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Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 2615-ter c.c. prevede le società consortili: le società di persone e di capitali possono assumere come oggetto sociale gli scopi consortili dell’art. 2602 (organizzazione comune tra imprenditori per fasi delle rispettive imprese); l’atto costitutivo può obbligare i soci a versare contributi in denaro.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2615-ter c.c. – Società consortili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.
In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2615-bis - Art. 2615 bis Codice Civile: Situazione patrimoniale→Cod. civ. art. 2616 - Articolo 2616 Codice Civile: Costituzione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2615 Codice Civile: Responsabilità verso i terzi→Articolo 2614 Codice Civile: Fondo consortile→Art. 2617 c.c.: Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli→Articolo 2613 Codice Civile: Rappresentanza in giudizio→Articolo 2618 Codice Civile: Approvazione del contratto consortile→Articolo 2612 Codice Civile: Iscrizione nel registro delle imprese→Articolo 2619 Codice Civile: Controllo sull’attività del consorzio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 2615-ter c.c. consente alle società consortili di assumere gli scopi di consorzio come oggetto sociale.
Ratio della norma
L'art. 2615-ter c.c. risponde all'esigenza di offrire agli operatori economici uno strumento flessibile che combini i vantaggi organizzativi e di responsabilità propri delle società con le finalità cooperative tipiche dei consorzi. Il legislatore ha così riconosciuto la possibilità di perseguire scopi di coordinamento interimprenditoriale attraverso un involucro societario, garantendo maggiore stabilità strutturale e certezza nei rapporti con i terzi rispetto al consorzio tradizionale.
Analisi del testo
La norma richiama espressamente i 'capi III e seguenti del titolo V', includendo dunque le società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché le cooperative. L'oggetto sociale deve corrispondere agli scopi di cui all'art. 2602 c.c., vale a dire la disciplina o lo svolgimento in comune di determinate fasi dell'attività d'impresa. La facoltà, non l'obbligo, di prevedere contributi in denaro a carico dei soci è rimessa all'autonomia statutaria, consentendo di finanziare l'attività comune senza ricorrere necessariamente al capitale di rischio.
Quando si applica
La disciplina trova applicazione ogni volta che più imprenditori intendono coordinare le proprie attività (acquisti, vendite, produzione, ricerca) attraverso una struttura societaria anziché consorziale. È tipicamente utilizzata in ambito di appalti pubblici, raggruppamenti di PMI, distretti industriali e filiere produttive. In linea generale, la qualificazione come società consortile richiede che lo scopo mutualistico-consortile sia effettivamente l'oggetto sociale e non una mera attività accessoria.
Connessioni con altre norme
L'art. 2615-ter si inserisce nel sistema dei consorzi (artt. 2602-2615-bis c.c.) e rinvia, per la definizione degli scopi consortili, all'art. 2602 c.c. La società consortile resta soggetta, per quanto riguarda struttura, responsabilità e rapporti con i terzi, alla disciplina del tipo societario adottato. Rilevano inoltre le disposizioni in materia di gruppi di società (artt. 2497 e ss. c.c.) qualora la società consortile sia posta in posizione di controllo o direzione unitaria, nonché la normativa speciale in tema di appalti pubblici che spesso richiama espressamente questa figura.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, legale rappresentante di una società consortile, decide di assumere fra gli scopi sociali quelli previsti dall'art. 2602 c.c. (consorzio per attività comune), potendo così stabilire in statuto l'obbligo dei soci di versare contributi in danaro.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, quale socio della società consortile, è obbligato al versamento dei contributi concordati in atto costitutivo, qualora lo statuto abbia optato per l'assunzione degli scopi consortili.
Domande frequenti
Che cos'è una società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.?
È una società (di persone o di capitali) che adotta come oggetto sociale scopi consortili, ovvero la disciplina o lo svolgimento in comune di determinate fasi dell'attività d'impresa dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 2602 c.c.
Quali tipi di società possono diventare società consortili?
In linea generale, possono assumere tale forma tutte le società disciplinate nei capi III e seguenti del titolo V del codice civile: s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. e società cooperative.
I soci di una società consortile sono obbligati a versare contributi?
Non necessariamente: la norma stabilisce che l'obbligo di versare contributi in denaro può essere previsto dall'atto costitutivo, ma non è imposto automaticamente dalla legge. È rimesso all'autonomia statutaria.
Qual è la differenza tra un consorzio e una società consortile?
Il consorzio (art. 2602 c.c.) è un contratto associativo privo di personalità giuridica propria (salvo il fondo consortile). La società consortile, invece, ha la struttura e la soggettività giuridica del tipo societario prescelto, offrendo tipicamente maggiore stabilità e tutela per i terzi.
La società consortile è disciplinata solo dalle norme sui consorzi?
No. In linea generale si applicano sia le norme del tipo societario adottato (ad esempio s.r.l. o s.p.a.) sia, per quanto compatibile, le disposizioni sui consorzi. La prevalenza delle une o delle altre dipende dalla specifica questione interpretativa e dall'orientamento prevalente in materia.