Testo dell'articoloAbrogato
Art. 352-codice CCII
Articolo abrogato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
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Vedi anche
→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→L. fall. art. 5 - Articolo 5 Legge Fallimentare→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Cost. art. 41 - Libertà economica→Articolo 351 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Articolo 353 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Articolo 350 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Articolo 354 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Articolo 349 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Articolo 355 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Articolo 348 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Articolo 356 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 53/2018
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La Banca d'Italia coordina obblighi di allerta precoce, segnalazioni di crisi e procedure di composizione con la vigilanza sugli intermediari finanziari.
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