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Art. 47 c.c. Elezione di domicilio
In vigore
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto. TITOLO IV – Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta CAPO I – Dell'assenza
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In sintesi
L'art. 47 c.c. consente di eleggere per iscritto un domicilio speciale per specifici atti o affari, derogando al domicilio generale della persona.
Ratio
L'elezione di domicilio speciale risponde a un'esigenza pratica di semplificazione e certezza: consentire alle parti di un rapporto giuridico di concentrare le comunicazioni, le notifiche e gli adempimenti connessi a un determinato affare in un luogo predeterminato, indipendentemente da dove si trovi il domicilio generale dell'interessato. In tal modo si evitano incertezze sulla reperibilità delle parti e si accelerano i procedimenti.
Analisi
La norma è di estrema sintesi ma ricca di implicazioni applicative. Il primo elemento è la specialità: il domicilio eletto vale esclusivamente per gli atti e gli affari per cui è stato costituito, non estendendosi ad altri rapporti. Il secondo elemento è la forma scritta, richiesta ad substantiam: un'elezione orale o implicita è priva di effetti. La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l'indicazione di un indirizzo in calce a un contratto scritto integri valida elezione di domicilio per tutto ciò che concerne quel contratto.
L'elezione può avvenire presso la propria abitazione, presso lo studio di un professionista, presso un ufficio o anche presso una persona (tipicamente il difensore nel processo). Non è necessario il consenso del soggetto presso cui il domicilio viene eletto, salvo che si tratti di una persona fisica che debba ricevere fisicamente gli atti.
Quando si applica
L'istituto è di applicazione pervasiva: nei contratti (clausola di elezione di domicilio per le comunicazioni contrattuali), negli atti notarili (elezione di domicilio ai fini delle notifiche ipotecarie), nel processo civile (art. 82 c.p.c. per i residenti fuori dalla circoscrizione del tribunale), nel processo tributario e in numerosi procedimenti amministrativi. È altresì usato dai cittadini residenti all'estero che eleggono domicilio in Italia per ricevere atti amministrativi.
Connessioni
L'art. 47 si coordina con l'art. 43 c.c. (domicilio generale), con l'art. 46 c.c. (sede delle persone giuridiche) e con le norme processuali sulla notificazione degli atti (artt. 139, 141 c.p.c.). Rileva inoltre in materia di notifiche fiscali (art. 60 D.P.R. 600/1973) e nel diritto internazionale privato quando si intende derogare al foro generale. Va distinto dalla procura: il domiciliatario non ha poteri rappresentativi, salvo diversa pattuizione.
Domande frequenti
Cosa è l'elezione di domicilio speciale?
La designazione volontaria di un luogo specifico per ricevere atti relativi a determinati affari.
Come si effettua l'elezione di domicilio speciale?
Deve farsi espressamente per iscritto, indicando il luogo e l'ambito di applicazione.
L'elezione di domicilio speciale è obbligatoria?
No, è sempre volontaria e può essere revocata dalla parte che l'ha effettuata.
Vale il domicilio speciale per tutti gli atti?
No, vale soltanto per gli atti determinati o gli affari per i quali è stata eletta.
Chi può eleggere un domicilio speciale?
Chiunque abbia capacità di agire, sia persone fisiche che persone giuridiche.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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