Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 401 c.p.p. – U d i e n z a

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

U d i e n z a

1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.

2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell’articolo 97 comma 4.

3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all’incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un’altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.

4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.

5. Le prove sono assunte e documentate con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.

6. Salvo quanto previsto dall’articolo 402, è vietato estendere l’assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio. È in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.

7. Se l’assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.

8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell’incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

In sintesi

  • L'incidente probatorio si svolge in camera di consiglio (non in aula pubblica), con partecipazione necessaria del PM e del difensore dell'imputato
  • Ha diritto di partecipare il difensore della persona offesa, se designato
  • L'imputato e la persona offesa hanno diritto di assistere quando si esamina testimone, con autorizzazione del giudice negli altri casi
  • Le prove sono assunte con le forme del dibattimento ordinario
  • Se la prova non si conclude nella stessa udienza, il giudice dispone il rinvio al giorno successivo non festivo
  • Verbale e documenti sono trasmessi al PM e comunicati ai difensori
Indice dei contenuti

L'art. 401 CPP disciplina il procedimento di svolgimento dell'incidente probatorio in camera di consiglio, con partecipazione del PM, del difensore dell'imputato e della persona offesa.

Ratio

L'art. 401 disciplina lo svolgimento dell'incidente probatorio come udienza giudiziale completa, sebbene ristretta (in camera di consiglio anziché in aula pubblica). La norma mira a garantire che la prova sia acquisita in modo solenne e garantito, applicando le stesse forme dibattimentali per assicurare il contradditorio e l'acquisizione di prova legittima e utilizzabile nel successivo dibattimento. La scelta della camera di consiglio riflette la natura preliminare dell'incidente e la necessità di protezione per testimoni vulnerabili.

Analisi

L'art. 401 comma 1 stabilisce che l'incidente probatorio si svolge in camera di consiglio (non in udienza pubblica), con partecipazione necessaria del PM e del difensore della persona sottoposta alle indagini (imputato). Il comma 2 prevede che se il difensore dell'imputato non compare, il giudice designa un altro difensore secondo l'art. 97 comma 4 (difensore d'ufficio). Il comma 3 attribuisce all'imputato e alla persona offesa il diritto di assistere all'incidente probatorio quando si esaminano testimoni o altre persone; negli altri casi (perizia tecnica, sopralluogo, ecc.) possono assistere solo con autorizzazione del giudice. Il comma 4 vieta la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni di ammissibilità e fondatezza della richiesta durante l'incidente (il giudice non può decidere d'ufficio sulla ammissibilità in udienza, ma già in fase precedente). Il comma 5 stabilisce che le prove sono assunte con le forme previste per il dibattimento ordinario (artt. 496 e segg. CPP): il giudice pone le domande, il PM e il difensore della persona offesa possono chiedere al giudice di rivolgere domande. Il comma 6 vieta l'estensione della prova a persone diverse dai difensori presenti, salvo eccezioni disciplinate nell'art. 402. Il comma 7 prevede che se la prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice rinvia al giorno successivo non festivo, salvo che la complessità delle attività richieda un termine maggiore. Il comma 8 sancisce che il verbale e i documenti acquisiti sono trasmessi al PM e comunicati ai difensori, che hanno diritto di visione e copia.

Quando si applica

L'art. 401 descrive la fase esecutiva concreta dell'incidente probatorio, che avviene nel giorno fissato dal giudice nell'ordinanza di accoglimento. Le parti si riuniscono nella camera di consiglio del giudice, i testimoni (o i periti, o le persone da esaminare) vengono esaminati con le stesse rigorose forme dibattimentali, e il procedimento è verbalizzato integralmente. Se si tratta di un'audizione di un minore vittima di abuso sessuale, le modalità protettive previste dall'art. 398 comma 5-bis sono applicate (audiovisivo, assenza diretta dell'imputato, ecc.).

Connessioni

L'art. 401 si connette a tutta la disciplina dell'incidente probatorio (artt. 392-400), all'art. 398 (ordinanza del giudice che stabilisce le modalità), all'art. 402 (estensione della prova a persone diverse), agli artt. 496 e segg. (forme dibattimentali), all'art. 473 CPP (verbalizzazione dei procedimenti), e più ampiamente ai principi di acquisizione pubblica della prova e di tutela dei diritti processuali delle parti nel procedimento penale preliminare.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Un incidente probatorio è stato fissato presso il tribunale di Roma per l'esame di tre testimoni in un procedimento di associazione criminale. L'udienza si svolge in camera di consiglio, cioè nella stanza ristretta del giudice per le indagini preliminari, non in aula pubblica. Sono presenti: il giudice, il PM, l'imputato Tizio e il suo difensore Avv. Rossi, il difensore della persona offesa Avv. Bianchi, la persona offesa medesima. Entra il primo testimone, il quale giura di dire la verità. Il giudice pone le domande fondamentali; il PM chiede al giudice di porre ulteriori domande; il difensore di Tizio pone ulteriori domande (sempre rivolgendosi al giudice, non direttamente al testimone). Si procede così per i tre testimoni. Se il procedimento non si conclude nello stesso giorno, il giudice fissa il rinvio al giorno successivo non festivo. Il verbale è redatto e trasmesso al PM; il difensore di Tizio estrae copia.

Caso 2: Caso 2

Un incidente probatorio è stato fissato per una perizia tecnica in un procedimento di maltrattamento. Il perito entra e presenta il suo rapporto davanti al giudice, al PM, e ai difensori dell'imputato Caio e della persona offesa. Il PM chiede al giudice di rivolgere domande tecnico-approfondite al perito; il difensore di Caio controbatte con ulteriori domande. In questo caso, la persona offesa potrebbe assistere, ma Caio stesso ha diritto di assistere solo se autorizzato dal giudice (essendo la perizia non un esame di testimone, ma una valutazione tecnica). Se il giudice nega l'autorizzazione di Caio, questi rimane in attesa in un'altra sala, ma il suo difensore resta in camera a tutelare i suoi diritti.

Domande frequenti

Dove si svolge l'incidente probatorio?

L'incidente probatorio si svolge in camera di consiglio, cioè nella stanza privata del giudice, non in aula pubblica. Questo riflette la natura preliminare dell'incidente e facilita l'ascolto protetto di testimoni vulnerabili o a rischio.

Chi deve necessariamente partecipare all'incidente probatorio?

Il giudice per le indagini preliminari, il pubblico ministero, e il difensore della persona sottoposta alle indagini (imputato) devono necessariamente partecipare. Se il difensore non compare, il giudice ne designa uno d'ufficio. Hanno diritto di partecipare (ma non è obbligatorio): l'imputato, la persona offesa, il difensore della persona offesa.

L'imputato può assistere a tutto l'incidente probatorio?

L'imputato ha diritto di assistere quando si esaminano testimoni o altre persone; negli altri casi (perizie tecniche, sopralluoghi, ecc.) può assistere solo con autorizzazione del giudice. Comunque, il suo diritto di difesa è sempre garantito tramite il suo difensore, che è presente in tutte le fasi.

Le prove nell'incidente probatorio si assumono con le stesse forme del dibattimento?

Sì. L'art. 401 comma 5 stabilisce che le prove sono assunte con le forme previste per il dibattimento ordinario. Questo significa: il giudice fa il giuramento, il giudice pone le domande principali, le parti rivolte al giudice domande integrative, è vietato l'esame incrociato diretto fra le parti.

Se l'incidente probatorio non si conclude in una udienza, che cosa accade?

Se la prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice dispone il rinvio al giorno successivo non festivo (solitamente il giorno successivo lavorativo), salvo che la complessità della prova richieda un termine maggiore. L'incidente probatorio può svolgersi su più giorni consecutivi, ma con continuità il più possibile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.