Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 232 c.p.p. – Liquidazione del compenso al perito
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Liquidazione del compenso al perito
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 231 - Articolo 231 Codice di Procedura Penale: Sostituzione del perito→Cod. proc. pen. art. 233 - Art. 233 c.p.p.: Consulenza tecnica fuori dei casi di periziaMod→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 230 c.p.p.: Attività dei consulenti tecnici→Articolo 234 Codice di Procedura Penale: Prova documentale→Art. 229 c.p.p.: Comunicazioni relative alle operazioni peritali→Art. 235 c.p.p.: Documenti costituenti corpo del reato→Articolo 228 Codice di Procedura Penale: Attività del perito→Art. 236 c.p.p.: Documenti relativi al giudizio sulla personalità→Articolo 227 Codice di Procedura Penale: Relazione peritale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il compenso del perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
Ratio
La norma garantisce al perito una giusta remunerazione per l'incarico svolto, riconoscendo l'obbligatorietà della prestazione professionale. La liquidazione da parte del giudice ordinante assicura un controllo sull'equità economica della perizia, evitando abusi o sottocompensazioni.
Analisi
La disposizione è estremamente sintetica: rimanda il calcolo del compenso a leggi speciali, ovvero alle tariffe professionali stabilite dagli ordini professionali (avvocati, periti, ingegneri, medici, ecc.) o da decreti interministeriali. Il giudice non ha discrezionalità nella determinazione della tariffa, ma solo nel riconoscimento di maggiorazioni per complessità o nell'applicazione di riduzioni per fattori eccezionali. Il decreto di liquidazione è imputabile al giudice ordinante della perizia.
Quando si applica
Ogni volta che una perizia è stata completata e il perito presenta una richiesta di compenso (documentata con rendicontazione delle ore e dei materiali utilizzati). Esempi: perizia medico-legale in omicidio, perizia valutativa di beni (immobili, gioielli), perizia balistico-forense, perizia psicologica, perizia in tema di diritti d'autore.
Connessioni
Collegato agli artt. 225 (incarico al perito), 227 (relazione peritale), 229 (comunicazioni peritali), 231 (sostituzione perito). La disciplina tariffaria varia secondo il codice professionale (ordine avvocati, ordine ingegneri, ecc.). Cfr. artt. 50-51 d.p.c.m. (decreti ministeriali tariffari).
Casi pratici
Caso 1: Sempronio è incaricato come perito balistico in un procedimento di omicidio
Svolge 40 ore di lavoro di analisi balistica, consulta letteratura internazionale, redige relazione di 50 pagine. Presenta richiesta di compenso al giudice, allegando rendicontazione oraria. Il giudice liquida il compenso secondo la tariffa dell'albo degli ingegneri (categoria periti balistica): circa 80-150 euro all'ora. Emana decreto di liquidazione di somma determinata, non ricorribile, e autorizza il pagamento.
Caso 2: Caso 2
Mevio è incaricato come perito valutatore immobiliare in procedimento di riciclaggio. Effettua sopralluogo, accede ai dati catastali, redige relazione tecnica. Presenta rendicontazione al giudice. La perizia è particolarmente complessa: il giudice liquida il compenso secondo tariffe professionali per periti tecnici, con maggiorazione per complessità straordinaria, per complessità straordinaria. Il decreto fissa la somma da pagare dalle casse pubbliche (se difesa d'ufficio) o dalla parte che ha richiesto la perizia.
Domande frequenti
Chi paga il compenso del perito: lo Stato o la parte privata?
Se la perizia è disposta dal giudice (obbligatoria), il costo ricade sullo Stato. Se è richiesta da una parte privata, il costo viene sopportato dalla parte, salvo diritto di rivalsa su condannato (art. 648 c.p.p.).
Il perito può negoziare il compenso con il giudice?
No. Il compenso è determinato in via amministrativa secondo leggi speciali (tariffe d'ordine). Il giudice applica la tariffa, senza margine di negoziazione bilaterale.
Se il perito sostiene di aver lavorato più ore della media, il giudice deve pagarle tutte?
Il giudice valuta la rendicontazione. Se le ore eccedono la complessità dichiarata, la liquidazione potrebbe essere ridotta. È comunque riconosciuta una maggiorazione per perizie particolarmente impegnative.
Il decreto di liquidazione può essere impugnato dal perito?
È molto difficile. Il decreto è amministrativo e determinato secondo tariffe pubbliche. Il ricorso avrebbe effetto rarissimo, salvo manifesto errore materiale di calcolo.
Se la perizia è conclusa ma il perito non presenta richiesta di compenso, perde il diritto?
Non c'è prescrizione ristretta per il recupero. Tuttavia, è opportuno che il perito chieda il compenso entro tempi ragionevoli, documentando il proprio operato con rendicontazione.