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Ultimo aggiornamento: 1 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) un fondo per il finanziamento di corsi sperimentali di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico.
  • La dotazione è pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  • I beneficiari sono gli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) di competenza regionale.
  • Sono inclusi anche gli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
  • La norma dà attuazione concreta all'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola) e all'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 368 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Si presume l’adozione di provvedimenti attuativi del MIM (avviso pubblico o decreto di riparto agli USR) per definire le modalità operative di accesso al fondo da parte delle istituzioni scolastiche, in coerenza con il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento di contabilità delle scuole). La norma fa inoltre espresso riferimento all’attesa di una «disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico». Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’ , articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015 n. , nonché nelle more dell’approvazione di una107, e dall’articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116 disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito, per gli anni 2026 e 2027, un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Commento

Contesto: la formazione al primo soccorso a scuola

Il comma 368 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) istituisce un piccolo ma significativo fondo per il finanziamento di corsi sperimentali di formazione al primo soccorso in ambito scolastico. La norma riprende un filone normativo già presente nell'ordinamento ma rimasto in larga parte inattuato. L'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. Buona Scuola) prevedeva infatti, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, l'introduzione di percorsi di formazione al primo soccorso e all'uso del defibrillatore (BLS-D). L'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116 (legge cd. Pellettieri sui defibrillatori) ha rafforzato l'obbligo di formazione presso gli istituti scolastici. Mancava, però, lo stanziamento finanziario per la concreta attuazione, lasciando le iniziative al volontariato di enti formatori, associazioni di categoria (Croce Rossa Italiana, IRC, ANPAS) e finanziamenti regionali o privati.

L'entità del fondo e i destinatari

La dotazione è pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dunque 200.000 euro complessivi: una cifra simbolica, in evidente attesa di una disciplina organica preannunciata dal legislatore («nelle more dell'approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico»). I destinatari dei corsi sono due categorie: (i) studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di competenza regionale, regolati dal D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'Intesa Stato-Regioni del 27 luglio 2011; (ii) insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. La scelta della maggiore età per gli studenti riflette l'opportunità di formare cittadini formalmente abilitati al primo soccorso anche al di fuori del contesto scolastico.

La natura sperimentale e la disciplina organica attesa

La norma qualifica i corsi come «sperimentali», ponendoli in continuità con altre sperimentazioni didattiche disciplinate dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento sull'autonomia scolastica). L'esplicito riferimento all'attesa di una «disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso» lascia presagire un futuro intervento legislativo strutturale, presumibilmente in coordinamento con il sistema sanitario nazionale (D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro disciplina già il primo soccorso aziendale, ma non quello civico). L'ambito extrascolastico richiamato dalla norma apre alla possibilità di partnership con enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore) e con enti formatori riconosciuti per BLS-D (Decreto Ministero Salute 18 marzo 2011 sulla diffusione dei defibrillatori semiautomatici).

Coordinamento con la disciplina di settore

I corsi dovranno seguire gli standard formativi consolidati: linee guida del Ministero della Salute, protocolli ILCOR e ERC (European Resuscitation Council), uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) ex Decreto Ministero Salute 18 marzo 2011 e Accordo Stato-Regioni 27 febbraio 2003 in materia di linee guida sulla rianimazione cardiopolmonare. Gli insegnanti di scienze motorie, una volta formati, potranno costituire il nucleo dei formatori interni alle scuole, consentendo la diffusione capillare delle competenze (logica del «train the trainer»).

L'integrazione con il PTOF e la dimensione dell'autonomia scolastica

Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento sull'autonomia scolastica) e l'articolo 1, comma 14, della L. 13 luglio 2015, n. 107 affidano alle istituzioni scolastiche la definizione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che costituisce la cornice in cui i corsi sperimentali di primo soccorso troveranno collocazione. Le scuole dovranno deliberare l'inserimento dei corsi nel PTOF, attivando le procedure di consultazione interne (Collegio dei docenti, Consiglio d'istituto). La dimensione «sperimentale» richiamata dalla norma di bilancio consente alle scuole di organizzare i corsi anche in forme innovative (laboratori, partnership con il mondo del volontariato, blended learning con video-tutorial accreditati), nei limiti dell'autonomia didattica e organizzativa. La rendicontazione segue le regole ordinarie del Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche).

La prospettiva costituzionale e i diritti coinvolti

La formazione al primo soccorso si pone all'incrocio di più diritti costituzionalmente garantiti. L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività: la diffusione di competenze di rianimazione cardiopolmonare e BLS-D nella popolazione amplia la rete di protezione attiva della salute, in coerenza con il principio di solidarietà ex articolo 2 della Costituzione. L'articolo 34 della Costituzione, sul diritto alla scuola e ai gradi più alti degli studi, viene arricchito dall'inserimento di competenze trasversali (life skills) nel curricolo. La connessione con la sicurezza scolastica disciplinata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) è rilevante: gli articoli 36 e 37 prevedono la formazione del personale, che può ora trovare nei corsi sperimentali una valenza ulteriore.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Ministero Economia · def.finanze.it

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

A chi sono destinati i corsi sperimentali di primo soccorso finanziati dal comma 368 LB 2026?

I beneficiari sono due categorie: gli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di competenza regionale; gli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Per gli studenti la maggiore età consente di rilasciare attestati formalmente validi anche al di fuori del contesto scolastico. Per gli insegnanti la formazione è finalizzata a costruire un nucleo di formatori interni alle scuole, in logica train the trainer. La normativa di riferimento è l'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola) e l'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

Qual è la dotazione finanziaria del fondo e per quanti anni opera?

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) con dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per un totale complessivo di 200.000 euro. Si tratta di una somma simbolica e di durata biennale, espressamente concepita come fase ponte «nelle more dell'approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico». La modesta entità lascia presumere che i corsi saranno avviati in un numero limitato di istituti pilota o tramite cofinanziamento con enti del Terzo settore (Croce Rossa Italiana, IRC, ANPAS), enti formatori riconosciuti BLS-D ex Decreto MinSalute 18 marzo 2011, e fondi regionali ulteriori.

I corsi diventeranno obbligatori?

Allo stato attuale no. La norma li qualifica come «sperimentali», in coerenza con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 sull'autonomia scolastica, e li configura come iniziative finanziabili nei limiti del fondo. L'articolo 1, comma 10, della L. 107/2015 e l'articolo 5, comma 2, della L. 116/2021 contengono già previsioni di formazione in ambito scolastico, ma la cogenza dell'obbligo (in particolare quanto a sanzioni e responsabilità in caso di mancata attuazione) non è piena. La norma di bilancio rinvia espressamente alla futura adozione di una «disciplina organica», lasciando intendere che l'obbligatorietà sarà pienamente disciplinata da un successivo intervento legislativo strutturale, presumibilmente coordinato con la disciplina del sistema sanitario nazionale.

Quali sono gli standard formativi applicabili?

I corsi dovranno conformarsi agli standard formativi consolidati nel settore: linee guida del Ministero della Salute, protocolli internazionali ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) ed ERC (European Resuscitation Council), e in particolare disciplina sull'uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) di cui al Decreto del Ministero della Salute del 18 marzo 2011 (recante «Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni») e all'Accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 sulle linee guida per la rianimazione cardiopolmonare di base. Gli enti formatori abilitati sono Croce Rossa Italiana, Italian Resuscitation Council (IRC), ANPAS, Misericordie d'Italia e altri soggetti accreditati dalle Regioni. Gli attestati BLS-D hanno validità biennale e necessitano di retraining.

Quali strumenti potranno sfruttare le scuole per attivare i corsi?

Le scuole potranno utilizzare il fondo MIM tramite le procedure ordinarie di assegnazione delle risorse, presumibilmente disciplinate con avvisi pubblici del MIM o tramite riparto agli Uffici scolastici regionali. Il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) disciplina le modalità di gestione delle risorse a livello di singolo istituto. Le scuole potranno inoltre attivare partnership con enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore) e con aziende sanitarie territoriali. Il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) ex articolo 1, comma 14, L. 107/2015 dovrà recepire i corsi tra le attività finanziate, in coerenza con l'autonomia scolastica ex D.P.R. 275/1999.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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