Testo dell'articoloAbrogato
Art. 121 T.U. Edilizia – Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico dell’edilizia
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
L) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali ( legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17 ) 1.
I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Edilizia - DPR 380/2001.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Edilizia - DPR 380/2001.
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Vedi anche
→Cod. consumo art. 1 - Articolo 1 Codice del Consumo: Finalità ed oggetto→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Art. 120 T.U. Edilizia – Sanzioni (abrogato)→Art. 122 TUE – Ambito di applicazione→Art. 119 T.U. Edilizia – Regolamento di attuazione (abrogato)→Art. 123 TUE – Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti…→Art. 118 T.U. Edilizia – Verifiche (abrogato)→Art. 124 TUE – Limiti ai consumi di energia→Art. 117 T.U. Edilizia – Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (abrogato)→Art. 125 TUE – Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impian…→Art. 116 T.U. Edilizia – Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (abrogato)→Art. 126 TUE – Certificazione di impianti
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 121 (Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali), articolo abrogato.
L’articolo è stato espressamente abrogato. La nota di chiusura del Pocket riporta la disposizione abrogativa: «(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM DPR 6.6.2001 n. 380 - Art. 122-123 78 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 121 [Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17) - 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.“. CAPO VI - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI».
Perché conservarne traccia
L’articolo non produce più effetti per i nuovi rapporti, ma resta utile per ricostruire il quadro normativo di un cantiere, di un titolo edilizio o di un atto stipulato prima della data di abrogazione. Capita di frequente nei procedimenti di sanatoria, negli accertamenti di conformità (art. 36 e 36-bis TUE) e nelle compravendite di immobili ristrutturati in epoca antecedente.
Dove cercare la disciplina vigente
La materia oggi è regolata, a seconda del tema, dalla normativa di settore subentrata (in particolare il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti tecnologici) e dalle disposizioni successive del TUE che hanno ricondotto a unità i procedimenti edilizi (art. 6, 6-bis, 22, 23 TUE). Per il certificato di agibilità si veda l'art. 24 TUE come riformulato dal D.Lgs. 222/2016.
Cosa fare se trovi un richiamo a questo articolo
Se in una pratica leggi un richiamo a questo articolo, non basta annotarlo come «articolo abrogato»: occorre verificare in quale data l’atto è stato firmato e quale norma fosse in vigore in quel momento. Per le procedure ancora pendenti vale il regime transitorio richiamato dalla disposizione di abrogazione.
Domande frequenti
L’art. 121 TUE è ancora in vigore?
No. Art. 121 del D.P.R. 380/2001 è stato espressamente abrogato. La nota originale del testo riporta: «(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM DPR 6.6.2001 n. 380 - Art. 122-123 78 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 121 [Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17) - 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.“. CAPO VI - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI».
Posso ancora applicarlo a una pratica vecchia?
Solo se la pratica è stata avviata o l’atto è stato perfezionato quando l’articolo era ancora in vigore. In quel caso vale il regime allora applicabile, salvo le norme transitorie introdotte dalla disposizione di abrogazione.
Dove trovo la disciplina sostitutiva?
Dipende dal tema. Per gli impianti tecnologici è il D.M. 37/2008. Per l’agibilità il riferimento attuale è l’art. 24 TUE riformato dal D.Lgs. 222/2016. Per i titoli edilizi vanno consultati gli artt. 6, 6-bis, 22, 23 TUE.
Perché la scheda è comunque online?
Il testo viene mantenuto a fini documentali e storici. Aiuta a ricostruire il quadro normativo che era in vigore al momento di un cantiere o di una compravendita risalente.