Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 118 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Verifiche

In vigore dal 30/06/2003

14)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 118 [Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14) – 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, di cui all’articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 119. 2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.“.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Art. 118 del D.P.R. 380/2001 è stato abrogato.
  • La disciplina che vi era contenuta non è più in vigore alla data odierna.
  • Per le situazioni nuove occorre fare riferimento alla normativa di settore subentrata, citata nella nota di abrogazione.
  • La voce viene mantenuta a scopo storico e per chi consulta atti antecedenti l’abrogazione.
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Art. 118 (Verifiche), articolo abrogato.

L’articolo è stato espressamente abrogato. La nota di chiusura del Pocket riporta la disposizione abrogativa: «(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 118 [Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14) - 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, di cui all’articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 119. 2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.“.».

Perché conservarne traccia

L’articolo non produce più effetti per i nuovi rapporti, ma resta utile per ricostruire il quadro normativo di un cantiere, di un titolo edilizio o di un atto stipulato prima della data di abrogazione. Capita di frequente nei procedimenti di sanatoria, negli accertamenti di conformità (art. 36 e 36-bis TUE) e nelle compravendite di immobili ristrutturati in epoca antecedente.

Dove cercare la disciplina vigente

La materia oggi è regolata, a seconda del tema, dalla normativa di settore subentrata (in particolare il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti tecnologici) e dalle disposizioni successive del TUE che hanno ricondotto a unità i procedimenti edilizi (art. 6, 6-bis, 22, 23 TUE). Per il certificato di agibilità si veda l'art. 24 TUE come riformulato dal D.Lgs. 222/2016.

Cosa fare se trovi un richiamo a questo articolo

Se in una pratica leggi un richiamo a questo articolo, non basta annotarlo come «articolo abrogato»: occorre verificare in quale data l’atto è stato firmato e quale norma fosse in vigore in quel momento. Per le procedure ancora pendenti vale il regime transitorio richiamato dalla disposizione di abrogazione.

Domande frequenti

L’art. 118 TUE è ancora in vigore?

No. Art. 118 del D.P.R. 380/2001 è stato espressamente abrogato. La nota originale del testo riporta: «(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 118 [Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14) - 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, di cui all’articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 119. 2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.“.».

Posso ancora applicarlo a una pratica vecchia?

Solo se la pratica è stata avviata o l’atto è stato perfezionato quando l’articolo era ancora in vigore. In quel caso vale il regime allora applicabile, salvo le norme transitorie introdotte dalla disposizione di abrogazione.

Dove trovo la disciplina sostitutiva?

Dipende dal tema. Per gli impianti tecnologici è il D.M. 37/2008. Per l’agibilità il riferimento attuale è l’art. 24 TUE riformato dal D.Lgs. 222/2016. Per i titoli edilizi vanno consultati gli artt. 6, 6-bis, 22, 23 TUE.

Perché la scheda è comunque online?

Il testo viene mantenuto a fini documentali e storici. Aiuta a ricostruire il quadro normativo che era in vigore al momento di un cantiere o di una compravendita risalente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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