Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 466 c.p.p. – Facoltà dei difensori

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Facoltà dei difensori

1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.

In sintesi

  • Durante il termine per comparire, i difensori e le parti hanno diritto di visione degli atti
  • Accesso presso il luogo dove si trovano le cose sequestrate
  • Consultazione in cancelleria degli atti e documenti del fascicolo dibattimentale
  • Diritto di estrarre copie dagli atti esaminati
  • Norma essenziale per esercitare il diritto di difesa
Indice dei contenuti

Difensori e parti possono consultare gli atti e i documenti del fascicolo presso la cancelleria durante il termine per comparire.

Ratio

Il principio cardine del diritto processuale penale italiano è la parità tra le parti e il diritto di difesa. La norma garantisce che l'imputato e il suo avvocato conoscano pienamente gli elementi su cui si fonda l'accusa, permettendo una difesa consapevole e preparata. Senza accesso agli atti, la difesa sarebbe teorica e ineffettiva. Questa norma è strutturale al sistema accusatorio.

Analisi

L'articolo è brevissimo ma sostanziale. Prevede tre prestazioni: 1) visione delle 'cose sequestrate' nel loro luogo di conservazione; 2) esame in cancelleria degli atti e dei documenti già raccolti; 3) diritto di estrarne copia. Il termine 'durante il termine per comparire' demanda a norme precedenti (art. 429) il calcolo dei giorni entro cui esercitare questa facoltà. La 'cancelleria' è l'ufficio amministrativo del tribunale ove gli atti si concentrano.

Quando si applica

Tizio è imputato per furto aggravato. A lui e al suo avvocato è assegnato un termine per comparire (solitamente 20-30 giorni dal decreto di giudizio immediato o ordinario). In questo arco, l'avvocato va in cancelleria, chiede la consultazione del fascicolo, legge le perizie tecniche sulla rissa, gli atti dei testimoni, le foto dei beni rubati. Può farsi fotocopiare tutto. Se il sequestro ha riguardato un'autovettura parcheggiata in caserma, l'avvocato può anche andare a visionarla. Caio, nel medesimo termine, può visitare il laboratorio dove sono custoditi i reperti biologici del caso.

Connessioni

Collegata strettamente agli articoli 431-432 (fascicolo del dibattimento e suo contenuto), 429 (termine per comparire e comunicazioni), 24 Costituzione (diritto di difesa), e più in generale a tutti gli articoli che disciplinano l'accesso agli atti da parte dei difensori (art. 165, 234, 238).

Casi pratici

Caso 1: Sempronio viene imputato di appropriazione indebita

Il decreto di giudizio immediato arriva il 1° marzo con termine per comparire al 25 marzo. Tra il 2 e il 24 marzo, il suo avvocato riceve l'incarico. Subito accede alla cancelleria, visualizza gli atti di polizia, le denunce della parte lesa, i documenti contabili allegati. Se il fascicolo contiene una perizia grafologica difficile da comprendere, l'avvocato se la fa copiare e la studia nel fine settimana, preparando una controreplica già per la prima udienza.

Caso 2: Filano è imputato di ricettazione

Gli è stato sequestrato un magazzino dove erano custoditi elettrodomestici rubati. Durante il termine per comparire, il suo avvocato esercita il diritto di accedere al magazzino (dove ancora rimangono i beni sequestrati), li fotografa, prende note sulla loro custodia, sullo stato di conservazione. Contemporaneamente legge i verbali di sequestro e le liste inventariali degli oggetti. Questa conoscenza diretta serve a preparare la difesa con pienezza di informazione.

Domande frequenti

Quando posso accedere agli atti della mia causa penale?

Durante il termine per comparire. Questo termine è fissato nel decreto che ti comunica il giudizio (solitamente 20-30 giorni). Trascorso questo termine, il diritto resta comunque esercitabile, ma è strategico agire prima.

Posso fare una fotocopia di tutti gli atti?

Sì, l'art. 466 te lo permette esplicitamente. Il costo delle copie può essere a carico tuo. Consulta con la cancelleria le modalità e i costi.

Se il mio avvocato non esercita questo diritto, posso fargli causa?

Dipende dalle circostanze. Se il mancato accesso agli atti ha pregiudicato seriamente la difesa, puoi denunziare il fatto durante il processo o rivolgerti a un ordine forense. Ma è più utile sollecitare l'avvocato immediatamente.

Posso portare un perito mio con me a visionare i reperti sequestrati?

L'articolo 466 non lo vieta, ma la pratica dipende dalle regole della cancelleria e dalla natura dei reperti. Un perito tecnico può assistere a una 'descrizione' fatta insieme, ma non necessariamente a manipolazioni. Consulta il presidente del tribunale o la cancelleria.

Se scopro che mancano atti nel fascicolo, cosa faccio?

Comunica subito al tuo avvocato. Può presentare istanza al presidente per chiedere l'integrazione del fascicolo. I buchi documentali vanno colmati prima del dibattimento per una difesa piena.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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