Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 579 c.p.p. – Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
1. Contro le sentenze di condanna, o di proscioglimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l’impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.
2. L’impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell’articolo 680 comma 2.
3. L’impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 578 - Art. 578 c.p.p.: Decisione sugli effetti civili nel caso di esti→Cod. proc. pen. art. 580 - Art. 580 c.p.p.: Conversione del ricorso in appello→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 577 c.p.p.: Impugnazione della persona offesa per i reati d→Articolo 581 Codice di Procedura Penale: Forma dell’impugnazione→Art. 576 c.p.p.: Impugnazione della parte civile e del querelante→Art. 582 c.p.p.: Presentazione dell’impugnazione→Art. 575 c.p.p.: Impugnazione del responsabile civile e della pe→Art. 583 c.p.p.: Spedizione dell’atto di impugnazione→Art. 574 c.p.p.: Impugnazione dell’imputato per gli interessi ci
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
È possibile impugnare sentenze per le sole disposizioni concernenti misure di sicurezza, ma con modalità diverse a seconda della fattispecie.
Ratio
L'articolo 579 riconosce che le misure di sicurezza (come il divieto di dimora, il sequestro preventivo, la confisca) hanno una natura ibrida: non sono pene vere e proprie, bensì strumenti di prevenzione e protezione sociale. Tuttavia, producono effetti molto incisivi sulla libertà e il patrimonio dell'individuo. La norma consente quindi al condannato (o al PM in caso di proscioglimento) di impugnarle attraverso canali processuali appropriati, riconoscendo che una discussione specifica su misure di sicurezza è meritevole di tutela anche laddove il resto della sentenza non venga contestato.
Analisi
Il primo comma stabilisce che le misure di sicurezza possono essere impugnate se l'impugnazione riguarda almeno un altro capo che non sia esclusivamente civile. Se cioè ricorri per contestare la condanna e contemporaneamente vuoi contestare una misura di sicurezza, puoi farlo nella stessa impugnazione ordinaria. Il secondo comma introduce una deroga: se vuoi impugnare SOLO la misura di sicurezza (e non altro), usi l'articolo 680 comma 2, una procedura ridotta. Il terzo comma conferisce alla confisca un regime autonomo, parificandola ai capi penali principali.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che una sentenza contiene disposizioni su misure di sicurezza (artt. 199 ss. c.p.: divieto di dimora, obbligo di presentazione, limitazioni di esercizio della professione, confisca, ecc.). Rileva sia in sentenze di condanna che in quelle di proscioglimento (dove il giudice comunque ordina misure preventive). Un imputato assolto potrebbe impugnare una misura di sicurezza ordinate dal giudice nonostante l'assoluzione.
Connessioni
L'articolo 579 si integra con gli artt. 199 ss. c.p. (catalogo misure di sicurezza), l'art. 240 c.p. (confisca), gli artt. 533-534 c.p.p. (sentenza di condanna), gli artt. 529-531 c.p.p. (sentenza di proscioglimento), l'art. 680 c.p.p. (ricorso per cassazione speciale), e indirettamente l'art. 27 Costituzione (personalità della pena).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è condannato per traffico di stupefacenti con cinque anni di reclusione e ordine di divieto di dimora nella città dove ha commesso il reato. Ricorre in appello contestando sia la condanna che il divieto di dimora nella stessa impugnazione. Usa la procedura ordinaria di appello. La Corte d'Appello può riesaminare sia la responsabilità penale che la proporzionalità della misura di sicurezza.
Caso 2: Caio è assolto da un'accusa di furto aggravato
Tuttavia, il giudice ordina comunque, come misura di sicurezza, il sequestro di attrezzi da scasso che aveva in suo possesso (ritenuti idonei a favorire il reato). Caio, pur essendo assolto, contesta il sequestro. Non ricorre sul merito penale (è assolto), ma solo per la misura di sicurezza. Usa il ricorso di cui all'art. 680 comma 2, una procedura più snella dinanzi alla Cassazione.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra una pena e una misura di sicurezza?
La pena è una conseguenza della colpevolezza: se sei colpevole, stai in carcere. La misura di sicurezza è uno strumento di protezione sociale: persegue lo scopo di prevenire futuri reati, indipendentemente dalla pena. Per esempio, un divieto di dimora protegge il territorio, una confisca rimuove strumenti criminosi.
Posso impugnare solo la misura di sicurezza e lasciare stare la condanna?
Sì, con una procedura speciale (art. 680 comma 2). Contesti solo la misura di sicurezza davanti alla Cassazione, senza ricorrere sulla responsabilità penale.
Se sono assolto, mi possono comunque ordinare una misura di sicurezza?
Sì, in rari casi. Se il giudice ti assolve per insufficienza di prove ma ritiene comunque che tu rappresenti un pericolo, può disporre misure di sicurezza. Puoi impugnarle separatamente.
La confisca è una multa?
No. La confisca è l'appropriazione dello Stato di beni illeciti o utilizzati per il reato. Non è una sanzione economica (come la multa), ma una misura di prevenzione che rimuove gli strumenti del crimine.
Quanto tempo ho per impugnare una misura di sicurezza?
Se la impugni insieme ad altri capi della sentenza, i termini sono quelli dell'appello ordinario (30 giorni dalla notificazione). Se usi l'art. 680 comma 2, i termini sono quelli dei ricorsi in cassazione (90 giorni da notificazione della sentenza definitiva).