Testo dell'articoloAbrogato
Art. 121 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
In vigore dal 30/06/2003
maggio 1990, n. 46, art. 17)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 122-123 78 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 121 [Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17) – 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.“. CAPO VI – NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI
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In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 121 (Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali), articolo abrogato.
L’articolo è stato espressamente abrogato. La nota di chiusura del Pocket riporta la disposizione abrogativa: «(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM DPR 6.6.2001 n. 380 - Art. 122-123 78 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 121 [Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17) - 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.“. CAPO VI - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI».
Perché conservarne traccia
L’articolo non produce più effetti per i nuovi rapporti, ma resta utile per ricostruire il quadro normativo di un cantiere, di un titolo edilizio o di un atto stipulato prima della data di abrogazione. Capita di frequente nei procedimenti di sanatoria, negli accertamenti di conformità (art. 36 e 36-bis TUE) e nelle compravendite di immobili ristrutturati in epoca antecedente.
Dove cercare la disciplina vigente
La materia oggi è regolata, a seconda del tema, dalla normativa di settore subentrata (in particolare il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti tecnologici) e dalle disposizioni successive del TUE che hanno ricondotto a unità i procedimenti edilizi (art. 6, 6-bis, 22, 23 TUE). Per il certificato di agibilità si veda l'art. 24 TUE come riformulato dal D.Lgs. 222/2016.
Cosa fare se trovi un richiamo a questo articolo
Se in una pratica leggi un richiamo a questo articolo, non basta annotarlo come «articolo abrogato»: occorre verificare in quale data l’atto è stato firmato e quale norma fosse in vigore in quel momento. Per le procedure ancora pendenti vale il regime transitorio richiamato dalla disposizione di abrogazione.
Domande frequenti
L’art. 121 TUE è ancora in vigore?
No. Art. 121 del D.P.R. 380/2001 è stato espressamente abrogato. La nota originale del testo riporta: «(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM DPR 6.6.2001 n. 380 - Art. 122-123 78 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 121 [Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17) - 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.“. CAPO VI - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI».
Posso ancora applicarlo a una pratica vecchia?
Solo se la pratica è stata avviata o l’atto è stato perfezionato quando l’articolo era ancora in vigore. In quel caso vale il regime allora applicabile, salvo le norme transitorie introdotte dalla disposizione di abrogazione.
Dove trovo la disciplina sostitutiva?
Dipende dal tema. Per gli impianti tecnologici è il D.M. 37/2008. Per l’agibilità il riferimento attuale è l’art. 24 TUE riformato dal D.Lgs. 222/2016. Per i titoli edilizi vanno consultati gli artt. 6, 6-bis, 22, 23 TUE.
Perché la scheda è comunque online?
Il testo viene mantenuto a fini documentali e storici. Aiuta a ricostruire il quadro normativo che era in vigore al momento di un cantiere o di una compravendita risalente.