Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2420-ter c.c. – Delega agli amministratori

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Si applica il secondo comma dell’articolo 2410.

In sintesi

  • Statuto attribuisce facoltà agli amministratori di emettere obbligazioni convertibili in una o più volte
  • Limite temporale massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro
  • Limite importo stabilito dallo statuto stesso
  • Delega comprende il corrispondente aumento del capitale sociale
Indice dei contenuti

Lo statuto può delegare agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili fino a importo e tempo determinato, massimo cinque anni.

Ratio

La disposizione abilita gli amministratori a gestire operazioni di finanziamento tramite obbligazioni convertibili senza attendere assemblee straordinarie successive, accelerando le decisioni di mercato. Il termine massimo quinquennale previene deleghe perpetue, garantendo periodicità nel controllo assembleare; il limite importo, fissato dallo statuto, contiene il rischio di diluizione azionaria.

Analisi

La delega deve essere contenuta nello statuto originario o mediante successiva modificazione statutaria (anch'essa delibera straordinaria). Il termine massimo di cinque anni decorre dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, non dal momento di delibera della delega. La delega comprende automaticamente il potere di deliberare il corrispettivo aumento del capitale sociale (fino al massimo importo di conversione preventivato). Applicazione del secondo comma dell'art. 2410, che disciplina i limiti ordinari alle deleghe amministrative.

Quando si applica

Si applica alle sole s.p.a. È operativa dal momento di iscrizione della società; scade automaticamente al compimento del termine quinquennale dalla iscrizione, salvo rinnovazione espressa mediante modifica statutaria. Non si applica a s.r.l., che non prevedono modello dualistico con amministratori e assemblea distinti.

Connessioni

Rinvia agli artt. 2410 (limiti deleghe amministrative), 2346 (aumento capitale), 2420-bis (emissione obbligazioni convertibili in assemblea), 2414 (obbligazioni ordinarie), 2409-bis e ss. (assetto duale). La delega è strumento di autoregolazione azionaria nel rispetto del vincolo temporale quinquennale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Lo statuto di «Finanza Tizio S.p.A.» (iscritta nel 2022) autorizza gli amministratori a emettere sino a 5 milioni di euro di obbligazioni convertibili, con scadenza del potere al 2027. Nel 2025, il Consiglio di Amministrazione emette 2 milioni; nel 2026, altri 2,5 milioni. Nel 2027, la delega scade automaticamente e non può più esercitarsi.

Caso 2: Caso 2

Caio, amministratore di «Investimenti Caio S.p.A.» (iscritta nel 2020), tenta nel 2026 di emettere 1 milione di obbligazioni convertibili sulla base della delega statutaria originaria. La delega è scaduta (sei anni da iscrizione, oltre il massimo quinquennale); l'emissione è nulla. L'assemblea straordinaria deve deliberare nuovamente la delega.

Domande frequenti

Chi può attribuire la delega agli amministratori di emettere obbligazioni convertibili?

Solo lo statuto della società, sia nella forma originaria sia mediante successiva modificazione statutaria deliberata in assemblea straordinaria.

Qual è il termine massimo di durata della delega?

Cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. Scaduto il termine, la delega cessa automaticamente.

La delega agli amministratori include il potere di aumentare il capitale sociale?

Sì, la delega comprende automaticamente il corrispondente aumento del capitale sociale per le azioni derivanti da conversione.

È possibile rinnovare la delega dopo la scadenza quinquennale?

Sì, mediante modifica dello statuto deliberata in assemblea straordinaria, per un nuovo periodo massimo di cinque anni.

Sono vincolati gli amministratori da limiti di importo nell'esercizio della delega?

Sì, l'importo massimo deve essere determinato dallo statuto stesso. Non possono emettere oltre il limite stabilito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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