- Le disposizioni del DPR 302/1956 integrano il D.Lgs. 81/2008.
- Le disposizioni sulla valutazione dei rischi (artt. 17 e 28 SIC) e le relative sanzioni sono diventate efficaci dal 1° gennaio 2009.
- Le disposizioni del Titolo VIII, capo IV (campi elettromagnetici) e capo V (radiazioni ottiche artificiali) hanno decorrenza differita legate alle direttive europee.
- Le ammende e le sanzioni pecuniarie del D.Lgs. 81/2008 sono rivalutate ogni cinque anni con decreto ministeriale in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo; la prima rivalutazione (9,6%) è entrata in vigore il 1° luglio 2013.
Art. 306 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni finali
In vigore dal 15/05/2008
1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 , costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. (3)
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE , e successive modificazioni; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile
2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 201 entra in vigore il 6 luglio
2010. Per il settore agricolo e forestale l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio
2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio
2011. 4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell’Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale. ((4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Stesso numero, altri codici
- Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell'adottato
- Articolo 306 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 306 Codice di Procedura Civile: Rinuncia agli atti del giudizio
- Articolo 306 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
- Articolo 306 Codice Penale: Banda armata: formazione e partecipazione
Le disposizioni finali: entrata in vigore differita e rivalutazione delle sanzioni
L’art. 306 D.Lgs. 81/2008 contiene le disposizioni finali del decreto, che riguardano tre aspetti distinti: l’integrazione con il DPR 302/1956, le decorrenze differite di alcune disposizioni e il meccanismo di rivalutazione automatica delle sanzioni pecuniarie.
Il comma 1 precisa che le disposizioni del DPR 19 marzo 1956, n. 302 (norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali) costituiscono integrazione del D.Lgs. 81/2008: il DPR 302/1956 non è stato abrogato dall’art. 304 SIC e continua a vigere come normativa complementare al testo unico, disciplinando aspetti specifici di sicurezza non coperti dal decreto principale.
Il comma 2 ha avuto rilevanza storica nella fase di transizione: ha previsto che le disposizioni sulla valutazione dei rischi (artt. 17, 28 SIC) diventassero efficaci dal 1° gennaio 2009. Questo termine di dilazione (il D.Lgs. 81/2008 era entrato in vigore il 15 maggio 2008) ha dato ai datori di lavoro un periodo di adattamento per adeguare i DVR al nuovo formato richiesto. Al 2026, questo termine ha ormai solo rilevanza storica.
Il comma 3 prevede decorrenze differite per le disposizioni sui campi elettromagnetici (Titolo VIII, capo IV) e sulle radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, capo V), legate alle date di entrata in vigore delle rispettive direttive europee. Anche questi termini sono ormai superati dal tempo e le disposizioni sono pienamente in vigore.
La rivalutazione automatica delle sanzioni: il meccanismo del comma 4-bis
Il comma 4-bis, introdotto dal D.L. 121/2011 convertito con legge 148/2011, è la disposizione di maggiore rilevanza pratica nel tempo: prevede la rivalutazione automatica quinquennale di tutte le ammende e sanzioni pecuniarie del D.Lgs. 81/2008 «in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo». In sede di prima applicazione, la rivalutazione è avvenuta nella misura del 9,6% con decorrenza 1° luglio 2013, aumentando tutte le ammende di questa percentuale. Le ammende rivalutate (es. 6.400 euro × 1,096 = circa 7.014,40 euro per le violazioni più gravi del Titolo X-bis) si applicano esclusivamente alle violazioni commesse dopo il 1° luglio 2013.
La rivalutazione automatica garantisce che le sanzioni mantengano nel tempo il loro valore deterrente: senza rivalutazione, l’inflazione eroderebbe progressivamente il valore reale delle ammende, riducendo l’efficacia deterrente del sistema sanzionatorio. Le risorse derivanti dall’incremento delle sanzioni sono destinate per metà al finanziamento delle attività di vigilanza e di prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro.
La norma integrativa DPR 302/1956
Il DPR 302/1956 contiene norme integrative e di dettaglio su specifici aspetti della sicurezza (es. norme specifiche per la verniciatura a spruzzo, per i lavori di demolizione, per la sicurezza delle costruzioni metalliche) che non sono stati integralmente confluiti nel D.Lgs. 81/2008. Il suo mantenimento in vigore come norma integrativa garantisce la continuità della regolamentazione tecnica di settore, in attesa di eventuali decreti attuativi del D.Lgs. 81/2008 che le sostituiscano progressivamente.
Domande frequenti
Con quale periodicità vengono rivalutate le ammende del D.Lgs. 81/2008?
La rivalutazione avviene ogni cinque anni con decreto del Direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. La prima rivalutazione è avvenuta il 1° luglio 2013 nella misura del 9,6%. Le rivalutazioni successive seguono la medesima procedura con cadenza quinquennale.
Un datore di lavoro che ha commesso una violazione prima del 1° luglio 2013 è soggetto alle ammende rivalutate?
No. La rivalutazione si applica 'esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data' (1° luglio 2013). Per le violazioni commesse prima di quella data, si applicano le ammende originarie del D.Lgs. 81/2008, non rivalutate, in applicazione del principio di irretroattività sfavorevole della norma penale (art. 2 c.p.).
Il DPR 302/1956 è ancora pienamente in vigore nel 2026?
Sì. Il DPR 302/1956 non è incluso nell’elenco delle norme abrogate dall’art. 304 D.Lgs. 81/2008 e il comma 1 dell’art. 306 lo qualifica espressamente come norma integrativa del decreto. Le sue disposizioni tecniche di dettaglio rimangono vigenti e vincolanti, in particolare per le attività edilizie, di demolizione e di verniciatura.