Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 579 c.p.c. – Persone ammesse agli incanti
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Salvo quanto è disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto.
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 578 - Articolo 578 Codice di Procedura Civile: Delega a compiere la ven…→Cod. proc. civ. art. 580 - Articolo 580 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzio…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 577 Codice di Procedura Civile: Indivisibilita’ dei fondi→Articolo 581 Codice di Procedura Civile: Modalita’ dell’incanto→Art. 576 c.p.c.: Contenuto del provvedimento che dispone la vend→Art. 582 c.p.c.: Dichiarazione di residenza o elezione di domici→Articolo 575 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 583 c.p.c.: Aggiudicazione per persona da nominare→Art. 574 c.p.c.: Provvedimenti relativi alla vendita
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
All'incanto immobiliare può partecipare chiunque, eccetto il debitore, anche tramite mandatario con procura speciale; i procuratori legali possono offrire per persona da nominare.
Ratio
L'articolo 579 c.p.c. persegue un duplice obiettivo: da un lato massimizzare la partecipazione all'incanto, garantendo così il miglior realizzo possibile nell'interesse dei creditori; dall'altro escludere il debitore per evitare comportamenti distorsivi della gara o situazioni di conflitto con le finalità della procedura esecutiva. La possibilità di offrire per persona da nominare, riservata ai procuratori legali, risponde a esigenze di riservatezza degli acquirenti e di fluidità delle operazioni.
Analisi
La norma si articola in tre commi. Il primo sancisce la regola generale dell'ammissione universale, con l'unica eccezione del debitore, facendo salvo quanto disposto dall'articolo 580 (prestazione della cauzione). Il secondo comma prevede che le offerte possano essere presentate personalmente o tramite mandatario dotato di procura speciale, escludendo quindi la rappresentanza generica o la procura generale. Il terzo comma introduce la figura del procuratore legale-offerente per persona da nominare, istituto mutuato dalla prassi delle aste pubbliche e volto a tutelare la riservatezza del reale acquirente fino al perfezionamento dell'aggiudicazione.
Quando si applica
La disposizione si applica in tutte le vendite all'incanto di beni immobili nell'ambito del processo esecutivo civile. La regola dell'esclusione del debitore è operativa anche quando il debitore agisca indirettamente, tramite interposta persona; in tal caso il giudice e i creditori possono eccepire la simulazione. Nella pratica, la partecipazione tramite avvocato con riserva di nomina è frequente nelle aste di immobili di valore elevato.
Connessioni
L'articolo 579 c.p.c. va letto in combinato con l'articolo 580 (prestazione della cauzione come condizione di ammissione), l'articolo 583 (procedura di dichiarazione del nome della persona nominata) e l'articolo 581 (modalità dello svolgimento dell'incanto). Rileva inoltre il collegamento con la disciplina della procura speciale ex articolo 83 c.p.c. e con le norme deontologiche sull'esercizio della professione forense.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Sempronio partecipa all'incanto di un appartamento pignorato presentandosi personalmente con la cauzione già versata. Tizio, il debitore esecutato, si presenta in aula affermando di voler rilevare il proprio immobile. Il giudice dell'esecuzione gli impedisce di fare offerte, applicando il divieto assoluto previsto dall'articolo 579 primo comma c.p.c. Sempronio rimane l'unico partecipante e ottiene l'aggiudicazione al prezzo base dopo la procedura con la candela vergine.
Caso 2: Caso 2
L'avvocato Filano, procuratore legale, partecipa all'incanto di un immobile commerciale per conto di un cliente che intende mantenere riservata la propria identità. Ai sensi dell'articolo 579 terzo comma c.p.c., Filano formula le offerte come procuratore per persona da nominare. Risultato aggiudicatario, ha tre giorni dall'incanto per dichiarare in cancelleria il nome del cliente depositando il mandato, come previsto dall'articolo 583 c.p.c. Decorso inutilmente quel termine, l'aggiudicazione diventerà definitiva a nome di Filano.
Domande frequenti
Il debitore può partecipare all'asta del proprio immobile tramite un parente?
Il divieto dell'articolo 579 c.p.c. riguarda direttamente il debitore. La partecipazione tramite interposta persona è teoricamente possibile ma può essere contestata se emerge la simulazione. I creditori e il giudice possono eccepire il comportamento fraudolento.
Posso partecipare all'incanto tramite un amico senza essere avvocato?
Sì. Chiunque può farsi rappresentare da un mandatario dotato di procura speciale, non necessariamente un avvocato. La procura deve essere conferita specificamente per quell'incanto e quel bene.
Cosa significa che l'avvocato offre per persona da nominare?
Significa che l'avvocato partecipa all'incanto senza rivelare l'identità del reale acquirente, riservandosi di comunicarla entro tre giorni dall'aggiudicazione. Se non lo fa, l'acquisto si consolida a nome dell'avvocato stesso.
La procura speciale per partecipare all'incanto deve essere autenticata da un notaio?
La legge non impone espressamente l'autenticazione notarile, ma nella pratica è consigliabile per evitare contestazioni sulla validità della procura. Il giudice può richiedere che l'autenticità della firma sia verificabile.
Possono partecipare all'incanto anche società o enti?
Sì. Persone giuridiche, società e enti possono partecipare all'incanto tramite il proprio rappresentante legale o tramite un mandatario con procura speciale. Non è richiesta la partecipazione personale di una persona fisica specifica.