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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 406-410 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 408: decreto annuale del Ministro della salute per l'assegnazione dei contributi a IARC e OIE/WOAH. Comma 410: attuazione tecnico-operativa di Agenas per l'acquisto e distribuzione dei dispositivi medici (atti amministrativi senza riserva di regolamento espresso). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all’ e articolo 1, commi 34 34-bis, della legge 23 , indicate all’ .dicembre 1996, n. 662 articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . A decorrere dall’anno 2026, in adempimento degli impegni finanziari assunti dall’Italia in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall’Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell’Ufficio internazionale delle epizoozie, ora denominato Organizzazione mondiale della sanità animale, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall’Italia al riguardo e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio. . L’assegnazione dei contributi di cui al comma 407 è effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute. . A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la , e la legge 21 aprile 1977, n. 164 legge 22 , sono abrogate.dicembre 1980, n. 927 . Al fine di garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione delle politiche di prevenzione e nell’erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l’impiego dei servizi di telemedicina, all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), ai sensi dell’articolo 21 , convertito, con modificazioni, dalla , èdel decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 legge 28 marzo 2022, n. 25 assegnata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l’efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l’implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l’adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché a favorire l’implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.

In sintesi

  • Pacchetto eterogeneo di disposizioni che chiudono il blocco sanitario della Legge di Bilancio 2026.
  • Comma 406: copertura degli oneri del comma 405 sulle risorse degli obiettivi sanitari prioritari (art. 1, comma 275, l. 207/2024).
  • Comma 407: contributi annui italiani al Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) e all'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE/WOAH), già Ufficio internazionale delle epizoozie.
  • Comma 408: assegnazione annuale dei contributi con decreto del Ministro della salute.
  • Comma 409: abrogazione della legge 21 aprile 1977, n. 164, e della legge 22 dicembre 1980, n. 927.
  • Comma 410: 20 milioni di euro per il 2026 ad Agenas per il potenziamento dei servizi di telemedicina con dotazione di dispositivi medici ai professionisti sanitari.
Comma 406: la copertura degli oneri del comma 405

Il comma 406 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 dispone che gli oneri derivanti dal precedente comma 405 (di contenuto sostanziale sanitario) siano coperti mediante utilizzo delle risorse destinate agli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Si tratta della medesima tecnica di copertura utilizzata dai commi 363 e 412: drenaggio delle risorse di un fondo già iscritto in bilancio dalla precedente manovra.

Comma 407: contributi a IARC e OMS animale

Il comma 407 disciplina i contributi annuali italiani a due organismi internazionali. Il primo è il Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC, International Agency for Research on Cancer), agenzia specializzata dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con sede a Lione, fondata nel 1965; l'Italia è membro contribuente. Il secondo è l'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE/WOAH), già Ufficio internazionale delle epizoozie, istituita con l'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924; l'Italia ne è Stato fondatore. La norma stabilisce che i contributi siano determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli enti, conformemente agli atti adottati secondo i rispettivi ordinamenti e nei limiti di disponibilità di bilancio. La disposizione razionalizza un meccanismo storicamente disciplinato da leggi speciali (proprio quelle abrogate al comma 409).

Comma 408: il decreto annuale del Ministro

Il comma 408 prevede che l'assegnazione dei contributi sia effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute. Si tratta di un atto amministrativo non regolamentare, da emanare presumibilmente nel primo trimestre di ogni anno, sulla base delle richieste pervenute dagli organismi direttivi e nei limiti del capitolo di bilancio. Trattandosi di trasferimento a soggetti internazionali, l'atto seguirà le procedure ordinarie di liquidazione delle spese in valuta estera ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa di contabilità pubblica.

Comma 409: abrogazioni storiche

Il comma 409 abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2026), due leggi storiche: la legge 21 aprile 1977, n. 164 (probabilmente disciplinante in modo dedicato il contributo italiano ad uno dei due organismi internazionali) e la legge 22 dicembre 1980, n. 927 (analogo). Si tratta di una pulizia ordinamentale che chiude il cerchio aperto dal comma 407, sostituendo regimi speciali frammentati con una disciplina unitaria contenuta nella stessa Legge di Bilancio.

Comma 410: Agenas e telemedicina

Il comma 410 destina ad Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), nella sua qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzata al potenziamento dei servizi di telemedicina. Le risorse devono essere impiegate per due finalità: (i) dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti; (ii) favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina sul territorio nazionale.

Agenas come Agenzia per la sanità digitale

La qualifica di Agenas come Agenzia nazionale per la sanità digitale è stata attribuita dall'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, espressamente richiamato dal comma 410. Tale norma ha attribuito ad Agenas i compiti di indirizzo strategico, governance e supporto operativo per la trasformazione digitale del SSN, in coordinamento con AgID, Ministero della salute, Ministero dell'economia, Dipartimento per la trasformazione digitale. La telemedicina è oggetto del PNRR Missione 6 (Componente 1).

La cornice della telemedicina

Le linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina sono state adottate con accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2020 e successivi atti. I LEA includono espressamente, per effetto del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e del d.m. 23 maggio 2022 (sui modelli organizzativi delle Case di Comunità), prestazioni erogabili in modalità di televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, teleassistenza. La cornice di garanzia è quella del Regolamento europeo 2017/745 sui dispositivi medici (MDR) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati sanitari.

Quadro di insieme del blocco 406-410

I cinque commi del blocco formano un cluster eterogeneo che chiude il pacchetto sanitario della Legge di Bilancio 2026. Si va dalla pura copertura (406), alla razionalizzazione delle relazioni internazionali (407-409), all'investimento strategico in sanità digitale (410). È una raccolta tipica della parte finale dell'articolo unico delle leggi di bilancio italiane, che tradizionalmente assemblano disposizioni di diversa natura accomunate da finalità settoriali.

Domande frequenti

Cosa è lo IARC e perché l'Italia vi contribuisce?

L'International Agency for Research on Cancer (IARC) è l'agenzia specializzata dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dedicata alla ricerca sulle cause del cancro e ai meccanismi di prevenzione e controllo, fondata nel 1965 e con sede a Lione. L'Italia è uno dei suoi Stati membri storici e contribuisce al funzionamento ordinario con una quota annuale determinata dagli organi di governo dell'agenzia. La partecipazione consente la collaborazione di centri di ricerca italiani, l'accesso ai dati epidemiologici globali, la presenza di ricercatori italiani negli organismi scientifici e l'armonizzazione con le linee guida internazionali su cancerogeni, screening e classificazione delle neoplasie. Il rinvio agli atti adottati dagli organismi direttivi assicura la coerenza con il diritto internazionale.

Cosa è l'Organizzazione mondiale della sanità animale?

L'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE/WOAH) è l'organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute animale a livello globale, istituita con l'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924 con la denominazione di Ufficio internazionale delle epizoozie. Ha sede a Parigi e attualmente conta 182 Paesi membri tra cui l'Italia, Stato fondatore. Cura standard sanitari per gli scambi internazionali di animali e prodotti di origine animale, gestisce la sorveglianza epidemiologica delle malattie animali (incluse zoonosi rilevanti per la salute umana) e fornisce supporto tecnico ai Paesi membri. La sua rilevanza è cresciuta nel quadro dell'approccio One Health condiviso con OMS e FAO.

Quali sono le leggi storiche abrogate dal comma 409?

Il comma 409 abroga due leggi: la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre 1980, n. 927. Entrambe disciplinavano in modo dedicato e separato i contributi italiani agli organismi internazionali sanitari richiamati dal comma 407. L'abrogazione è un'operazione di razionalizzazione: invece di mantenere in vigore due testi normativi distinti per disciplinare i contributi a IARC e OIE/WOAH, la Legge di Bilancio 2026 li sostituisce con un'unica disposizione generale (il comma 407, integrato dal comma 408 sulla procedura di assegnazione). È un tipico intervento di pulizia ordinamentale che semplifica il quadro normativo eliminando duplicazioni e frammentazioni storiche.

Quali dispositivi medici saranno acquistati con i 20 milioni di euro per la telemedicina?

Il comma 410 indica genericamente «dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti», senza specifiche puntuali. L'attuazione operativa spetterà ad Agenas, in coordinamento con il Ministero della salute. La gamma plausibile include: holter pressori e cardiaci, glucometri connessi, ossimetri, spirometri portatili, bilance smart, tablet preconfigurati per televisita, kit di telemonitoraggio per la cronicità (BPCO, scompenso cardiaco, diabete, ipertensione), wearable certificati come dispositivi medici. Tutti dovranno essere conformi al Regolamento europeo 2017/745 (MDR) sui dispositivi medici e ai requisiti di sicurezza dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Le procedure di acquisto seguiranno il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Perché Agenas e non le singole Regioni?

Il legislatore ha optato per la centralizzazione presso Agenas (nella sua qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.l. 4/2022, convertito dalla l. 25/2022) per garantire uniformità di standard tecnici, economie di scala nelle procedure di acquisto, interoperabilità degli applicativi a livello nazionale e omogeneità dei percorsi di telemedicina. La sanità resta materia a competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117, comma 3, Cost.), ma la dimensione digitale richiede coordinamento centrale per evitare la frammentazione già sperimentata nei primi anni di telemedicina. Le Regioni restano titolari dell'erogazione dei servizi sanitari, ma utilizzeranno gli strumenti e i percorsi definiti a livello nazionale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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