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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 266 c.c. – Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il riconoscimento può essere impugnato per l’incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca dell’interdizione, dall’autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 265 - Art. 265 Codice Civile: Impugnazione per violenza→Cod. civ. art. 267 - Art. 267 Codice Civile: Trasmissibilità dell’azione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 264 Codice Civile: Impugnazione da parte del figlio minore→Art. 268 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e→Art. 263 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per difetto→Art. 269 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e→Art. 262 Codice Civile: Cognome del figlio nato fuori del matrimonio→Art. 270 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine→Art. 261 Codice Civile: Diritti e doveri derivanti al genitore dal
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il riconoscimento compiuto da un interdetto giudiziale può essere impugnato dal suo rappresentante legale o, dopo la revoca, dall'autore stesso entro un anno.
Ratio
L'art. 266 c.c. tutela l'incapace legale che abbia compiuto un atto di riconoscimento in stato di interdizione giudiziale. L'interdizione priva il soggetto della capacità d'agire: un riconoscimento reso in tale stato è affetto da un vizio strutturale che ne giustifica l'impugnazione. La norma bilancia l'esigenza di protezione dell'interdetto con quella di stabilità dello stato di filiazione del figlio riconosciuto.
Analisi
Durante la vigenza dell'interdizione, l'azione spetta al rappresentante legale dell'interdetto (il tutore), poiché l'interdetto è privo della capacità processuale attiva. La norma non fissa un termine per l'azione del rappresentante durante l'interdizione, il che implica che l'azione possa essere esercitata in qualsiasi momento nel corso del regime di protezione. Revocata l'interdizione e riacquistata la piena capacità, l'autore del riconoscimento ha un anno dalla data del provvedimento di revoca per agire autonomamente. Si tratta di un termine di decadenza. La distinzione con l'art. 264 c.c. è rilevante: quest'ultimo tutela l'incapacità naturale (di fatto), mentre l'art. 266 c.c. presuppone un formale provvedimento giudiziario di interdizione, con piena certezza giuridica dello stato di incapacità.
Quando si applica
La norma si applica quando, al momento del riconoscimento, l'autore era sottoposto a interdizione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato. Non si applica all'inabilitato né all'amministrato di sostegno, per i quali rileva semmai l'art. 264 c.c. in relazione all'incapacità naturale. Presuppone l'esistenza di un riconoscimento formalmente reso e di un provvedimento di interdizione in vigore al momento del riconoscimento.
Connessioni
L'art. 266 c.c. si coordina con l'art. 264 c.c. (incapacità naturale), con l'art. 265 c.c. (violenza) e con l'art. 263 c.c. (difetto di veridicità). La trasmissibilità dell'azione agli eredi è disciplinata dall'art. 267 c.c. Il regime dell'interdizione giudiziale è regolato dagli artt. 414 ss. c.c. I provvedimenti provvisori in pendenza di giudizio sono previsti dall'art. 268 c.c.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è interdetto giudizialmente al momento del riconoscimento di Caio; il tutore di Tizio impugna l'atto per incapacità. Dopo la revoca dell'interdizione, Tizio stesso ha un anno per esercitare l'impugnazione personalmente.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, sottoposto a interdizione seguito al riconoscimento di Mevio, vede il suo legale rappresentante agire per l'annullamento; once ripristinata la capacità, ha diritto di proseguire l'azione autonomamente.
Domande frequenti
Chi può impugnare il riconoscimento durante l'interdizione?
Il rappresentante legale dell'interdetto, ossia il tutore nominato dal giudice tutelare. L'interdetto stesso è privo della capacità d'agire e non può stare in giudizio autonomamente.
Da quando decorre il termine annuale per l'autore dopo la revoca?
Dal giorno in cui il provvedimento di revoca dell'interdizione diventa efficace. È un termine di decadenza, quindi non è sospendibile né interrompibile.
L'art. 266 c.c. si applica anche all'inabilitato?
No. L'inabilitato mantiene la capacità d'agire per gli atti non patrimoniali e per quelli non espressamente vietati. Per l'inabilitato può rilevare l'art. 264 c.c. in presenza di una concreta incapacità di intendere o volere al momento del riconoscimento.
Cosa succede se il tutore non impugna durante l'interdizione?
Dopo la revoca dell'interdizione, l'autore riacquista la legittimazione personale e ha un anno per agire. L'inerzia del tutore durante l'interdizione non preclude l'azione dell'autore dopo la revoca.
Qual è la differenza tra l'art. 264 e l'art. 266 c.c.?
L'art. 264 c.c. tutela l'incapacità naturale, ossia la mancanza di fatto della capacità di intendere e volere al momento del riconoscimento, anche senza un provvedimento formale. L'art. 266 c.c. richiede invece un formale provvedimento giudiziario di interdizione in vigore al momento dell'atto.
Fonti consultate: 1 fonte verificate