Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 218 c.p.c. – Scritture di comparazione presso depositari

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l’asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.

Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.

In sintesi

  • Il giudice istruttore può ordinare il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione detenute da terzi, salvo divieto di asportazione.
  • Se l'asportazione è vietata, la comparazione si svolge direttamente nel luogo ove le scritture si trovano, sotto la supervisione del giudice.
  • Il depositario deve essere presente durante le operazioni di comparazione.
  • La norma si inserisce nel procedimento di verificazione della scrittura privata (artt. 214-220 c.p.c.).
Indice dei contenuti

L'art. 218 c.p.c. regola il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione custodite da depositari pubblici o privati.

Ratio della norma

L'art. 218 c.p.c. mira a garantire l'utilizzabilità delle scritture di comparazione anche quando queste si trovino nella disponibilità di soggetti terzi. Il legislatore ha bilanciato due esigenze contrapposte: la necessità processuale di accedere a documenti indispensabili per la verifica della grafia e la tutela dell'integrità e della custodia dei documenti stessi, specie quando il loro spostamento sia vietato per ragioni di pubblica conservazione o per accordi contrattuali.

Analisi del testo

La norma distingue due ipotesi. Nella prima, l'asportazione delle scritture non è vietata: il giudice istruttore emette un provvedimento che impone al depositario, pubblico (es. archivi di Stato, notai) o privato, di depositare i documenti in cancelleria entro un termine perentorio. Nella seconda ipotesi, l'asportazione è vietata per legge o per convenzione: in tal caso il giudice predispone le modalità operative affinché la comparazione grafologica avvenga direttamente presso il luogo di custodia, alla presenza del depositario, che funge da garante dell'integrità del documento.

Quando si applica

La disposizione trova applicazione nell'ambito del giudizio di verificazione della scrittura privata disconosciuta, disciplinato dagli artt. 214-220 c.p.c. Si ricorre all'art. 218 quando le parti o il consulente tecnico d'ufficio necessitano di scritture di comparazione, ossia documenti di sicura autenticità, per raffrontare la grafia contestata, e tali scritture non sono nella disponibilità immediata delle parti processuali ma sono detenute da soggetti terzi.

Connessioni con altre norme

L'art. 218 c.p.c. si coordina con l'art. 216 c.p.c. (ammissione della verificazione e indicazione delle scritture di comparazione), con l'art. 217 c.p.c. (selezione delle scritture idonee alla comparazione) e con l'art. 219 c.p.c. (svolgimento delle operazioni peritali). Rilevano altresì le disposizioni sull'esibizione di documenti (art. 210 c.p.c.) e, per i depositari pubblici, le norme sulla consultabilità degli archivi notarili e degli archivi di Stato.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio impugna la firma apposta su una scrittura privata con cui avrebbe ceduto un credito a Caio. Nel giudizio di verificazione, il consulente tecnico d'ufficio indica come scritture di comparazione alcune lettere commerciali firmate da Tizio e conservate presso l'archivio della Camera di Commercio. Il giudice istruttore, accertato che l'asportazione di tali documenti non è vietata, ordina il deposito in cancelleria entro quindici giorni. In una vicenda analoga, Sempronio contesta la propria firma su un contratto di locazione; le scritture di comparazione sono atti notarili conservati nell'archivio del notaio rogante, la cui asportazione è vietata dalla legge notarile. Il giudice dispone quindi che le operazioni peritali si svolgano presso lo studio notarile, alla presenza del notaio depositario.

Domande frequenti

Chi può essere il depositario delle scritture di comparazione ai sensi dell'art. 218 c.p.c.?

Il depositario può essere un soggetto pubblico (archivio notarile, archivio di Stato, Camera di Commercio) o privato (banca, associazione, privato cittadino) che detenga scritture di sicura autenticità utili per la comparazione grafologica.

Cosa accade se il depositario non ottempera all'ordine di deposito in cancelleria?

Il mancato deposito può configurare un illecito processuale; il giudice può adottare i provvedimenti coercitivi previsti dall'ordinamento, inclusa la segnalazione alle autorità competenti in caso di depositari pubblici, ferma restando la valutazione del comportamento ai fini del giudizio.

La presenza del depositario durante le operazioni è obbligatoria?

Sì, quando la comparazione si svolge nel luogo di custodia perché l'asportazione è vietata, la presenza del depositario è prescritta dalla norma a garanzia dell'integrità del documento e della regolarità delle operazioni.

L'art. 218 c.p.c. si applica anche alle scritture in formato digitale?

La norma è stata concepita per documenti cartacei, ma in via interpretativa i principi possono estendersi ai documenti informatici custoditi da depositari; la questione è ancora dibattuta in dottrina, specialmente per i documenti conservati in archivi digitali certificati.

Il giudice può fissare liberamente il termine per il deposito in cancelleria?

Sì, il termine è rimesso alla discrezionalità del giudice istruttore, che lo calibra in funzione della complessità delle operazioni e della distanza del luogo di custodia, fermo restando il rispetto dei principi di ragionevole durata del processo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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