Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 580 c.p.c. – Prestazione della cauzione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.

Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione .113a

In sintesi

  • La cauzione deve essere prestata prima di poter fare offerte all'incanto, nei termini e nella misura fissati dall'ordinanza ex articolo 576.
  • Chi non risulta aggiudicatario riceve la cauzione integralmente restituita alla chiusura dell'incanto.
  • Chi ha versato la cauzione ma non si presenta all'incanto senza giustificato motivo perde un decimo della somma versata.
  • La parte trattenuta entra nel patrimonio della procedura esecutiva come somma rinveniente.
Indice dei contenuti

Per partecipare all'incanto occorre versare la cauzione; se non si risulta aggiudicatari viene restituita subito, salvo assenza ingiustificata che comporta la perdita di un decimo.

Ratio

L'articolo 580 c.p.c. persegue due obiettivi complementari. Da un lato, la cauzione funge da filtro selettivo: impone un impegno economico preventivo che scoraggia partecipazioni meramente speculative o dilatatorie. Dall'altro, la sanzione della perdita parziale per assenza ingiustificata mira a garantire l'effettività della partecipazione alle aste, evitando che soggetti iscritti e non presentatisi pregiudichino lo svolgimento della procedura senza conseguenze.

Analisi

Il primo comma subordina la possibilità di offrire all'incanto alla preventiva prestazione della cauzione secondo le modalità fissate nell'ordinanza ex articolo 576. Il secondo comma regola la sorte della cauzione per i non aggiudicatari: restituzione immediata alla chiusura dell'incanto come regola generale. Fa eccezione l'ipotesi dell'offerente che, pur avendo versato la cauzione, non partecipa all'incanto senza un documentato e giustificato motivo: in tal caso gli viene restituito solo il novanta percento della somma, trattenendosi il restante dieci percento come somma che entra nella procedura esecutiva «a tutti gli effetti», partecipando quindi alla distribuzione tra i creditori.

Quando si applica

La disposizione si applica in tutte le aste immobiliari nell'ambito del processo esecutivo civile, ogni volta che il giudice abbia prescelto la forma dell'incanto. La sanzione dell'articolo 580 secondo comma opera automaticamente al verificarsi dell'assenza ingiustificata, senza necessità di un provvedimento ad hoc del giudice, salva la verifica della documentazione giustificativa eventualmente presentata dall'offerente assente.

Connessioni

L'articolo 580 c.p.c. si coordina con l'articolo 576 (ordinanza che fissa l'ammontare della cauzione), l'articolo 579 (soggetti ammessi all'incanto) e l'articolo 581 (modalità dello svolgimento dell'incanto). In caso di offerte dopo l'incanto ex articolo 584, la cauzione richiesta è il doppio di quella versata ai sensi dell'articolo 580. Rilevante anche il collegamento con le norme sulla distribuzione del ricavato (artt. 509 e ss. c.p.c.).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Caio versa una cauzione di 15.000 euro per partecipare all'incanto di un appartamento con prezzo base di 150.000 euro. All'asta partecipa anche Sempronio, che offre di più e si aggiudica l'immobile. Il giudice, chiuso l'incanto, dispone la restituzione immediata dei 15.000 euro a Caio, che li riceve integralmente senza alcuna trattenuta, avendo partecipato regolarmente alla gara senza risultare aggiudicatario.

Caso 2: Caso 2

Mevio versa la cauzione di 20.000 euro per partecipare all'incanto di un immobile, ma il giorno dell'asta non si presenta e non deposita alcuna giustificazione documentata. Il giudice applica la sanzione prevista dall'articolo 580 secondo comma c.p.c.: a Mevio vengono restituiti solo 18.000 euro (novanta percento), mentre i restanti 2.000 euro (dieci percento) vengono trattenuti e confluiscono nella massa attiva della procedura esecutiva, distribuita tra i creditori del debitore Tizio.

Domande frequenti

Quando devo versare la cauzione per partecipare all'incanto?

La cauzione deve essere versata entro il termine fissato nell'ordinanza del giudice (articolo 576 c.p.c.), che di norma precede la data dell'incanto. Non è possibile versarla il giorno stesso dell'asta se il termine è già scaduto.

Se non mi aggiudico l'immobile, quando mi restituiscono la cauzione?

La restituzione avviene immediatamente dopo la chiusura dell'incanto, a condizione che tu abbia effettivamente partecipato alla gara. In caso di assenza ingiustificata, la restituzione è ridotta al novanta percento.

Cosa succede se non posso presentarmi all'incanto per un'emergenza?

Se l'assenza è causata da un motivo documentato e giustificato (es. ricovero ospedaliero, evento eccezionale imprevedibile), la cauzione viene restituita integralmente. È fondamentale presentare documentazione idonea a giustificare l'assenza.

Il dieci percento trattenuto va ai creditori o allo Stato?

La somma trattenuta entra nella procedura esecutiva come somma rinveniente «a tutti gli effetti», quindi partecipa alla distribuzione tra i creditori del debitore esecutato, esattamente come il ricavato della vendita.

Posso inviare un rappresentante all'incanto se non posso andare di persona?

Sì. Ai sensi dell'articolo 579 secondo comma c.p.c., le offerte possono essere fatte tramite mandatario con procura speciale. La presenza del procuratore con regolare procura evita l'assenza ingiustificata e la conseguente penale sul rimborso della cauzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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