In sintesi
- Il Ministro del lavoro, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche i ponteggi e le attrezzature per costruzioni, indicando le modalità e l’organo tecnico incaricato.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 156 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Verifiche
In vigore dal 15/05/2008
1. Il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l’obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico incaricato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti
- Articolo 156 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 156 Codice della Strada: Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
- Articolo 156 Codice di Procedura Civile: Rilevanza della nullità
- Articolo 156 Codice di Procedura Penale: Notificazioni all’imputato detenuto
- Articolo 156 Codice Penale: Estinzione del diritto di remissione
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La norma di rinvio alle verifiche ministeriali
L’articolo 156 del D.Lgs. 81/2008 costituisce una norma di autorizzazione e rinvio: conferisce al Ministro del lavoro il potere di istituire obblighi di verifica periodica per i ponteggi e le attrezzature per le costruzioni, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Non è una norma che impone direttamente obblighi alle imprese: crea lo strumento normativo attraverso cui i controlli possono essere resi obbligatori per decreto ministeriale.
Il sistema delle verifiche delle attrezzature di lavoro
L’art. 156 deve essere letto in coordinamento con il sistema generale di verifica delle attrezzature di lavoro disciplinato dall’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e dall’allegato VII, che fissa le periodicità delle verifiche obbligatorie per una vasta gamma di attrezzature (apparecchi di sollevamento, serbatoi, ecc.). Per i ponteggi e le attrezzature per costruzioni, la valutazione ministeriale tiene conto dell’uso intensivo in cantiere, del deterioramento accelerato, della variabilità delle configurazioni di impiego e della necessità di mantenere un livello di sicurezza adeguato nel tempo.
La Commissione consultiva permanente
Il parere della Commissione consultiva permanente è obbligatorio prima dell’adozione di qualsiasi decreto ministeriale in materia. La Commissione, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e delle istituzioni, assicura che le decisioni ministeriali siano bilanciate e tengano conto delle esigenze sia della sicurezza sia della produttività del settore costruzioni.
Implicazioni pratiche per le imprese
Attualmente, le verifiche obbligatorie per le attrezzature da cantiere sono disciplinate principalmente dall’allegato VII al D.Lgs. 81/2008 e dalle norme tecniche di settore (UNI, CEI). L’art. 156 è uno strumento «dormiente» che può essere attivato dal Ministro in qualsiasi momento per introdurre verifiche aggiuntive o più frequenti su specifiche categorie di attrezzature. Le imprese devono quindi monitorare l’evoluzione regolamentare in materia.
Domande frequenti
Il Ministero ha mai esercitato il potere dell’art. 156?
L’art. 156 è una norma potenziale che non ha ancora prodotto un decreto ministeriale specifico per i ponteggi come attrezzatura soggetta a verifica periodica obbligatoria analoga all’allegato VII. Le verifiche attuali derivano principalmente dall’art. 71 e dall’allegato VII per le attrezzature di sollevamento.
Quali attrezzature per costruzioni potrebbero essere soggette a verifica ministeriale?
Potenzialmente: gru a torre, piattaforme elevatrici, elevatori per materiali, escavatori, sistemi di cassaforma complessi. Il Ministero potrebbe identificare categorie specifiche in base all’incidentalità e ai dati ispettivi.
La Commissione consultiva permanente è lo stesso organo che emana le circolari del Ministero?
No: la Commissione consultiva permanente (art. 6 D.Lgs. 81/2008) è un organo tecnico consultivo. Le circolari sono atti del Ministero stesso. Il parere della Commissione è obbligatorio per i decreti ministeriali dell’art. 156 ma non è vincolante.
L’art. 156 si applica anche agli impianti di sollevamento già soggetti all’allegato VII?
Potenzialmente sì: l’art. 156 potrebbe introdurre verifiche aggiuntive o più frequenti rispetto a quelle già previste dall’allegato VII, oppure estendere le verifiche a categorie non ancora incluse nell’allegato.
Le verifiche previste dall’art. 156 sarebbero a carico del datore di lavoro?
In linea con il sistema dell’allegato VII, le verifiche sarebbero presumibilmente a carico del datore di lavoro, con intervento di organismi tecnici abilitati (INAIL o soggetti privati accreditati).