa. Questo dovere di cooperazione e' essenziale in un sistema di vigilanza ripartito tra più soggetti: la condivisione delle informazioni evita lacune e sovrapposizioni e consente una valutazione coordinata dei profili di rischio connessi all'uso dei rating. I protocolli d'intesa costituiscono lo strumento operativo attraverso cui le autorita' organizzano in concreto la collaborazione.

Il raccordo con il diritto dell'Unione europea

L'art. 4-bis e' una norma di attuazione e raccordo: il suo contenuto e' modellato sulle prescrizioni del regolamento europeo, di cui costituisce l'innesto nell'ordinamento interno. L'interpretazione della disposizione deve dunque tener conto del quadro sovranazionale, in particolare delle competenze attribuite all'autorita' europea di settore e dei meccanismi di cooperazione tra autorita' nazionali ed europee. Il sistema configura una vigilanza integrata, in cui i poteri interni si esercitano entro la cornice del diritto dell'Unione.

La distinzione tra autorita' competente e autorita' settoriali

La norma opera una distinzione concettuale rilevante tra l'autorita' competente in senso stretto, individuata nella Consob ai sensi dell'art. 22 del regolamento, e le autorita' settoriali competenti, tra cui figurano Consob, Banca d'Italia, IVASS e COVIP. La prima nozione attiene al ruolo di raccordo con il sistema europeo di vigilanza sulle agenzie di rating e all'esercizio dei poteri ivi previsti; la seconda riguarda invece il presidio dell'uso dei rating nei singoli comparti regolati. La compresenza della Consob in entrambe le categorie non e' una duplicazione, ma riflette la sua doppia funzione: autorita' di riferimento per il sistema dei rating e, al tempo stesso, autorita' settoriale per il proprio comparto. Cogliere questa distinzione e' essenziale per individuare correttamente la competenza nelle diverse situazioni applicative.

La logica della vigilanza europea integrata

L'art. 4-bis si comprende appieno solo collocandolo nel sistema europeo di vigilanza sulle agenzie di rating, imperniato sul ruolo centrale dell'autorita' europea di settore. In questo modello, la vigilanza diretta sulle agenzie e' accentrata a livello europeo, mentre alle autorita' nazionali competono compiti di cooperazione, di scambio informativo e di presidio dell'uso dei rating negli ordinamenti interni. La norma nazionale individua i soggetti che, dal lato italiano, partecipano a questa architettura integrata. La sua interpretazione deve quindi muovere dal regolamento europeo, di cui costituisce il completamento interno, evitando di leggere i poteri delle autorita' nazionali in modo avulso dal quadro sovranazionale in cui essi si esercitano.

Rilievo pratico e funzione di certezza

Per gli operatori dei mercati, l'individuazione chiara delle autorita' competenti rappresenta un fattore di certezza: consente di sapere a chi rivolgersi e quale autorita' eserciti i poteri di vigilanza nei diversi comparti. La distinzione tra autorita' competente in senso stretto e autorita' settoriali risponde all'esigenza di un presidio capillare, calibrato sui differenti utilizzi dei rating. La norma, pur tecnica, e' essenziale per il corretto funzionamento del sistema di vigilanza sulle agenzie di rating.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quale autorita' e' competente per le agenzie di rating in Italia?

La Consob e' l'autorita' competente ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 ed esercita i poteri ivi previsti. La designazione e' contenuta nell'art. 4-bis del TUF.

Quali sono le autorita' settoriali competenti?

Sono Consob, Banca d'Italia, IVASS e COVIP, individuate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento. Ciascuna presidia l'uso dei rating nel proprio comparto di vigilanza.

Le autorita' devono collaborare tra loro?

Si. La norma prevede che le autorita' settoriali collaborino e si scambino informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, per assicurare una vigilanza coordinata ed efficace.

Perche' sono coinvolte piu' autorita'?

Perche' i rating del credito rilevano in piu' settori: mercati mobiliari, banche, assicurazioni e previdenza complementare. La pluralita' delle autorita' assicura un presidio capillare nei diversi ambiti.

Come si raccorda la norma con il diritto europeo?

L'art. 4-bis attua nell'ordinamento interno il regolamento (CE) n. 1060/2009, individuando le autorita' competenti. La sua interpretazione deve tener conto del quadro europeo e del ruolo dell'autorita' europea di settore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.