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Ultimo aggiornamento: 9 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Norma in vigore fino al 31 dicembre 2026: l'art. 32 del DPR 633/1972 disciplina il bollettario «a madre e figlia» come modalità semplificata di fatturazione e registrazione per i contribuenti minori.
  • Soppressione programmata dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, nell'ambito della riforma fiscale Meloni che completa la migrazione integrale alla fatturazione elettronica.
  • Soglie di accesso: volume d'affari annuo non superiore a 400.000 euro per imprese di servizi e arti/professioni, ovvero 700.000 euro per imprese aventi per oggetto altre attività.
  • Meccanica: il bollettario è composto da matrici (parte madre, conservata dall'emittente) e tagliandi distaccabili (parte figlia, consegnata al cliente come fattura ai sensi dell'art. 21 TUIVA).
  • Rilevanza pratica nel 2026: marginale. La fatturazione elettronica obbligatoria B2B e B2C tramite SDI ha reso il bollettario cartaceo de facto inutilizzato; l'art. 32 sopravvive come norma residuale per situazioni eccezionali di emergenza.
  • Cosa cambia dal 2027: l'abrogazione formale rimuove dalle fonti del diritto un istituto già ampiamente desueto, allineando il TUIVA al regime di fatturazione elettronica universale che caratterizza l'IVA italiana post-riforma.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 32 T.U.IVA – Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione

In vigore dal 29/04/2012 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 3

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. I contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita’, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di settecentomila euro relativamente a tutte le attivita’ esercitate.

2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all’articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell’articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all’altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo’ determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.”

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In sintesi

  • Norma in vigore fino al 31 dicembre 2026: l'art. 32 del DPR 633/1972 disciplina il bollettario «a madre e figlia» come modalità semplificata di fatturazione e registrazione per i contribuenti minori.
  • Soppressione programmata dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, nell'ambito della riforma fiscale Meloni che completa la migrazione integrale alla fatturazione elettronica.
  • Soglie di accesso: volume d'affari annuo non superiore a 400.000 euro per imprese di servizi e arti/professioni, ovvero 700.000 euro per imprese aventi per oggetto altre attività.
  • Meccanica: il bollettario è composto da matrici (parte madre, conservata dall'emittente) e tagliandi distaccabili (parte figlia, consegnata al cliente come fattura ai sensi dell'art. 21 TUIVA).
  • Rilevanza pratica nel 2026: marginale. La fatturazione elettronica obbligatoria B2B e B2C tramite SDI ha reso il bollettario cartaceo de facto inutilizzato; l'art. 32 sopravvive come norma residuale per situazioni eccezionali di emergenza.
  • Cosa cambia dal 2027: l'abrogazione formale rimuove dalle fonti del diritto un istituto già ampiamente desueto, allineando il TUIVA al regime di fatturazione elettronica universale che caratterizza l'IVA italiana post-riforma.

L'articolo 32 del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), nella versione attualmente in vigore dal 29 aprile 2012 (modifica DL 16/2012 art. 3), regola un istituto antico e oggi quasi completamente desueto: il bollettario «a madre e figlia» per la fatturazione e registrazione semplificata dei contribuenti minori. La sua attuale collocazione normativa è particolare: la norma è tecnicamente vigente fino al 31 dicembre 2026, ma è stata già soppressa formalmente dall'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, uno dei decreti attuativi della riforma fiscale Meloni, con efficacia differita al 1° gennaio 2027. Siamo dunque davanti a una norma «in attesa di morte programmata», utile da conoscere sia per le situazioni residuali di applicabilità nei prossimi mesi sia per ricostruire l'evoluzione storica della tassazione semplificata in Italia.

Cos'è il bollettario madre e figlia: struttura e funzionamento

Il bollettario è un blocco prestampato e prenumerato di documenti contabili composto da due parti distinte ma fisicamente collegate. La parte madre rimane attaccata al blocco e funge da matrice di registrazione dell'operazione; vi sono annotati il numero progressivo, la data, il cliente, l'importo, l'aliquota e l'imposta applicata. La parte figlia, separabile mediante perforazione, viene consegnata o spedita al cliente come fattura vera e propria ai sensi dell'art. 21 del TUIVA. Le due parti contengono i medesimi dati identificativi dell'operazione, con uguale forza probatoria, la madre per il fisco e per il contribuente, la figlia per il cliente.

La logica del sistema, mutuata dalla pratica commerciale dei primi del Novecento e formalizzata in materia tributaria già con il DPR 600/1973 (art. 18 sui contribuenti minori ai fini delle imposte sui redditi), risponde a un'esigenza pre-informatica precisa: permettere al piccolo contribuente di documentare le operazioni e tenere un registro vendite minimo senza dover acquistare attrezzature o software contabili. Il bollettario sostituisce simultaneamente la fattura, il registro fatture emesse e il registro corrispettivi, comprimendo tre adempimenti in un unico strumento cartaceo standardizzato.

I limiti soggettivi: 400.000 euro per servizi, 700.000 euro per altre attività

Il comma 1 individua come destinatari i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinate soglie:

  • 400.000 euro per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per esercenti arti e professioni;
  • 700.000 euro per imprese aventi per oggetto altre attività (commercio, produzione di beni, attività miste prevalentemente «non servizi»).

L'attuale formulazione delle soglie risale al DL 70/2011 (decreto sviluppo del Governo Berlusconi IV, conv. in L. 106/2011), che le innalzò significativamente rispetto alla versione precedente. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, e che non distinguono nelle annotazioni i corrispettivi delle due categorie, si applica il limite più ristretto di 400.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate. La norma incrocia esplicitamente l'art. 18 comma 1 ultimo periodo del DPR 600/1973 in materia di contabilità semplificata ai fini IRPEF/IRES, mantenendo coerente la disciplina ai due fini d'imposta.

Il valore probatorio: la parte figlia è una fattura a tutti gli effetti

Il comma 2 chiarisce un aspetto giuridico centrale: la parte figlia del bollettario costituisce fattura agli effetti dell'art. 21 del TUIVA. Non si tratta dunque di un documento sostitutivo o di un succedaneo, ma di una vera fattura a tutti gli effetti, soggetta agli stessi obblighi di emissione e consegna previsti per la fattura ordinaria (consegna al cliente entro i termini, contenuto obbligatorio ex art. 21 comma 2, regole di numerazione progressiva). Le indicazioni minime obbligatorie devono essere annotate sia sulla madre sia sulla figlia. La differenza con la fattura «tradizionale» è puramente formale: il bollettario è prenumerato e prestampato, la fattura ordinaria può essere emessa su carta libera o documento elettronico.

Il rinvio al DM Finanze: caratteristiche tecniche del bollettario

Il comma 3 rinvia a decreti del Ministro delle Finanze (oggi MEF) per la determinazione delle caratteristiche tecniche del bollettario, in coordinamento con la disciplina dei contribuenti minori dettata dal DPR 600/1973. I decreti applicativi storicamente emanati hanno regolato formato, numerazione, prestampa di intestazione, dimensione delle copie, modalità di vidimazione (oggi non più necessaria) e durata di conservazione (10 anni, ex art. 22 DPR 600/1973 come armonizzato con il termine di prescrizione decennale dell'art. 2946 c.c. e con i termini di accertamento IVA dell'art. 57 TUIVA).

Perché l'art. 32 è oggi de facto desueto

Pur essendo formalmente vigente fino al 31 dicembre 2026, l'art. 32 ha subito un processo di obsolescenza progressiva che lo ha reso, nel 2026, una norma fantasma. Le ragioni sono essenzialmente tre.

Prima ragione: la fatturazione elettronica obbligatoria. Dal 1° gennaio 2019, per effetto della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) art. 1 commi 909-928, la fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) è obbligatoria per la generalità delle operazioni B2B e B2C tra residenti in Italia. Dal 1° luglio 2022 sono stati obbligati anche i forfettari sopra 25.000 euro di ricavi (DL 36/2022 art. 18), e dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari indipendentemente dalla soglia. Una fattura cartacea su bollettario non è oggi un documento valido se non in casi residuali (operazioni con consumatori non residenti, operazioni transfrontaliere extra-UE per le quali sia necessario un documento materiale, casi di malfunzionamento dello SdI con emissione di fattura analogica di emergenza).

Seconda ragione: i corrispettivi telematici. Dal 1° gennaio 2020 (DL 119/2018 e DM 7 dicembre 2016) la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi al cliente finale è diventata obbligatoria per la generalità dei commercianti al dettaglio. Anche i contribuenti che storicamente avrebbero usato il bollettario per documentare vendite a privati sono oggi obbligati al registratore telematico (RT) o all'app gratuita «Documento Commerciale Online» dell'AdE.

Terza ragione: il regime forfettario L. 190/2014 ha assorbito la maggioranza dei contribuenti minori. I forfettari attuali (soglia 85.000 euro dal 2023) sono completamente fuori dal sistema IVA in quanto operano in franchigia. Per loro non esiste alcun obbligo di tenere registri IVA, di liquidare l'imposta o di emettere fatture in regime ordinario: emettono ricevute o fatture in franchigia con la dicitura «operazione effettuata in regime forfettario ex L. 190/2014». Il bollettario madre/figlia diventa per i forfettari un istituto inutile, e la maggioranza dei piccoli contribuenti italiani è oggi forfettaria.

L'abrogazione 2027: coerenza sistematica della riforma fiscale

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, attuativo della delega fiscale L. 111/2023, ha previsto all'art. 170 la soppressione formale dell'art. 32 del TUIVA con effetto dal 1° gennaio 2027. La scelta è coerente sistemica: la riforma fiscale completa la migrazione del sistema IVA italiano verso un regime di documentazione integralmente digitale, basato sullo SdI per le operazioni B2B/B2C e sui corrispettivi telematici per le operazioni con consumatori finali. In questo nuovo assetto, una norma che disciplina un bollettario cartaceo è semplicemente anacronistica, e la sua sopravvivenza nei testi normativi rischierebbe di generare equivoci interpretativi nei contribuenti meno esperti.

Va segnalato che l'abrogazione dell'art. 32 non comporta vuoti normativi né disagi per i contribuenti: chi oggi opera con strumenti analogici di emergenza potrà continuare a farlo nei casi previsti dalle norme generali sulla fatturazione di emergenza (art. 21 comma 1 ult. periodo TUIVA come novellato dal DL 119/2018), che restano vigenti. La cancellazione dell'art. 32 è dunque una pulizia legislativa, non una stretta sostanziale.

Cosa fare nel periodo di transizione 2026

Per il commercialista che assiste imprese di piccole dimensioni, le indicazioni operative per il 2026 sono:

  • Verificare la posizione del cliente: la stragrande maggioranza dei piccoli contribuenti è già forfettaria L. 190/2014 e quindi già fuori dal perimetro IVA;
  • Per i pochi clienti in regime ordinario sotto-soglia (volume d'affari < 400.000 euro servizi / 700.000 euro altre attività) che ancora utilizzano il bollettario, programmare la migrazione completa alla fatturazione elettronica entro il 31 dicembre 2026;
  • Conservare i bollettari emessi 2017-2026 nei termini di legge (10 anni dal 31 dicembre dell'anno di emissione, ex art. 22 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972), tenendo presente che dopo la soppressione dell'art. 32 essi resteranno comunque validi come documenti contabili pregressi, ma non potranno più essere utilizzati per nuove operazioni dal 1° gennaio 2027.
Riferimenti normativi

Norma vigente: art. 32 DPR 633/1972 (TUIVA), nel testo modificato dal DL 16/2012 art. 3 conv. in L. 44/2012. Norma di soppressione futura: art. 170 D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, con effetto dal 1° gennaio 2027. Norme correlate vigenti: art. 21 TUIVA (fatturazione elettronica obbligatoria), art. 21-bis (fattura semplificata), art. 22 (corrispettivi e ricevute), art. 24 (registrazione corrispettivi), DM 7 dicembre 2016 e ss. (corrispettivi telematici); art. 18 DPR 600/1973 (contabilità semplificata).

Domande frequenti

Cos'è il bollettario madre/figlia disciplinato dall'art. 32 TUIVA?

È un blocco cartaceo prenumerato composto da due parti collegate: la parte madre, che rimane attaccata al blocco come matrice di registrazione, e la parte figlia, che si distacca e viene consegnata al cliente come fattura ai sensi dell'art. 21 TUIVA. Permette al piccolo contribuente di assolvere contemporaneamente agli obblighi di fatturazione e registrazione con un unico strumento cartaceo.

Quali sono le soglie di accesso al regime art. 32?

Il volume d'affari nell'anno solare precedente non deve superare 400.000 euro per imprese di servizi e per arti/professioni, oppure 700.000 euro per imprese con oggetto attività diverse dai servizi (commercio, produzione di beni). Per chi esercita attività promiscue senza distinte annotazioni si applica la soglia più bassa di 400.000 euro a tutte le attività.

L'art. 32 è ancora applicabile nel 2026?

Formalmente sì: la norma è in vigore fino al 31 dicembre 2026. Tuttavia è de facto desueta perché la fatturazione elettronica obbligatoria via SdI (dal 2019, estesa ai forfettari nel 2024) e i corrispettivi telematici (dal 2020) hanno reso il bollettario cartaceo applicabile solo a casi marginali. La maggioranza dei contribuenti minori è oggi forfettaria L. 190/2014 e dunque già fuori dal sistema IVA.

Quando sarà soppressa la norma?

Dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, decreto attuativo della delega fiscale L. 111/2023. La soppressione completa la migrazione del sistema IVA italiano alla documentazione integralmente digitale e rimuove dai testi normativi un istituto cartaceo già anacronistico.

Cosa devo fare se un mio cliente usa ancora il bollettario?

Programmare la migrazione completa alla fatturazione elettronica entro il 31 dicembre 2026, conservare i bollettari emessi nei termini decennali di legge (art. 22 DPR 600/1973 e art. 57 TUIVA), e verificare se il cliente non possa convenientemente accedere al regime forfettario L. 190/2014 (soglia 85.000 euro), che lo escluderebbe del tutto dagli obblighi IVA.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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