Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 682 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato: non è più in vigore nell'ordinamento italiano.
  • Non produce effetti giuridici né obblighi processuali.
  • Le materie eventualmente disciplinate sono regolate da altre norme vigenti.
Indice dei contenuti

L'articolo 682 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento vigente.

Ratio

L'articolo 682 c.p.c. è stato abrogato nel corso delle riforme che hanno interessato il Codice di Procedura Civile. L'abrogazione riflette la volontà del legislatore di semplificare o riformulare la disciplina processuale, eliminando norme divenute obsolete o incompatibili con il sistema vigente.

Analisi

Non essendo più in vigore, l'articolo non contiene disposizioni applicabili. Il testo originario è stato rimosso dall'ordinamento e non sussiste alcuna norma attiva da analizzare sul piano tecnico-giuridico.

Quando si applica

L'articolo non trova applicazione in nessuna fattispecie concreta, essendo stato abrogato. Eventuali situazioni già regolate dalla norma abrogata sono oggi disciplinate da disposizioni sopravvenute o da principi generali del processo civile.

Connessioni

Per le materie un tempo rientranti nell'ambito di applicazione di questa norma, occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti del Codice di Procedura Civile e alla legislazione speciale applicabile ratione materiae.

Casi pratici

Caso 1: Tizio, avvocato, intende invocare l'art

682 c.p.c. in una memoria difensiva. Il giudice lo avverte che la norma è stata abrogata e non produce alcun effetto giuridico. Tizio deve quindi ricercare la disciplina applicabile tra le norme vigenti del codice di rito, individuando la disposizione che ha sostituito quella abrogata nel regolare la fattispecie processuale di interesse.

Caso 2: Caio, studente di giurisprudenza, trova un riferimento all'art

682 c.p.c. in un vecchio manuale. Consultando la versione aggiornata del codice, scopre che la norma risulta abrogata. Per comprendere la disciplina attuale della materia, Caio deve rifarsi alle disposizioni processuali vigenti e verificare se siano intervenute norme speciali successive all'abrogazione.

Domande frequenti

L'articolo 682 c.p.c. è ancora in vigore?

No, l'articolo 682 c.p.c. è stato abrogato e non produce più effetti giuridici nell'ordinamento italiano vigente.

Posso citare l'art. 682 c.p.c. in un atto giudiziario?

No, citare una norma abrogata in un atto giudiziario è privo di valore giuridico. Occorre individuare la disposizione vigente applicabile alla fattispecie.

Cosa succede ai rapporti sorti sotto la vigenza dell'art. 682 c.p.c.?

I rapporti processuali sorti prima dell'abrogazione seguono le regole di diritto transitorio: in genere si applica la norma vigente al momento del compimento dell'atto, salvo diverse disposizioni transitorie.

Dove posso trovare la disciplina che ha sostituito l'art. 682 c.p.c.?

Occorre consultare il testo vigente del Codice di Procedura Civile e la relativa legislazione di riforma per individuare le norme attualmente applicabili alla materia un tempo regolata da questo articolo.

L'abrogazione dell'art. 682 c.p.c. ha effetto retroattivo?

In linea generale, l'abrogazione di una norma processuale non ha effetto retroattivo sugli atti già compiuti validamente sotto la disciplina previgente, salvo diversa previsione della legge abrogatrice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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