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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Premi e vincite di lotterie, giochi, concorsi: intero ammontare imponibile senza deduzioni.
  • Ritenuta a titolo d'imposta (non d'acconto): 10% beneficenza, 20% sport/abilità, 25% residuale.
  • Premi in natura: base ritenuta è valore normale netto IVA al momento percezione.
  • Esenzione UE/SEE: vincite casinò autorizzati nell'UE/SEE esenti; extra-UE imponibili 100%.
  • Vincite ambito privato: non imponibili (manca elemento 'organizzazione pubblico'), meriti scientifici/sociali richiedono dichiarazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 TUIR – Premi, vincite e indennità

In vigore dal 01/01/2018

Modificato da: Legge del 27/12/2017 n. 205 Articolo 1

“1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

2. Le indennita’, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro . Non concorrono, altresi’, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”

Commento

Commento del professionistaI. Premessa: un articolo breve, un perimetro ampio

L’art. 69 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) è, nella sua formulazione testuale, uno degli articoli più concisi dell’intera imposta sul reddito delle persone fisiche. Tre commi, poche righe. Eppure, le fattispecie che ricadono nel suo perimetro applicativo toccano milioni di cittadini ogni anno: chiunque abbia mai vinto a una lotteria, partecipato a un concorso a premi, giocato in un casinò o praticato sport a livello dilettantistico si è trovato spesso senza saperlo nel campo di applicazione di questa norma.

L’art. 69 non definisce autonomamente le categorie di reddito: è una norma di determinazione e non di classificazione. Prende le fattispecie già individuate dall’art. 67, comma 1, lettere d) e m) che le qualifica come redditi diversi e ne stabilisce le regole di calcolo dell’imponibile, le franchigie applicabili e, indirettamente, le modalità di tassazione tramite ritenuta. Il rinvio all’art. 67 è quindi la chiave di lettura necessaria per comprendere il campo di applicazione dell’art. 69.

L’articolo ha subìto modifiche rilevanti nel corso degli anni alcune per recepire pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, altre per adeguarsi alla profonda riforma del lavoro sportivo introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021 e il quadro normativo attuale è il risultato di questa stratificazione, che richiede attenzione nella lettura combinata delle diverse disposizioni vigenti.

II. Premi e vincite: la regola dell’intero ammontare (comma 1)

Il comma 1 stabilisce che i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 67 TUIR costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.

Per comprendere cosa rientri in questa disciplina, è necessario richiamare la lett. d) dell’art. 67, che enumera: le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico; i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte; i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.

Il principio di integrale imponibilità, senza alcuna deduzione di costi o spese, è giustificato dalla natura stessa di queste entrate: si tratta di proventi che non hanno origine in un’attività economica strutturata, non presuppongono investimenti, non comportano sostenimento di costi deducibili in senso proprio. Chi vince a una lotteria o si aggiudica un premio in un concorso televisivo non ha “prodotto” quel reddito attraverso l’impiego di fattori produttivi: lo ha conseguito per effetto della sorte, dell’abilità o del riconoscimento esterno, e il legislatore ritiene equo tassarlo per intero.

Il meccanismo delle ritenute. Per la maggior parte di queste vincite, la tassazione avviene mediante ritenuta a titolo d’imposta operata dal sostituto d’imposta (il soggetto organizzatore del gioco, della lotteria o del concorso) ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973. Le aliquote sono differenziate per tipologia:

la ritenuta è del 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza; del 20% per i premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi genere in cui i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità, sull’alea o su entrambe; del 25% in ogni altro caso residuale.

Trattandosi di ritenuta a titolo d’imposta e non d’acconto il percettore non ha alcun obbligo dichiarativo per questi redditi: l’imposta è definitivamente assolta alla fonte, e le vincite non confluiscono nel reddito complessivo del contribuente, né incidono sulle detrazioni o sulle addizionali regionali e comunali.

Premio in natura. Quando il premio non è in denaro ma consiste in un bene o in un servizio, la base imponibile per l’applicazione della ritenuta è costituita dal valore normale del bene o del servizio, determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR con riferimento al beneficiario del premio, al netto dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate ha confermato questo criterio con la risoluzione n. 54/E/2004. Chi vince un’automobile o un viaggio si vedrà applicare la ritenuta generalmente del 25% sul valore di mercato del bene, con l’inevitabile conseguenza che dovrà trovare le risorse per versarla anche in assenza di liquidità immediata.

I premi per meriti artistici, scientifici o sociali: il caso particolare. Per questa specifica categoria, l’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 non prevede la ritenuta a titolo d’imposta: tali premi non sono contemplati nel suo perimetro applicativo. Ne consegue che i premi attribuiti per meriti artistici, scientifici o sociali devono essere dichiarati nel Modello Redditi-PF per il loro intero ammontare, senza alcun meccanismo di ritenuta alla fonte, e concorrono alla tassazione progressiva per scaglioni IRPEF (risoluzione ministeriale n. 8/1251/1976).

Va però ricordato che i premi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali godono dell’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 34-bis del D.P.R. n. 601/1973. Un Nobel, un Pulitzer, un Balzan: se corrisposti da soggetti stranieri, sono esenti. Se corrisposti da soggetti italiani, concorrono al reddito per intero.

Vincite in ambito strettamente privato. Un’importante precisazione, confermata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 42/E/2000, riguarda le vincite conseguite nell’ambito di giochi svolti in abitazioni private, nel corso di riunioni familiari o tra amici, ovvero all’interno di circoli privati riservati ai soli soci. Queste vincite non costituiscono reddito imponibile: l’elemento della “organizzazione per il pubblico”, richiesto dall’art. 67 per la qualificazione come reddito diverso, è assente.

Un aspetto pratico di frequente rilevanza in sede di interpello è la distinzione tra premi riconducibili alla lett. d) dell’art. 67 e premi riconducibili ad altre categorie reddituali. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (risposta n. 184/2024) che i premi in denaro assegnati da un’università agli studenti più meritevoli al termine di un master, non essendo finalizzati a sostenere la formazione dell’allievo, non rientrano tra le borse di studio ex art. 50, comma 1, lett. c) TUIR, e sono invece riconducibili ai redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. d), in quanto attribuiti per particolari “meriti scientifici o sociali”. Ne consegue l’assoggettamento alla ritenuta del 25% a titolo d’imposta.

III. L’esenzione per le vincite delle case da gioco autorizzate nell’UE e nel SEE (comma 1-bis)

Il comma 1-bis introdotto dalla L. n. 122/2016 in esecuzione di due sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 ottobre 2014 stabilisce che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato italiano o in altri Stati membri dell’UE o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta.

La norma risolve una distorsione che aveva portato l’Italia davanti ai giudici europei: prima della modifica del 2016, le vincite dai casinò italiani erano esenti (perché soggette a regime speciale), mentre le vincite dai casinò di altri Stati UE erano imponibili. La Corte di Giustizia aveva ritenuto questa disparità incompatibile con la libertà di prestazione dei servizi prevista dai Trattati, in quanto disincentivava i contribuenti italiani dal frequentare i casinò degli altri Paesi membri rispetto a quelli nazionali.

L’attuale assetto normativo è quindi il seguente: le vincite realizzate in casinò situati in Italia, nell’UE o nel SEE sono integralmente esenti da IRPEF. Le vincite realizzate in casinò extra-UE e extra-SEE si pensi a Las Vegas, Macao o al Principato di Monaco restano invece imponibili ai sensi del comma 1, per l’intero ammontare e senza deduzioni.

Questo non significa che le vincite in casinò UE siano fiscalmente irrilevanti in assoluto: chi riceve somme ingenti da un casinò estero potrà dover documentare l’origine dei fondi ai fini antiriciclaggio e dovrà considerare la questione in sede di monitoraggio fiscale (quadro RW) se i proventi vengono tenuti all’estero.

IV. Le indennità e i compensi dei dilettanti: la franchigia e la riforma dello sport (comma 2)

Il comma 2 dell’art. 69 è la disposizione che ha subìto le trasformazioni più profonde nell’ultimo decennio, tanto da rendere indispensabile una lettura coordinata con il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (la cosiddetta “Riforma dello sport”), entrata pienamente in vigore per gli aspetti fiscali dal 1° luglio 2023.

La norma ante-riforma. Prima della riforma, il comma 2 prevedeva che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che perseguisse finalità dilettantistiche, non concorressero a formare il reddito per un importo complessivo non superiore a 10.000 euro nel periodo d’imposta (soglia portata da 7.500 a 10.000 euro dalla Legge di Bilancio 2018). La parte eccedente era soggetta a ritenuta del 23% a titolo d’imposta fino a 20.658,28 euro, e a ritenuta a titolo d’acconto per gli importi ulteriori.

Erano coperti dalla norma non solo atleti, allenatori e giudici di gara, ma anche preparatori atletici, sanitari e per espressa previsione normativa i collaboratori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale con società e associazioni sportive dilettantistiche.

La riforma del 2021 e il nuovo assetto dal 1° luglio 2023. Il D.Lgs. n. 36/2021 ha radicalmente ridisegnato il perimetro dell’art. 69, comma 2. Dal 1° luglio 2023, il campo di applicazione di questa disposizione è stato circoscritto alle sole somme erogate a direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese nell’ambito di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. L’esenzione fino a 10.000 euro rimane per queste specifiche categorie, mentre l’intero comparto degli sportivi dilettanti è fuoriuscito dall’art. 69, comma 2, ed è ora disciplinato dalla normativa speciale del D.Lgs. n. 36/2021.

I rimborsi spese documentati per prestazioni fuori comune. Una previsione che sopravvive alla riforma riguarda i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale: questi rimborsi non concorrono a formare il reddito, senza alcun limite di importo. La condizione è la documentazione delle spese effettivamente sostenute (scontrini, ricevute, biglietti di viaggio) e che le prestazioni siano rese fuori dal Comune in cui ha sede l’ente erogante. L’esclusione è integrale e non ha tetto.

V. La nuova disciplina dei premi sportivi dopo la riforma: art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. n. 36/2021

Con l’entrata in vigore della riforma dello sport, i premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive non rientrano più nell’art. 69, comma 2, e non beneficiano della franchigia da 10.000 euro. Dal 1° luglio 2023, le somme erogate a tale titolo sono “inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973”, con applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 20%, con facoltà di rivalsa da parte del sostituto erogatore.

Esiste una soglia minima al di sotto della quale la ritenuta non si applica: l’esenzione opera se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,83 euro, elevato a 300 euro per l’anno d’imposta 2024.

Tuttavia, l’esenzione per i premi inferiori a 300 euro non è stata prorogata per il 2025. A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore quanto stabilito dall’art. 45, comma 9, del Testo Unico in materia di sport, che prevede che sulle somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel periodo d’imposta dal sostituto al medesimo soggetto non supera i 300 euro; se l’ammontare è superiore, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta.

La distinzione cruciale: premio da competizione vs. parte variabile del contratto.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta n. 14/2025 per fare chiarezza su un tema di grande rilevanza pratica. Come regola generale, restano esclusi dal campo di applicazione della ritenuta a titolo d’imposta le somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come “premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto tali somme costituiscono “parti variabili della retribuzione” fissata nel contratto e devono essere assoggettate a imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui ricadono. 

In pratica, se il contratto di un atleta dilettante prevede un compenso fisso mensile più un premio per ogni vittoria, il premio contrattuale è parte della retribuzione e segue il regime fiscale del rapporto di lavoro (lavoro dipendente o autonomo). Soltanto i premi erogati al di fuori di un rapporto di lavoro contrattuale direttamente a seguito di un risultato sportivo, senza un contratto preesistente rientrano nella ritenuta del 20% ex art. 36, comma 6-quater.

Analogamente, sono esclusi dalla ritenuta i premi corrisposti non al singolo atleta, ma direttamente all’ente sportivo. Quando la Federazione o l’organizzatore premia la società e non il singolo atleta, la qualificazione fiscale del provento segue le regole dell’ente percettore. 

VI. La soglia dei 15.000 euro per i lavoratori sportivi del dilettantismo

Un tema distinto ma strettamente connesso riguarda i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo figure introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021 che svolgono la propria attività come lavoratori autonomi. Per questi soggetti, l’art. 36, comma 6, del medesimo decreto prevede una soglia di non imponibilità di 15.000 euro annui.

Per i lavoratori sportivi autonomi del dilettantismo, rilevano ai fini impositivi soltanto i compensi che eccedono la soglia di 15.000 euro. L’importo eccedente va sommato agli altri componenti positivi di reddito, e da esso si deducono le spese ammissibili, secondo le regole del reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR.

Per chi accede al regime forfetario, il coefficiente di redditività si applica esclusivamente alla parte che supera i 15.000 euro; tuttavia, l’intero importo dei compensi sportivi inclusa la quota esente concorre ai fini della verifica del limite massimo dei compensi percepiti nell’anno precedente per l’accesso al regime agevolato. 

Chi eroga i compensi ha l’obbligo di verificare tramite autocertificazione del percettore l’ammontare complessivo già percepito nell’anno, per determinare se la soglia di 15.000 euro sia già stata superata. Qualora l’importo erogato comporti il superamento della soglia di 15.000 euro complessivi percepiti sino a quel momento, l’ASD erogante è tenuta all’effettuazione della ritenuta di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 per l’importo che eccede i 15.000 euro.

VII. Gli adempimenti del sostituto d’imposta: cosa fare nella pratica

Il quadro degli adempimenti del sostituto d’imposta che eroga premi e vincite è strutturato su regole diverse a seconda della tipologia di reddito.

Per i premi e le vincite soggetti a ritenuta a titolo d’imposta ex art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 lotterie, concorsi a premio, giochi radiotelevisivi, premi sportivi post-riforma la ritenuta va versata tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione, utilizzando il codice tributo 1047. I premi corrisposti agli sportivi non rientrano nella Certificazione Unica: l’ente sportivo dovrà presentare il Modello 770 indicando i dati complessivi dei premi erogati e le ritenute versate nell’anno, compilando il Quadro SH, Prospetto G.

Per i compensi corrisposti ai direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche ancora soggetti all’art. 69, comma 2, con franchigia da 10.000 euro la parte eccedente la franchigia è soggetta a ritenuta del 23% a titolo d’imposta (maggiorata delle addizionali), con certificazione e adempimenti analoghi.

L’autocertificazione del percettore è uno strumento essenziale: il soggetto che abbia già percepito altri compensi della stessa natura da soggetti diversi deve comunicarlo al sostituto per consentire il corretto calcolo dell’imponibile e il rispetto delle soglie di esenzione. In assenza di autocertificazione, il sostituto applica la ritenuta sull’intero importo erogato, senza considerare eventuali quote esenti già “consumate” presso altri erogatori.

VIII. Coordinamento con le regole transitorie del 2023

La transizione dalla disciplina previgente a quella della riforma del 2021 ha generato alcune complessità applicative che le norme transitorie dell’art. 51, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 36/2021 hanno cercato di risolvere. In particolare, le regole transitorie miravano a impedire che i contribuenti potessero cumulare la franchigia da 10.000 euro dell’art. 69, comma 2 applicabile ai compensi percepiti fino al 30 giugno 2023 con la nuova soglia di esenzione da 15.000 euro introdotta dalla riforma per i lavoratori sportivi autonomi del dilettantismo, vigente dal 1° luglio 2023. Le due soglie non sono sommabili: il periodo d’imposta 2023, spezzato a metà dall’entrata in vigore della riforma, richiede un calcolo attento della posizione complessiva del contribuente.

IX. Considerazioni conclusive

L’art. 69 TUIR, nella sua apparente semplicità, governa un insieme di fattispecie eterogenee che richiedono una lettura sistematica con l’art. 67 che ne definisce il perimetro e con la normativa speciale del D.Lgs. n. 36/2021 per il settore sportivo. Dopo la riforma del 2021, la norma è rimasta l’architrave della disciplina per lotterie, concorsi a premio e premi per meriti artistici o scientifici, mentre la disciplina degli sportivi dilettanti è migrata verso un sistema autonomo e più articolato.

I professionisti che assistono enti sportivi, associazioni culturali e organizzatori di eventi devono oggi navigare un quadro normativo a più livelli: la regola generale del comma 1, l’esenzione per le case da gioco UE del comma 1-bis, la franchigia residuale per cori e filodrammatiche del comma 2, e la disciplina speciale dei premi sportivi post-riforma. Una mappatura puntuale della natura di ogni singolo flusso erogato è la condizione minima per applicare correttamente le ritenute e adempiere agli obblighi dichiarativi, evitando sia l’omessa tassazione sia la doppia imposizione su somme che il legislatore ha inteso esentare.

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Prassi e linee guida

Circolare · n. 18/E del 1 agosto 2018

Risponde ai quesiti formulati dal CONI sulle agevolazioni fiscali a favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, chiarendo il regime delle indennita', rimborsi forfettari e premi corrisposti ai sportivi dilettanti ex art. 67, c. 1, lett. m) e art. 69, c. 2 TUIR e le relative soglie di esenzione.

Leggi il documento su def.finanze.it

Risposta a interpello · n. 474 del 2023

L'Agenzia chiarisce il regime fiscale dei compensi erogati dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 (riforma del lavoro sportivo): conferma l'applicazione delle nuove regole dal 1 luglio 2023 e illustra il coordinamento con il regime ex art. 69 TUIR per le erogazioni precedenti.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quali vincite sono totalmente imponibili senza deduzioni?

Tutte quelle disciplinate dall'art. 67 lett. d): lotterie, giochi, scommesse pubblici, concorsi a premio, prove di abilità. Non hanno origine in attività economica strutturata, non comportano costi deducibili.

Come funziona la ritenuta a titolo d'imposta sulle vincite?

Non è obbligo dichiarativo del vincente: l'imposta è assolta definitivamente alla fonte dal sostituto d'imposta (ente organizzatore). Le aliquote: 10% beneficenza, 20% sport/abilità, 25% residuale.

Come si calcola la base imponibile di un premio in natura?

Valore normale del bene/servizio ai sensi art. 9 TUIR, riferito al beneficiario, al netto IVA. Su questo valore si applica la ritenuta (solitamente 25%), che il vincente deve versare anche senza liquidità immediata.

Le vincite nei casinò extra-UE sono esenti?

No, rimangono imponibili al 100% senza deduzioni. Sono esenti solo le vincite da casinò autorizzati in Italia, UE o SEE. Las Vegas, Macao, Principato di Monaco: imponibili integralmente.

Le vincite in giochi privati tra amici sono tassabili?

No. Richiede elemento di 'organizzazione per il pubblico' ex art. 67. Giochi in abitazioni private, riunioni familiari, circoli riservati ai soci: non imponibili. Premi per meriti scient./sociali: tassazione ordinaria, no ritenuta.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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