Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 80 c.c. disciplina la restituzione dei doni tra promessi sposi: se il matrimonio non è celebrato, i doni fatti a causa della promessa possono essere richiesti indietro; la domanda si prescrive in un anno dal rifiuto di celebrare o dalla morte di uno dei promittenti.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 80 c.c. – Restituzione dei doni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

In sintesi

  • Chi ha fatto doni a causa della promessa di matrimonio può chiederne la restituzione se il matrimonio non è stato celebrato.
  • Il diritto alla restituzione si estingue dopo un anno dal rifiuto di celebrare le nozze o dalla morte di uno dei promittenti.
  • L'articolo si collega agli artt. 79 e 81 c.c., che disciplinano rispettivamente la promessa di matrimonio e le conseguenze del suo inadempimento.
Indice dei contenuti

Il promittente può chiedere restituzione dei doni se il matrimonio non è contratto, entro un anno dal rifiuto.

Ratio

La norma risponde a un'esigenza di equità patrimoniale: i doni effettuati a causa della promessa di matrimonio (i cosiddetti doni sponsalizi) hanno una causa giuridica strettamente collegata alla celebrazione delle nozze. Se il matrimonio non viene contratto, viene meno la ragione che giustificava lo spostamento patrimoniale, e il promittente donante ha quindi diritto a recuperare quanto trasferito.

Analisi

Il presupposto fondamentale dell'azione è che i doni siano stati effettuati a causa della promessa di matrimonio: non rientrano quindi i doni per ragioni indipendenti (es. regali di compleanno o di Natale). La norma prevede un termine di decadenza di un anno, non di prescrizione, che decorre alternativamente: dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio, oppure dal giorno della morte di uno dei promittenti. Il termine annuale è perentorio: scaduto, la domanda è improponibile indipendentemente da qualsiasi altra considerazione. Va notato che la norma non richiede che il rifiuto provenga da una parte specifica: anche il promittente che ha donato e poi si è rifiutato di sposarsi può, in linea di principio, richiedere la restituzione, ferma restando la valutazione delle responsabilità ai sensi dell'art. 81 c.c.

Quando si applica

L'articolo 80 c.c. si applica ogni volta che: (1) è stata effettuata una promessa di matrimonio valida ai sensi dell'art. 79 c.c.; (2) sono stati effettuati doni in ragione di tale promessa; (3) il matrimonio non è stato celebrato. La norma opera sia nei confronti del promittente che ha ricevuto i doni, sia nei confronti di terzi ai quali eventuali doni siano stati trasferiti, nei limiti delle regole generali sull'arricchimento senza causa e sulla tutela dei terzi in buona fede.

Connessioni

L'art. 80 c.c. si inserisce nel quadro sistematico della promessa di matrimonio (artt. 79-81 c.c.): l'art. 79 stabilisce che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né a eseguire quanto si fosse convenuto per il caso di inadempimento; l'art. 81 c.c. prevede il risarcimento del danno nei confronti del promittente che, senza giusto motivo, rifiuta di celebrare le nozze. La restituzione dei doni ex art. 80 c.c. è distinta e autonoma rispetto al risarcimento del danno ex art. 81 c.c., e può essere richiesta indipendentemente dall'esistenza di una colpa.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

  • Caso: Tizio dona alla fidanzata Caia un anello di fidanzamento del valore di 2.000 euro. La coppia rompe il fidanzamento dopo sei mesi. Conseguenza: Tizio può chiedere la restituzione dell'anello entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio, trattandosi di un dono effettuato a causa della promessa di matrimonio.
  • Caso: I genitori di uno dei promittenti donano alla coppia una somma di denaro per l'acquisto della futura casa. Il matrimonio non viene celebrato. Conseguenza: Anche i terzi che abbiano fatto doni a causa della promessa di matrimonio possono avvalersi dell'art. 80 c.c. per chiedere la restituzione, purché agiscano entro il termine annuale.
  • Caso: Uno dei fidanzati muore prima della celebrazione del matrimonio. L'altro aveva ricevuto in dono dei mobili da parte del defunto. Conseguenza: Gli eredi del promittente defunto possono chiedere la restituzione dei doni entro un anno dalla morte, termine che decorre dalla data del decesso.
  • Caso: La rottura del fidanzamento avviene, ma nessuno dei due ex promittenti agisce per la restituzione dei doni. Trascorso un anno e un giorno dal rifiuto, uno dei due decide di agire in giudizio. Conseguenza: La domanda è improponibile: il termine annuale previsto dall'art. 80 c.c. è un termine di decadenza, e il suo decorso estingue il diritto indipendentemente da qualsiasi accordo o comportamento delle parti.

I casi pratici hanno scopo illustrativo e non costituiscono pareri legali. Ogni situazione concreta presenta caratteristiche specifiche che possono influire significativamente sul risultato. Per valutazioni sul proprio caso, è sempre opportuno rivolgersi a un professionista del diritto.

Domande frequenti

Quando si possono restituire i doni?

Se il matrimonio non è stato contratto per rifiuto dell'altro promittente.

Qual è il termine?

Un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

Se muore uno dei promittenti?

Il termine decorre dal giorno della morte del promittente.

Tutti i doni sono restituibili?

Sì, tutti i doni fatti a causa della promessa devono essere restituiti.

Cosa conta come regalo?

Ogni bene trasferito a titolo di liberalità in vista del matrimonio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.