Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 154 T.U.B. – Fondo interbancario di garanzia.
In vigore dal 01/01/1994
“1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall’art. 45, si applicano le disposizioni dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.”
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Art. 154 TUB: il Fondo interbancario di garanzia per il credito peschereccio e il suo regime fiscale
L'art. 154 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e' una disposizione settoriale e tecnica, di notevole rilievo per il finanziamento dell'industria peschereccia italiana. La norma estende il regime fiscale agevolato delle operazioni di credito a medio e lungo termine ai finanziamenti garantiti dal Fondo interbancario di garanzia, dalla sezione speciale e dalla sezione di garanzia per il credito peschereccio, già previsti dall'art. 45 TUB nell'ambito della disciplina dei crediti speciali.
Inquadramento sistematico
L'art. 154 TUB si colloca nel Titolo V del TUB, dedicato ai soggetti operanti nel settore finanziario e alle norme speciali, e costituisce un ponte normativo tra la disciplina prudenziale bancaria e quella tributaria. Il rinvio all'art. 45 TUB e' essenziale: il fondo interbancario di garanzia per il credito peschereccio e' nato negli anni Settanta (legge 17 febbraio 1982, n. 41, e normative connesse) per sostenere un comparto strategico ma strutturalmente fragile dell'economia italiana, esposto a rischi climatici, biologici e di mercato.
L'art. 22 del DPR 601/1973: l'imposta sostitutiva
Il cuore dell'agevolazione fiscale risiede nel rinvio all'art. 22 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, che disciplina il regime dell'imposta sostitutiva applicabile alle operazioni di credito a medio e lungo termine (durata superiore a 18 mesi). In luogo delle ordinarie imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e sulle concessioni governative, gli atti relativi a tali operazioni sono soggetti a un'unica imposta sostitutiva ad aliquota forfetaria (0,25% sull'ammontare complessivo dei finanziamenti, fatte salve le maggiorazioni previste per specifiche tipologie). Si tratta di una semplificazione tributaria che riduce i costi di transazione e favorisce l'accesso al credito.
Finalità e bene giuridico tutelato
La ratio dell'art. 154 TUB e' duplice:
Operativita' e ruolo della Cassa depositi e prestiti
Il fondo interbancario opera attraverso convenzioni con istituti bancari abilitati e, in alcuni casi, in coordinamento con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e con i fondi strutturali europei (FEAMP, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, oggi FEAMPA per il periodo 2021-2027). Il combinato disposto di garanzia pubblica/interbancaria e agevolazione fiscale costituisce un meccanismo classico di sostegno settoriale conforme alla disciplina UE sugli aiuti di Stato in agricoltura e pesca (Reg. UE 1388/2014 e successivi).
Profili pratici per i professionisti
Per commercialisti, consulenti del lavoro e operatori bancari, l'art. 154 TUB rileva soprattutto nei seguenti contesti:
Profili giurisprudenziali
La giurisprudenza specifica sull'art. 154 TUB e' scarsa, in ragione del carattere tecnico-fiscale della norma. Tuttavia, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ha sviluppato un consolidato orientamento sull'art. 22 DPR 601/1973 (ex multis Cass. civ. Sez. V, sent. n. 22899/2018), affermando il principio per cui l'imposta sostitutiva si applica all'intera operazione di finanziamento, comprese le garanzie accessorie, purche' funzionalmente collegate al mutuo principale.
Conclusione
L'art. 154 TUB, pur nella sua brevita', costituisce un esempio paradigmatico di tecnica legislativa di rinvio incrociato tra discipline settoriali (credito speciale, fiscalita' agevolata, sostegno alla pesca), funzionale al perseguimento di obiettivi di politica economica e sociale. La sua applicazione richiede una visione integrata del diritto bancario, tributario ed eurounitario.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 154 TUB?
L'art. 154 TUB stabilisce che al Fondo interbancario di garanzia, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45 TUB, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del DPR 601/1973 sull'imposta sostitutiva delle operazioni di credito a medio e lungo termine.
Cosa prevede l'art. 22 DPR 601/1973 a cui rinvia l'art. 154 TUB?
Prevede un'imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e tasse sulle concessioni governative per le operazioni di credito a medio e lungo termine. L'aliquota ordinaria e' lo 0,25% dell'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati.
Chi sono i beneficiari del Fondo interbancario per il credito peschereccio?
Imprese peschereccie individuali, società di pesca, cooperative del settore pesca e acquacoltura che accedono a finanziamenti bancari garantiti dal fondo. Il sostegno copre investimenti in imbarcazioni, attrezzature, modernizzazione degli impianti e capitale circolante.
L'agevolazione e' compatibile con la normativa UE sugli aiuti di Stato?
Si', se applicata nel rispetto dei massimali de minimis pesca (Reg. UE 717/2014) o nell'ambito di regimi notificati e autorizzati dalla Commissione UE ai sensi degli orientamenti per il settore della pesca e acquacoltura (FEAMPA 2021-2027).
L'art. 154 TUB e' ancora in vigore?
Si', e' in vigore dal 1 gennaio 1994 e non ha subito modifiche sostanziali. Resta una norma di riferimento per il trattamento fiscale dei finanziamenti garantiti dal fondo interbancario per il credito peschereccio.