Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 336 c.p.c. – Effetti della riforma o della cassazione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 335 - Art. 335 c.p.c.: Riunione delle impugnazioni separate→Cod. proc. civ. art. 337 - Art. 337 c.p.c.: Sospensione dell’esecuzione e dei processi→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 334 c.p.c.: Impugnazioni incidentali tardive→Art. 338 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del procedimento di imp→Articolo 333 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni incidentali→Articolo 339 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze→Art. 332 c.p.c.: Notificazione dell’impugnazione relativa a caus→Art. 340 c.p.c.: Riserva facoltativa d’appello contro sentenze n→Art. 331 c.p.c.: Integrazione del contraddittorio in cause insci
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La riforma o cassazione parziale di una sentenza estende i suoi effetti anche alle parti dipendenti dalla parte riformata, e ai provvedimenti e atti da essa dipendenti.
Ratio
L'articolo risponde a un'esigenza di coerenza sistematica della sentenza: se il giudice d'appello riforma una porzione della decisione di primo grado (ad esempio, riconosce la responsabilità dove il tribunale l'aveva negata), le conseguenze giuridiche che dipendono da quella riforma devono necessariamente seguire il cambiamento. Diversamente, si avrebbe una sentenza interna contraddittoria. La ratio è impedire che la riforma di un capo rimanga isolata, quando altri capi della medesima sentenza poggiano logicamente su di esso.
Analisi
Il primo comma distingue due livelli: (a) le «parti della sentenza» che dipendono dalla parte riformata o cassata, cioè i capi della decisione il cui fondamento logico-giuridico è la disposizione che viene modificata; (b) il secondo comma (modificato nel 1990) estende l'effetto anche ai «provvedimenti e atti» dipendenti dalla sentenza, incluendo quindi disposizioni esecutive, ordini di sequestro, misure cautelari, provvedimenti accessori. Non è necessaria una espressa modifica da parte del giudice: è automatico che la riforma di un capo-pilastro travolga i capi-derivati.
Quando si applica
Caso tipico: il tribunale condanna Tizio al pagamento di 10.000 euro + interessi + spese processuali, ritenendo fondata la pretesa di Caio. La corte d'appello riforma sulla fondatezza, assolvendo Tizio. Quella assoluzione non riguarda solo il capo di condanna al pagamento, ma travolgeva automaticamente anche i capi relativi agli interessi moratori e al compenso del difensore di Caio, che dipendevano dall'accertamento della responsabilità di Tizio. Nessuno deve ricorrer di nuovo sul capo interessi: la riforma opera ex officio.
Connessioni
L'articolo è strettamente correlato agli artt. 334-335 c.p.c. (impugnazioni incidentali, riunione), agli artt. 327 ss. (procedimento d'appello) e ai principi di cosa giudicata (art. 2909 c.c.). Rimanda anche alla struttura della sentenza (art. 133 c.p.c.) e ai provvedimenti esecutivi (art. 475 c.p.c.). La riforma è stata integrata dalla L. 353/1990, che ha allargato gli effetti ai «provvedimenti e atti dipendenti», includendo ordini e decreti accessori.
Casi pratici
Caso 1: Sempronio vende un immobile a Mevio con clausola di riacquisto
Il tribunale, ritenendo la clausola abusiva, la annulla e ordina a Sempronio di restituire i soldi ricevuti più il 5% di interessi legali. In appello, Sempronio ricorre e la corte riforma parzialmente, dichiarando la clausola valida ma richiedendo comunque la restituzione del prezzo (senza interessi). La sentenza della corte non dice esplicitamente «cancellate gli interessi»: però per effetto dell'art. 336 c.p.c., l'estinzione della violazione dell'abuso implica automaticamente la riduzione della condanna agli interessi. Mevio non può ricorrere separatamente per mantenere gli interessi: questi cadono per conseguenza logica della riforma.
Caso 2: Caso 2
Una banca ottiene sentenza di primo grado di pignoramento di un conto corrente presso un'altra banca (debitrice), oltre a una sequestro conservativo su beni immobili. Il debitore appella e ottiene la cassazione della sentenza sulla base della fondatezza della controcartella. La corte d'appello annulla la sentenza di primo grado. Non solo cade l'ordine di pignoramento, ma di conseguenza cadono anche i decreti di sequestro preliminare e gli atti esecutivi correlati. Nessun atto esecutivo rimane sospeso: tutti gli effetti dipendenti dalla sentenza riformata svaniscono automaticamente, per effetto diretto dell'art. 336 c.p.c.
Domande frequenti
Se la corte d'appello riforma una parte della sentenza, le altre parti rimangono in piedi o cadono?
Dipende se le altre parti dipendono logicamente da quella riformata. Se sì, cadono automaticamente per effetto dell'art. 336 c.p.c., senza che occorra una ricorso separato. Se no, rimangono in piedi.
La propagazione degli effetti della riforma è automatica o devo chiederla al giudice?
È automatica. La legge prescrive che gli effetti della riforma si estendono di diritto alle parti dipendenti. Il giudice non deve pronunciarsi di nuovo: è una conseguenza logica della riforma stessa.
Se il giudice riforma solo una parte della condanna, gli interessi e le spese cadono?
Dipende se gli interessi e le spese dipendono dalla parte riformata. Se la riforma riguarda il capo di responsabilità, allora sì, gli interessi e le spese decadono automaticamente. Se riguardano un aspetto diverso, rimangono.
Gli atti esecutivi già compiuti rimangono validi dopo una riforma?
No. Se la sentenza è riformata, anche gli atti esecutivi che ne dipendono perdono fondamento. Se ad esempio è stato eseguito un pignoramento sulla base di una sentenza poi riformata, l'atto è illegittimo e può essere contestato.
Cosa significa che un capo 'dipende' da un altro capo della sentenza?
Significa che il fondamento logico-giuridico di quel capo poggia su un altro capo della stessa sentenza. Ad esempio, la condanna agli interessi dipende dall'accertamento della responsabilità; se cade la responsabilità, cadono gli interessi.