Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 232 c.p.p. – Liquidazione del compenso al perito

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Liquidazione del compenso al perito

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.

In sintesi

  • Il compenso è determinato mediante decreto del giudice ordinante
  • La liquidazione avviene secondo le norme di leggi speciali (tariffe professionali)
  • Non è previsto compenso esorbitante, ma equo e ragionevole
  • Il decreto di liquidazione è atto processurale definitivo
Indice dei contenuti

Il compenso del perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.

Ratio

La norma garantisce al perito una giusta remunerazione per l'incarico svolto, riconoscendo l'obbligatorietà della prestazione professionale. La liquidazione da parte del giudice ordinante assicura un controllo sull'equità economica della perizia, evitando abusi o sottocompensazioni.

Analisi

La disposizione è estremamente sintetica: rimanda il calcolo del compenso a leggi speciali, ovvero alle tariffe professionali stabilite dagli ordini professionali (avvocati, periti, ingegneri, medici, ecc.) o da decreti interministeriali. Il giudice non ha discrezionalità nella determinazione della tariffa, ma solo nel riconoscimento di maggiorazioni per complessità o nell'applicazione di riduzioni per fattori eccezionali. Il decreto di liquidazione è imputabile al giudice ordinante della perizia.

Quando si applica

Ogni volta che una perizia è stata completata e il perito presenta una richiesta di compenso (documentata con rendicontazione delle ore e dei materiali utilizzati). Esempi: perizia medico-legale in omicidio, perizia valutativa di beni (immobili, gioielli), perizia balistico-forense, perizia psicologica, perizia in tema di diritti d'autore.

Connessioni

Collegato agli artt. 225 (incarico al perito), 227 (relazione peritale), 229 (comunicazioni peritali), 231 (sostituzione perito). La disciplina tariffaria varia secondo il codice professionale (ordine avvocati, ordine ingegneri, ecc.). Cfr. artt. 50-51 d.p.c.m. (decreti ministeriali tariffari).

Casi pratici

Caso 1: Sempronio è incaricato come perito balistico in un procedimento di omicidio

Svolge 40 ore di lavoro di analisi balistica, consulta letteratura internazionale, redige relazione di 50 pagine. Presenta richiesta di compenso al giudice, allegando rendicontazione oraria. Il giudice liquida il compenso secondo la tariffa dell'albo degli ingegneri (categoria periti balistica): circa 80-150 euro all'ora. Emana decreto di liquidazione di somma determinata, non ricorribile, e autorizza il pagamento.

Caso 2: Caso 2

Mevio è incaricato come perito valutatore immobiliare in procedimento di riciclaggio. Effettua sopralluogo, accede ai dati catastali, redige relazione tecnica. Presenta rendicontazione al giudice. La perizia è particolarmente complessa: il giudice liquida il compenso secondo tariffe professionali per periti tecnici, con maggiorazione per complessità straordinaria, per complessità straordinaria. Il decreto fissa la somma da pagare dalle casse pubbliche (se difesa d'ufficio) o dalla parte che ha richiesto la perizia.

Domande frequenti

Chi paga il compenso del perito: lo Stato o la parte privata?

Se la perizia è disposta dal giudice (obbligatoria), il costo ricade sullo Stato. Se è richiesta da una parte privata, il costo viene sopportato dalla parte, salvo diritto di rivalsa su condannato (art. 648 c.p.p.).

Il perito può negoziare il compenso con il giudice?

No. Il compenso è determinato in via amministrativa secondo leggi speciali (tariffe d'ordine). Il giudice applica la tariffa, senza margine di negoziazione bilaterale.

Se il perito sostiene di aver lavorato più ore della media, il giudice deve pagarle tutte?

Il giudice valuta la rendicontazione. Se le ore eccedono la complessità dichiarata, la liquidazione potrebbe essere ridotta. È comunque riconosciuta una maggiorazione per perizie particolarmente impegnative.

Il decreto di liquidazione può essere impugnato dal perito?

È molto difficile. Il decreto è amministrativo e determinato secondo tariffe pubbliche. Il ricorso avrebbe effetto rarissimo, salvo manifesto errore materiale di calcolo.

Se la perizia è conclusa ma il perito non presenta richiesta di compenso, perde il diritto?

Non c'è prescrizione ristretta per il recupero. Tuttavia, è opportuno che il perito chieda il compenso entro tempi ragionevoli, documentando il proprio operato con rendicontazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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