Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 230 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Cartelle sanitarie e di rischio
In vigore dal 15/05/2008
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 229 - Art. 229 SIC - Sorveglianza sanitaria→T.U. Sicurezza art. 231 - Art. 231 SIC - Consultazione e partecipazione dei lavoratori→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 228 SIC – Divieti→Art. 232 SIC – Adeguamenti normativi→Art. 227 SIC – Informazione e formazione per i lavoratori→Art. 233 SIC – Campo di applicazione→Art. 226 SIC – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze→Art. 234 SIC – Definizioni→Art. 225 SIC – Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La cartella sanitaria e di rischio per gli agenti chimici: uno strumento duale
L’art. 230 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi. La norma richiama l’art. 25, comma 1, lett. c) SIC, che impone al medico competente di istituire e aggiornare una cartella sanitaria per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
L’elemento peculiare dell’art. 230, rispetto alla disciplina generale dell’art. 25, è l’indicazione esplicita che nella cartella di rischio devono essere riportati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal servizio di prevenzione e protezione (SPP). Questo implica un flusso informativo bidirezionale: l’RSPP o il responsabile del SPP deve comunicare al medico competente i dati di esposizione individuali (risultati delle misurazioni ambientali, durata e modalità dell’esposizione), e il medico deve integrarli nella cartella di rischio.
Contenuto della cartella sanitaria e della cartella di rischio
La cartella sanitaria e di rischio è uno strumento unico che contiene sia le informazioni mediche (anamnesi, esami clinici, giudizio di idoneità) sia le informazioni sull’esposizione al rischio (tipo di agente, livelli di esposizione, durata, misure di protezione adottate). Questa integrazione è essenziale per interpretare correttamente i dati sanitari: una variazione dei parametri biologici ha significato diverso a seconda dei livelli di esposizione reale. L’archiviazione deve avvenire nel rispetto della riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento GDPR).
Accesso degli organi di vigilanza
Il comma 2 impone che, su richiesta degli organi di vigilanza (ASL, ITL), venga fornita copia delle cartelle sanitarie e di rischio. Questo accesso è strumentale alle funzioni di controllo: gli ispettori possono verificare che la sorveglianza sanitaria sia stata regolarmente effettuata, che i livelli di esposizione siano adeguatamente documentati e che i giudizi di idoneità siano coerenti con i rischi presenti. Il diritto di accesso degli organi di vigilanza prevale sulla riservatezza dei dati personali, entro i limiti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati.
Coordinamento con la disciplina generale delle cartelle sanitarie
L’art. 230 va letto in coordinamento con l’art. 25, comma 1, lett. c) e g) SIC, che impone al medico competente di consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro, informandolo della necessità di custodirla e di comunicarla al medico competente del futuro datore di lavoro. Questa continuità documentale è cruciale per i rischi chimici con lunga latenza: un lavoratore che ha lavorato a contatto con cancerogeni deve poter documentare la propria storia espositiva anche a distanza di decenni.
Domande frequenti
Chi ha accesso alla cartella sanitaria e di rischio del lavoratore esposto ad agenti chimici?
Il lavoratore ha accesso alla propria cartella. Il datore di lavoro riceve le informazioni significative per la gestione del rischio (ma non i dati medici coperti dal segreto professionale). Gli organi di vigilanza (ASL, ITL) possono richiederne copia ex art. 230, comma 2. L’RLS non ha accesso individuale ma può consultare dati aggregati e anonimi.
Per quanto tempo devono essere conservate le cartelle sanitarie per gli agenti chimici?
La norma rimanda all’art. 25 SIC, che prevede la conservazione per almeno 10 anni dalla cessazione dell’esposizione. Per i cancerogeni e mutageni, l’art. 243 SIC prevede una conservazione di 40 anni. In mancanza di una norma specifica per gli altri agenti chimici pericolosi, si applica il criterio prudenziale dei 10 anni.
L’RSPP deve comunicare al medico competente i dati di esposizione individuale?
Sì. L’art. 230 prevede espressamente che nella cartella di rischio siano indicati i livelli di esposizione professionale individuali 'forniti dal servizio di prevenzione e protezioné. Questo implica un obbligo di comunicazione da parte dell’SPP verso il medico competente, che deve avvenire in modo strutturato e documentato.