Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 386 c.p.p. – Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;

c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia;

g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo;

i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato.

1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

2. Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell’articolo 97.

3. Qualora non ricorra l’ipotesi prevista dall’ articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall’articolo 558. Se l’arrestato o fermato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.

5. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. Se l’arrestato o fermato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero può disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

In sintesi

  • Notizia immediata al PM del luogo dell'arresto/fermo con indicazione di data, ora, luogo, ragioni
  • Informazione del fermato sul diritto di nominare difensore di fiducia e nomina d'ufficio se non nominato
  • Consegna al PM entro 24 ore (max 24h) mediante trasporto in casa circondariale/mandamentale
  • Trasmissione del verbale al PM con i dati dell'arresto e indicazioni della nomina del difensore
Indice dei contenuti

Dopo arrestare o fermare, la polizia giudiziaria deve informare il PM, avvisare il fermato del diritto di difensore, consegnarsi entro 24 ore.

Ratio

L'art. 386 c.p.p. stabilisce il procedimento amministrativo che segue l'arresto/fermo. La norma garantisce trasparenza (comunicazione immediata al PM e alle parti), diritto di difesa (nomina del difensore), e tempestività (consegna entro 24 ore). Senza queste garanzie procedimentali, l'arresto sarebbe un atto di forza privo di controllo. Il legislatore presume che il PM, una volta informato, valuterà se l'arresto è legittimo e deciderà se convalidare o ordinare la liberazione.

Analisi

Il primo comma impone il dovere della polizia di dare 'immediata notizia' al PM competente territorialmente. La notizia deve contenere informazioni concrete: data, ora, luogo dell'arresto/fermo, indicazione delle ragioni (reato contestato, presupposti). Il secondo comma aggiunge l'obbligo di avvertire il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia. Se il fermato non nomina un difensore, il PM designa un difensore di ufficio (art. 97 c.p.p.). Il terzo comma fissa il termine massimo di 24 ore per la consegna al PM mediante trasporto nella casa circondariale/mandamentale. Se questo termine non è osservato, l'arresto diviene inefficace (comma 7: estinzione procedimentale). Il verbale deve contenere i dati essenziali e la nomina del difensore.

Quando si applica

Un soggetto è arrestato alle 15:00 per furto in una piazza pubblica. La polizia lo accompagna in commissariato, fa la foto segnaletica, raccoglie le dichiarazioni, e comunica immediatamente il fatto al PM della procura territoriale. Entro le 15:00 del giorno successivo, il fermato deve essere trasportato alla casa circondariale (non oltre 24 ore). Se l'arresto avviene di sabato sera, la consegna deve comunque avvenire entro il termine (domenica mattina se necessario). Se il termine non è rispettato (ad esempio, consegna il lunedì mattina perché l'ufficio era chiuso), l'arresto diviene automaticamente inefficace.

Connessioni

L'art. 386 rimanda all'art. 380-385 (arresto e fermo), art. 97 (difensore di ufficio), art. 284 (luoghi di custodia), art. 389 (liberazione), art. 390 (convalida). Per aspetti di procedura della custodia, si collega all'ordinamento penitenziario (D.P.R. 230/2000). La comunicazione al difensore è garantita dal diritto comunitario (CEDU art. 6, par. 3c) e dalla giurisprudenza della Cassazione che annulla arresti per violazione di questo dovere.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è arrestato venerdì pomeriggio per rapina

La polizia lo porta in commissariato, registra l'arresto alle 16:00, lo informa del diritto di difensore (Tizio non nomina nessuno, quindi il PM designa d'ufficio un avvocato). La polizia trasmette il verbale al PM entro 2 ore dall'arresto. Poi Tizio deve essere consegnato alla casa circondariale entro sabato alle 16:00 (massimo 24 ore). Se per problemi logistici la consegna avviene domenica mattina (oltre le 24 ore), l'arresto diviene inefficace per violazione dell'art. 386 comma 7: Tizio deve essere liberato immediatamente.

Caso 2: Caio è fermato il mercoledì per sospetto di truffa

La polizia lo avverte che può nominare un difensore di fiducia. Caio nomina l'avvocato Rossini. La polizia informa immediatamente il PM e comunica al difensore la notizia del fermo. Il verbale contenente la nomina di Rossini e la descrizione del fatto viene trasmesso al PM lo stesso giorno. Caio deve essere consegnato al PM (e poi trasportato in carcere) entro giovedì. L'avvocato Rossini potrà incontrare Caio in commissariato prima della consegna.

Domande frequenti

Quanto tempo ho dopo l'arresto prima di dover parlare con un avvocato?

Hai il diritto di nominare un difensore di fiducia immediatamente dopo l'arresto. Se non lo nomini, la polizia ne assegna uno d'ufficio. Il PM deve comunicare la notizia del fermo al difensore 'senza ritardo'. Prima dell'interrogatorio, devi avere modo di consultare l'avvocato.

Se la polizia mi tiene oltre le 24 ore prima di consegnarmi, che cosa succede?

L'arresto diviene inefficace (art. 386 comma 7 c.p.p.). Devi essere liberato immediatamente. La violazione del termine è una violazione procedurale grave che comporta l'estinzione dell'arresto stesso, indipendentemente da colpevolezza o innocenza.

Posso rifiutare di dare il mio nome durante l'arresto?

Legalmente sì, hai il diritto di non autoincriminarti. Tuttavia, la polizia può identificarti tramite impronte digitali o fotografia. Il rifiuto di cooperare all'identificazione potrebbe portare a ulteriori accertamenti (DNA, verifiche) e ritardi nel procedimento.

Se il difensore di ufficio è inadeguato, posso cambiarlo?

Sì. Puoi nominare un difensore di fiducia in qualsiasi momento, anche dopo l'arresto. Se il difensore di ufficio è assente o non idoneo, puoi chiedere una sostituzione al PM prima dell'interrogatorio.

La polizia può interrogarmi senza il difensore presente?

No. L'interrogatorio deve avvenire con le garanzie dell'art. 64 c.p.p., che richiede la presenza del difensore (art. 388). Se il PM procede senza il difensore (salvo rifiuto scritto), l'interrogatorio può essere annullato e le dichiarazioni non utilizzabili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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