Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 57 c.c. – Prova della morte dell’assente

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

In sintesi

  • La norma regola gli effetti della prova della morte dell'assente sopravvenuta durante il possesso temporaneo dei beni.
  • Provata la morte, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano eredi o legatari.
  • Il momento rilevante per individuare i successori è quello dell'effettiva morte, non quello della dichiarazione di assenza.
  • La disposizione richiama il secondo comma dell'articolo precedente, coordinandosi con la disciplina dell'assenza.
  • Si tratta di una norma di raccordo tra l'istituto dell'assenza e quello della successione mortis causa.
Indice dei contenuti

L'art. 57 del codice civile disciplina l'ipotesi in cui, durante il possesso temporaneo dei beni dell'assente, sopravvenga la prova della morte di quest'ultimo. La norma stabilisce che in tale caso la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano eredi o legatari, richiamando la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente. Si tratta di una previsione che governa il passaggio dall'incertezza propria dell'assenza alla certezza determinata dalla prova della morte.

Il contesto: l'istituto dell'assenza

L'assenza è una situazione di incertezza sull'esistenza in vita di una persona scomparsa, alla quale l'ordinamento risponde con una disciplina graduata, volta a contemperare la tutela dell'assente con le esigenze di coloro che vantano diritti sui suoi beni. Durante l'assenza si apre il possesso temporaneo dei beni, che attribuisce ai legittimati un godimento provvisorio, privo però degli effetti definitivi propri della successione. L'art. 57 interviene nel momento in cui questa incertezza viene superata dalla prova della morte.

La prova della morte e l'apertura della successione

Il fulcro della norma è rappresentato dall'effetto che la prova della morte produce: l'apertura della successione. Mentre durante l'assenza il possesso dei beni ha carattere temporaneo e strumentale, la dimostrazione della morte determina l'apertura della successione secondo le regole ordinarie. La situazione provvisoria si converte così in un assetto successorio definitivo.

Il momento rilevante per l'individuazione dei successori

Un profilo di particolare importanza riguarda l'individuazione dei beneficiari della successione: la norma fa riferimento a coloro che, al momento della morte, erano eredi o legatari. Il momento determinante non è quello della dichiarazione di assenza né quello in cui viene fornita la prova, ma quello dell'effettiva morte. Tale precisazione è essenziale, poiché la cerchia dei successori va ricostruita con riferimento alla situazione esistente al momento del decesso, che può non coincidere con quella presente al tempo della scomparsa.

Il rinvio all'articolo precedente

La norma richiama il secondo comma dell'articolo precedente, realizzando un coordinamento interno alla disciplina dell'assenza. Il rinvio consente di applicare anche all'ipotesi della prova della morte le regole già previste per situazioni analoghe, assicurando coerenza al sistema e completando la disciplina degli effetti del venir meno dell'incertezza sull'esistenza in vita.

Rapporti con la dichiarazione di morte presunta

L'ipotesi regolata dall'art. 57 va distinta da quella della dichiarazione di morte presunta, che opera su presupposti e con effetti propri. Qui non si tratta di una presunzione fondata sul decorso del tempo, ma della prova effettiva della morte sopravvenuta nel corso del possesso temporaneo. La distinzione è rilevante per individuare correttamente la disciplina applicabile e gli effetti che ne derivano.

Profili pratici

Sul piano applicativo, la norma assume rilievo nelle vicende in cui, dopo l'apertura del possesso temporaneo dei beni dell'assente, emergano elementi che provino la morte di quest'ultimo. In tali casi occorre individuare con esattezza il momento del decesso, dal quale dipende la ricostruzione della cerchia dei successori, e procedere all'apertura della successione secondo le regole ordinarie. La corretta applicazione della disposizione consente di passare in modo ordinato dalla fase di incertezza a quella di definizione dei rapporti successori.

La gradualità della disciplina dell'assenza

L'art. 57 si comprende appieno solo all'interno della struttura graduale che l'ordinamento riserva alla scomparsa di una persona. A una prima fase di mera scomparsa segue, al ricorrere dei presupposti, la dichiarazione di assenza, cui si collega il possesso temporaneo dei beni; in un momento ulteriore può intervenire la dichiarazione di morte presunta. Questa progressione risponde all'esigenza di contemperare la tutela dell'assente, che potrebbe ricomparire, con quella di coloro che vantano diritti sui suoi beni. Il possesso temporaneo si colloca in una fase intermedia, caratterizzata dalla provvisorietà: i beni sono goduti, ma con i limiti e le cautele propri di una situazione ancora incerta.

L'effetto della prova della morte sulla provvisorietà

La prova della morte dell'assente segna il superamento dell'incertezza e la conseguente conversione della situazione provvisoria in un assetto definitivo. Mentre durante l'assenza il godimento dei beni resta strumentale e revocabile, la dimostrazione del decesso determina l'apertura della successione secondo le regole ordinarie. Da quel momento, i rapporti sui beni non sono più retti dalla logica cautelare del possesso temporaneo, ma dai principi che governano la successione mortis causa. La norma assicura così un passaggio ordinato e coerente tra le due fasi.

La centralità del momento della morte

L'aspetto più delicato sul piano applicativo riguarda l'individuazione del momento della morte, dal quale dipende la ricostruzione della cerchia dei successori. Poiché tra la scomparsa e la prova del decesso può intercorrere un tempo apprezzabile, le posizioni soggettive rilevanti possono essere mutate: persone che erano eredi al tempo della scomparsa potrebbero non esserlo al momento della morte, e viceversa. La norma, ancorando l'individuazione dei successori al momento del decesso, impone una verifica puntuale della situazione esistente in quel preciso istante, con evidenti riflessi sulla corretta devoluzione del patrimonio.

Domande frequenti

Cosa accade se durante il possesso temporaneo viene provata la morte dell'assente?

Si apre la successione a vantaggio di coloro che al momento della morte erano eredi o legatari, secondo quanto previsto dall'art. 57 c.c. e dal richiamato articolo precedente.

Qual è il momento rilevante per individuare i successori?

È il momento dell'effettiva morte, non quello della dichiarazione di assenza o della prova. La cerchia dei successori si determina con riferimento alla situazione esistente al decesso.

Che differenza c'è rispetto alla morte presunta?

L'art. 57 riguarda la prova effettiva della morte, non una presunzione fondata sul decorso del tempo come nella dichiarazione di morte presunta, che opera su presupposti e con effetti propri.

Il possesso temporaneo dei beni è definitivo?

No. Ha carattere provvisorio e strumentale durante l'assenza; con la prova della morte si apre la successione e si passa a un assetto successorio definitivo.

A cosa serve il rinvio all'articolo precedente?

Realizza un coordinamento interno alla disciplina dell'assenza, applicando anche a questa ipotesi le regole previste dal secondo comma dell'articolo richiamato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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