Art. 116 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
In vigore dal 30/06/2003
12)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 116 [Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)] – 1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonchè dall’obbligo di cui all’articolo 114, i lavori concernenti l’ordinaria manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107. 2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 117-121 77 impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 113.“.
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